Gazzetta n. 266 del 12 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 ottobre 2004
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2002 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alta Langa» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002;
Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela «Alta Langa», fatta propria dalla regione Piemonte, Assessorato ambiente, agricoltura e qualita', caccia e pesca, energia, risorse idriche, pianificazione e vigilanza parchi, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa», relativamente all'art. 7, comma 4 e, di conseguenza all'art. 5, comma 5 e, all'art. 6 relativamente all'aggiornamento della dicitura «estratto secco netto minimo» in «estratto non riduttore minimo» per tutte le tipologie previste nel disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5, comma 5, dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 5, comma 5, dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 6 relativamente all'aggiornamento della dicitura estratto secco netto minimo in estratto non riduttore, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa», in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico

Il comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» approvato con decreto direttoriale 31 ottobre 2002 e' modificato nel testo di cui appresso:
«Art. 5. - 1. - 4. (Omissis)
Comma 5. E' consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita l'aggiunta nella misura massima del 15% di Alta Langa piu' giovane ad Alta Langa piu' vecchio o viceversa.
(Omissis)».
L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» approvato con decreto direttoriale 31 ottobre 2002 e' modificato nel testo di cui appresso:
«Art. 6. - 1. I vini spumanti "Alta Langa" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Alta Langa" spumante bianco;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
"Alta Langa" spumante rosato;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
"Alta Langa" spumante rosso;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
2. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno».
Il comma 4 dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» approvato con decreto direttoriale 31 ottobre 2002, e' modificato nel testo di cui appresso:
«Art. 7. - 1. - 3. (Omissis).
4. L'indicazione dell'annata di raccolta e' obbligatoria.
La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia.
(Omissis)».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 2004

Il direttore generale: Abate
 
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