Gazzetta n. 266 del 12 novembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 27 ottobre 2004, n. 539 |
Addendum n. 2 alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491, recante: «Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della Politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004)». |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro - Segreteria tecnica DG Politiche agroalimentari Alle regioni e province autonome All'A.R.T.E.A. All'A.G.R.E.A. All'A.V.E.P.A. All'organismo pagatore della regione Lombardia All'Ente nazionale risi Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla Copagri
In riferimento alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491, si riportano, in allegato al presente addendum, le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso della riunione del 7 ottobre 2004. Il presente addendum e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul sito dell'AGEA, all'URL http\\www. agea.gov.it Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza. Si sottolinea che sono all'esame del gruppo di lavoro ulteriori quesiti oggetto di prossime comunicazioni.
Roma, 27 ottobre 2004
Il direttore dell'area coordinamento: Nanni |
| 1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI.
1.1. Nuovo agricoltore: 1.1.1 Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all'art. 2, lettera K (definizioni), si esclude dal riconoscimento di «nuovo agricoltore» il caso del soggetto che ha esercitato il «controllo» su una persona giuridica dedita ad attivita' agricola. Cosa si deve intendere per controllo? In particolare, si fa riferimento all'attivita' di amministrazione ordinaria o straordinaria dell'impresa? Nel caso di una «societa' semplice», in cui generalmente i soci hanno gli stessi requisiti, a chi si deve imputare l'attivita' di controllo? Esercita il controllo chi ha il potere decisionale nell'ambito della struttura societaria; nel caso della societa' semplice tutti i soci hanno tale controllo indipendentemente dalle quote della societa' detenute da ciascuno di essi e salvo diverso accordo tra i soci risultante dal registro delle imprese. 1.2. Agricoltore che ha smesso l'attivita' agricola: 1.2.1. Nel 1996, un agricoltore ha aderito al regime di prepensionamento ex regolamento (CE) n. 2079/1992 (sostituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999). Ricevera' dei titoli nel 2005? Poiche' non ha svolto attivamente un'attivita' agricola negli anni 2000, 2001 e 2002, non ricevera' nessun titolo a suo nome. 1.3. Produttore storico venditore della propria azienda: 1.3.1. Un agricoltore del periodo storico che ha coltivato mediamente 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini maschi l'anno, ha venduto la sua azienda nel 2003. L'importo di riferimento, a titolo di esempio, e' pari a 7.500 Euro. Quanti titoli ricevera' e come verranno fissati? Ricevera' 10 titoli da 750 Euro l'uno. Ci sono due possibilita': 1. Le parti (venditore e acquirente), entrambi agricoltori, concordano un atto di trasferimento dei titoli, con sottoscrizione autentica ex art. 10 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, entro il 15 maggio 2005. In questo caso la domanda di fissazione dei titoli, necessaria per perfezionare il trasferimento degli stessi, deve essere presentata: dall'acquirente, con delega del venditore a presentare la domanda di fissazione dei titoli a suo nome, allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli sopra citato e della delega del venditore; dal venditore, allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli. L'agricoltore acquirente presenta domanda di accesso al regime di pagamento unico allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli e facendo riferimento alla domanda di fissazione dei titoli con la quale sono stati attivati i titoli oggetto del trasferimento. 2. Qualora le parti non si mettono d'accordo. In tal caso il venditore fissa tutti i suoi titoli. L'acquirente puo' acquisire altri titoli: richiedendo titoli da riserva qualora rientri in uno dei casi che danno diritto ad accedere alla riserva nei limiti dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 795/2004; acquistando titoli da altri produttori storici: con terra, dopo la fissazione dei titoli (15 agosto 2005) a valere dalla campagna successiva; senza terra, solo dopo la fissazione dei titoli (15 agosto 2005) a valere dalla campagna successiva e solo se il cedente ha utilizzato almeno l'80% dei titoli fissati a suo nome. 1.4. Bonifica dei terreni: 1.4.1. I titoli riferiti ad un fondo che durante il triennio di riferimento non e' stato coltivato per un anno, in quanto oggetto di bonifica, vengono attribuiti calcolando solamente gli anni di effettiva coltivazione? E' possibile modificare il periodo di riferimento? Nel caso venga calcolato l'`anno di bonifica, e' possibile ricorrere alla riserva nazionale? L'importo di riferimento viene calcolato sulla media dei pagamenti che un agricoltore ha percepito nel triennio di riferimento ovvero, nel caso di agricoltore che abbia iniziato la sua attivita' durante il triennio di riferimento, sulla media degli importi che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto l'attivita'. Il periodo di riferimento puo' essere cambiato solo se si sono verificate le circostanze eccezionali previste dall'art. 40 del regolamento CE n. 1782/03. Nelle fattispecie non rientra certamente la bonifica effettuata volontariamente dall'agricoltore. A tale proposito l'art. 4, commi 10, 11 e 12 del decreto ministeriale del 4 aprile 2000 stabilisce che su terreni messi a riposo (set aside ordinario - codice utilizzo 9) l'agricoltore ha facolta' di effettuare lavori di drenaggio, bonifica, spietramenti, livellamenti e pratiche analoghe, a condizione che le stesse siano realizzate per la migliore e razionale utilizzazione dei terreni, dandone comunicazione all'organismo pagatore con indicazione dei riferimenti catastali delle superfici interessate. Le autorizzazioni si intendono concesse qualora, trascorsi sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'amministrazione non opponga motivato diniego (silenzio assenso). Alla luce delle precedenti considerazioni tali superfici dovrebbero essere gia' inserite nel calcolo della ricognizione preventiva. La normativa non prevede tali interventi su particelle catastali dichiarate nell'ambito degli altri utilizzi a contributo (es. grano, mais, ecc.). Se invece gli interventi di bonifica sulle superfici del triennio di riferimento sono stati effettuati su decisione di terzi istituzionalmente riconosciuti (es. consorzi di bonifica, comuni), dimostrabile con idonea documentazione, la fattispecie rientra nei criteri di accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 795/2004. 1.5. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari): 1.5.1. Per gli allevatori senza terra come viene quantificato il numero dei titoli speciali? I titoli speciali, che non possono superare l'importo di euro 5.000, vengono assegnati agli agricoltori (art. 48 regolamento (CE) n. 1782/2003) che non hanno dichiarato ettari nel periodo di riferimento 2000-2002. Questi casi si verificano per gli agricoltori che hanno ricevuto, nel periodo di riferimento 2000-2002, i premi zootecnici (premio alla macellazione, premi bovini maschi e vacche nutrici entro 15 UBA, premi supplementari, alcuni premi ovicaprini), ma non erano soggetti all'obbligo di dichiarare le superfici coltivate. In analoghe condizioni si potranno trovare alcuni allevatori di vacche da latte, quando, nel 2006, sara' introdotto il disaccoppiamento per i premi del settore lattiero-caseario. Il valore dei titoli speciali e' calcolato sulla base della media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000-2002, relativamente ai seguenti regimi di sostegno (art. 47 regolamento n. 1782/2003): premio di destagionalizzazione (che non riguarda l'Italia); premio alla macellazione; premio speciale bovini maschi, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densita'; premio vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densita'; pagamenti supplementari delle carni bovine; pagamenti diretti del settore ovi-caprino; pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario (dal 2006). Gli agricoltori che sono titolari di tali titoli percepiscono annualmente l'importo di riferimento, in deroga, senza la necessita' di dimostrare un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli. Tali agricoltori devono, tuttavia, mantenere almeno il 50% della media dell'attivita' agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA), secondo quanto stabilito dall'art. 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 795/2004 per quanto riguarda il calcolo dei titoli. Puo' succedere che un agricoltore abbia una superficie di riferimento, ad esempio 2 ettari legati alle superfici foraggere, ed un importo di riferimento collegato ai premi zootecnici percepiti nel triennio, pari, ad esempio, a 12.500 Euro; in tal caso verranno calcolati ed assegnati 3 titoli: due titoli standard ciascuno con importo di 5.000 Euro e superficie di 1 ettaro; un titolo sottoposto a condizioni particolari pari a 2.500 Euro a cui e' collegato l'obbligo di mantenere, per quota parte, il 50% dei capi medi che hanno concesso il premio espresso in UBA. Per meglio dire: se il numero medio dei capi (espresso in UBA) del triennio fosse stato 100, il valore di UBA relativo all'importo dei titoli speciali e' pari a (2.500/12.500 * 100) 20, su tale valore si calcola il vincolo del mantenimento del 50% dell'allevamento, il che significa che l'agricoltore dovra' mantenere almeno 10 UBA per poter accedere all'importo specificato nel titolo speciale. 1.6. Capi zootecnici: 1.6.1. Se un riallineamento con la Banca Dati Nazionale (BDN, anagrafe zootecnica) della consistenza zootecnica storica di un'azienda consente di recuperare un certo numero di capi ammissibili al premio, ancorche' non pagati, questi capi verranno considerati alfine del calcolo dell'importo di riferimento? Il recupero dei dati ammissibili relativo alla BDN e' un processo parallelo e indipendente a quello della ricognizione preventiva: cosi' come per il contenzioso che dovesse arrivare a risoluzione, tutti i dati considerati ammissibili alla data del calcolo del titolo definitivo saranno presi in considerazione. I contenziosi risolti dopo la fissazione dei diritti costituiscono titolo per accedere alla riserva (art. 23-bis del regolamento n. 795/2004). 1.7. Acquisto quote vacche nutrici: 1.7.1. Nel caso di vendita di quote zootecniche (vacche nutrici) realizzata dopo il 15 maggio 2004, l'atto con cui un agricoltore puo' vendere tali quote insieme agli importi di riferimento generati nel triennio, puo' essere considerato una scrittura privata da allegare alla domanda che dovranno fare sia il venditore che l'acquirente? Nel caso che il venditore abbia avuto nel triennio un terreno di riferimento e' possibile per lui procedere alla vendita delle sole quote vacche nutrici considerando che molto spesso tali terreni utilizzati a sostegno dell'`allevamento erano usi civici o affini? La fattispecie descritta nel quesito non e' prevista nei regolamenti comunitari. Il regolamento (CE) n. 795/2004 parla solo di vendita di azienda mentre nel caso descritto si parla solo di vendita delle quote vacca nutrice e senza terra, cosa che non e' attualmente prevista dalla norma comunitaria. Il caso esposto e' assimilabile, per l'acquirente, al caso di agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacita' di produzione e come tale da' la possibilita', in via di principio, di accedere alla riserva con le modalita' previste dall'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004, tuttavia, cio' si realizza se la vendita delle quote si realizza prima del 15 maggio 2004. In caso contrario, non viene rispettato il vincolo temporale previsto da tale articolo e tale concessione risulta inammissibile. 2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA. 2.1. Eredita': 2.1.1. Un produttore ha iniziato l'attivita' agricola nel 2003 avendo ereditato l'azienda paterna che coltivava nel triennio di riferimento mediamente 10 ettari di seminativi e aveva ricevuto premi per 25 bovini maschi l'anno. L'importo di riferimento, a titolo di esempio, e' pari a 7.500 Euro. Quanti titoli ricevera' e secondo quali modalita'? L'agricoltore in questione, attraverso le procedure della ricognizione preventiva, prende possesso dei dati di riferimento dell'azienda paterna del triennio. Una volta perfezionata la fase sopra descritta ricevera' i 10 titoli del valore di 750 Euro l'uno. 2.1.2. Nel regolamento (CE) n. 795/2004 all'art. 13, punto 1, (successione o successione anticipata) si legge: «il numero ed il valore dei titoli all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento ed al numero di ettari corrispondente alle unita' di produzione ereditate». Nel caso in questione un agricoltore coltivava, nel periodo di riferimento, terreni in proprieta' ed in affitto e sui quali ha maturato dei «titoli». Nel 2003 il figlio ha ricevuto l'azienda in eredita' dal padre limitatamente ai terreni in proprieta' ed ha iniziato l'attivita' agricola. Puo' il figlio richiedere i titoli riferibili anche ai terreni condotti dal padre in affitto considerando che: il figlio non ha mai esercitato attivita' agricola; il figlio non e' subentrato al padre nel contratto di affitto. Attraverso la ricognizione preventiva vengono collegati all'erede i dati di riferimento del soggetto deceduto, in questo caso le superfici ammesse a premio, senza tenere conto del titolo di possesso delle terre che hanno permesso la coltivazione e l'erogazione del premio. Il figlio ricevera' tanti titoli quanti ne avrebbe ricevuti il genitore deceduto. Cio' sia per le terre condotte dal padre in proprieta' sia per quelle condotte in affitto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 795/2004. Se l'azienda ereditata era composta da terreni in proprieta' e altri in affitto e i contratti di locazione non sono stati rinnovati il figlio puo' attivare comunque tutti i titoli il 15 maggio 2005 anche con solo 0,3 ha. Inoltre potra' richiedere il pagamento di tanti titoli per quanti potra' dichiarare una corrispondente superficie eleggibile (se ha l'opportunita' di affittare altre superfici eleggibili devono tuttavia essere in suo possesso dall'11 novembre 2004). 2.1.3. Un agricoltore nel periodo di riferimento coltivava un `azienda in proprieta' e sulla quale ha maturato dei titoli. Nel 2003 due figli ereditano l'azienda paterna, se la dividono e entrambi iniziano l'`attivita' agricola. Il numero ed il valore dei titoli assegnati ai figli deve essere strettamente correlato con la superficie sulla quale sono maturati? Si; poiche' la successione si concretizza con il passaggio parziale o totale dei dati di riferimento dal soggetto deceduto agli eredi. 2.1.4. Cosa si intende per successione anticipata? Il passaggio di azienda da padre a figlio e' considerato successione anticipata oppure le quote del padre vengono ritirate? Per successione anticipata si intende, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, del decreto ministeriale del 5 agosto 2004: il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario; tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima. Il passaggio dei dati di riferimento tra i soggetti operanti la successione anticipata, comporta il calcolo e la successiva fissazione dei titoli da parte del successore; l'intestatario dei titoli diventa il successore. In altri termini, in qualsiasi caso di successione anticipata, il trasferimento dei titoli tra dante causa e successore e' a carattere definitivo. 2.1.5. Nel decreto MIPAF del 5 agosto 2004, n. 1787, relativamente ai criteri di ammissibilita' - successione anticipata - all'art. 3 comma 1, lettera b) si indica il caso di due agricoltori «al quale il primo puo' succedere per successione legittima». Nel caso in cui un`azienda sia trasferita dal nonno al nipote (ignorando il figlio che e' ancora in vita) si puo' ricondurre al caso di successione legittima? Si. La condizione di «successibile» prescinde dall'effettiva possibilita' di essere erede. Pertanto il nipote (figlio del figlio) puo' essere considerato tale nei confronti del nonno anche se il figlio del nonno (che e' il padre del nipote) e' ancora in vita. 2.2. Eventi eccezionali: 2.2.1. Un allevatore attivo nel periodo di riferimento con una produttivita' aziendale media di 10 ettari e con un allevamento di 150 bovini maschi, nel 2001, per ragioni legate ad eventi epidemiologici, ha dovuto abbattere 100 capi. Cosa succede? L'allevatore in questione puo', attraverso la ricognizione preventiva, descrivere e documentare l'evento eccezionale che ha condizionato il minor dato di riferimento nel triennio. Gli verranno calcolati i titoli soltanto sugli anni 2000 e 2002, per cui ricevera' 10 titoli. L'esclusione dal calcolo dei dati di riferimento del 2001 riguardera' unicamente i premi zootecnici e non i dati relativi ai premi «superfici». 2.2.2. Nel caso in cui un'azienda chieda la modifica, nella fase di ricognizione preventiva, dei dati del triennio di riferimento 2000/2002 per cause eccezionali in particolare per vincoli agroambientali (regolamenti (CE) n. 2078/1992 e n. 1257/1999), escludendo tutti e tre gli anni, il calcolo dei dati medi verra' fatto da Agea direttamente sul triennio precedente 1997/1999 oppure l'azienda puo' scegliere anche un solo anno del triennio 1997/1999? Ed inoltre, in quale caso un'azienda puo' scegliere (se puo' farlo) uno solo o piu' anni di riferimento al di fuori dei due trienni previsti? La procedura di esclusione di uno o due anni si applica mutatis mutandis, al triennio 1997-1999. Qualora fossero eliminati dal calcolo anche tutti e tre gli anni di questo triennio, si prendera' a riferimento la dichiarazione del primo anno di applicazione del regime di disaccoppiamento (v. art. 16, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004). Tale ultima possibilita' non vale per le altre circostanze eccezionali. In sostanza, la scelta dell'esclusione di uno o piu' anni dal calcolo dell'importo di riferimento, a patto che ovviamente vi sia correlazione tra l'impegno agroambientale ed il minore pagamento percepito, e' lasciata alla libera volonta' dell'imprenditore. Libera scelta applicabile prima nell'ambito del triennio 2000-2002 e, successivamente, se egli ha escluso dal calcolo i dati relativi a tutti questi tre anni, nell'ambito del triennio 1997-1999. Al di fuori di questi due trienni se il produttore ha escluso tutti i sei anni (dal 1997 al 2002) dovra' riferirsi necessariamente alla dichiarazione del 2005. Si fa notare che la scelta di escludere uno o piu' anni dal periodo di riferimento non e' ne' deve essere necessariamente correlata alla durata di impegno agroambientale. In altre parole, se ad esempio un impegno agroambientale ex regolamento n. 1257/1999 decorre dal 2000 e copre il triennio 2000-2002, il produttore ha la facolta' di escludere dal calcolo i tre anni e chiedere di far riferimento ai tre anni precedenti, come sopra descritto. Ma il produttore potra' scegliere anche di escludere solo due anni del triennio (ad es. il 2000 ed il 2002); l'amministrazione in questo caso provvedera' a calcolare il pagamento unico aziendale prendendo a riferimento unicamente l'anno residuo (nel caso dell'esempio il 2001). 2.2.3. Nel caso di errore dichiarativo dovuto al tramite o al CAA, e di successiva denuncia di sinistro regolarmente liquidato dall'assicurazione, e' possibile barrare il caso D 10 della «scheda per la verifica aziendale»? In caso affermativo per «atto comprovante il fatto asseverato da terzi» e' sufficiente la copia della denuncia presentata o e' necessaria ulteriore documentazione? Dipende da che evento si e' verificato. Nel caso di specie occorrera' la copia della denuncia all'assicurazione e la ricevuta di liquidazione. Se la controversia non fosse stata tra agricoltore e soggetto tramite di presentazione della domanda, bensi' tra agricoltore e pubblica amministrazione l'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004 garantisce comunque la fruibilita' di titoli dalla riserva. Detti titoli saranno calcolati sulla base della decisione giudiziaria definitiva o del provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorita' competente dello Stato membro. 2.3. Scissione di aziende: 2.3.1. Nel periodo di riferimento un agricoltore ha svolto attivita' agricola con suo figlio. Successivamente, hanno diviso tra loro l'azienda. Il figlio costituira' un'azienda completamente separata da quella di famiglia che continuera' ad essere gestita dal primo agricoltore. Questi vorrebbe che il figlio acquisisse alcuni dei titoli spettanti all'azienda originaria. Come sara' possibile cio'? 1. La societa' ora si e' scissa in due ditte individuali (quella del primo agricoltore e quella di suo figlio) si tratta, dunque, di un caso di scissione di azienda. In questo caso sia l'agricoltore che il figlio dovranno recarsi presso il CAA designato per la tenuta del fascicolo aziendale e procedere alla registrazione del movimento aziendale; i dati di riferimento del triennio verranno suddivisi tra i due e ciascuno diventera' titolare dei titoli in coerenza con la suddivisione dei dati stessi. 2. Se l'azienda e' un impresa familiare, continua a mantenere il nome originario e l'agricoltore interessato ha semplicemente trasferito parte dei beni dell'azienda a suo figlio. Si tratta dunque di un ipotesi di successione anticipata parziale. Il figlio dovra', attraverso la procedura della ricognizione preventiva, registrare il movimento aziendale con i documenti giustificativi previsti per il caso di successione anticipata e procedere a collegare i dati di riferimento corrispondenti all'entita' del trasferimento. 2.3.2. Una societa' semplice composta da padre e figlio ha presentato domanda PAC nel 2002 per ha 110, nel 2001 per ha 140 e nel 2002 per ha 130. Nell'ottobre 2001 il figlio ha aperto una ditta individuale presentando domanda PAC 2002 per ha 30. A novembre 2002 la societa' semplice si scioglie ed i terreni vengono cosi' distribuiti: ha 130 al figlio e ha 10 ad un altro figlio dell'agricoltore, a sua volta titolare di azienda individuale costituita al novembre 2002. Un altro agricoltore che ha presentato domanda PAC nel 2000 per ha 25, nel 2001 per ha 25 e nel 2002 per ha 25, cede in affitto, a luglio 2004, la sua azienda rispettivamente per ha 15 ed ha 10 ai figli del primo agricoltore. Le domande sono: I due figli dell'agricoltore in questione acquisiscono i titoli della societa' semplice iniziale e in che proporzioni? Si tratta di un caso di scissione di azienda da trattare con le modalita' della ricognizione preventiva e con le proporzioni che essi stessi decideranno. Occorre sottolineare che, come in tutti i casi di subentro al titolare dell'azienda nel periodo di riferimento, non stiamo trattando di trasferimento di titoli ma di trasferimento dei dati di riferimento per il calcolo dei futuri titoli. Il primo figlio puo' acquisire contemporaneamente i titoli della societa' semplice e quelli della sua ditta individuale? Si: in realta', per quanto sopra detto, questi avra' dei titoli calcolati sulla base dell'insieme dei dati di riferimento relativi che lo riguardano direttamente e indirettamente, per la registrazione dei movimenti aziendali sopra menzionati. 2.3.3. Una societa' agricola composta da due soggetti possiede 180 quote ovini per le quali presenta da diversi anni domanda di premio PAC. Uno dei due (che ricopriva la carica di legale rappresentante della societa) muore. In seguito a cio' l'altro soggetto ed il figlio della persona deceduta, vorrebbero sciogliere la societa' e costituire due nuove aziende separate. In tale caso l'allevamento andrebbe totalmente all'erede. Si chiede: a) chiudendo la societa' e quindi la partita IVA della societa', si puo' rischiare di perdere i titoli al premio unico? b) qual e' la procedura piu' corretta per passare i titoli al premio alla nuova azienda che gestisce l'allevamento? c) eventualmente (al fine di evitare la perdita di titoli) e' possibile e conveniente mantenere aperta la partita IVA della societa' alla quale verrebbe assegnato un piccolo quantitativo di terreno e procedere ugualmente alla costituzione di due nuove aziende? La situazione in cui viene a trovarsi l'azienda d'origine e' un caso di eredita'. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera b) il figlio dell'agricoltore deceduto subentra al padre e puo' pretendere che gli siano attribuiti i titoli maturati nel periodo di riferimento dal genitore. Nella societa' originaria subentra il figlio al posto dell'agricoltore deceduto. Ora, se per ragioni personali o economiche, i due nuovi soci decidono di continuare l'attivita' costituendo due nuove aziende separate, siamo di fronte ad un caso di scissione, disciplinato dall'art. 33, comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 795/2004. Ai sensi del citato art. 33, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi proporzionalmente al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine (la vecchia societa). In particolare il numero e il valore dei titoli sara' stabilito sulla base dell'importo di riferimento e del numero di ettari relativo alle unita' di produzione trasferite dall'azienda originaria, dove per unita' di produzione si intende almeno un'area o un capo di bestiame, che abbia dato titolo a pagamenti diretti nel periodo di riferimento. In tal caso, risulta inutile tenere in vita la vecchia azienda, in quanto i due agricoltori non corrono alcun rischio di perdere i titoli accumulati, poiche' la norma tutela la loro posizione. In sintesi: chiudendo la societa' originaria non si perdono i titoli se si procede a scissione. Pertanto, non ha senso mantenere in vita la vecchia azienda al fine di mantenere i titoli all'aiuto, in quanto la scissione permette di dividerli tra i due agricoltori attraverso le procedure della ricognizione preventiva. 3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO. 3.1. Vendita e/o affitto del terreno nel 2004: 3.1.1. Un agricoltore che nel periodo di riferimento ha svolto attivita' agricola, nel 2004 intende vendere o affittare la sua azienda. Puo' quindi vendere o affittare i titoli insieme al terreno? Si', nel 2004, l'agricoltore in questione potra' vendere o affittare il suo terreno. Per quanto riguarda il trasferimento dei titoli, come previsto, rispettivamente, agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004, deve inserire nel contratto di vendita o di affitto una clausola che specifica che il trasferimento del terreno e' comprensivo dei titoli. Per perfezionare il trasferimento egli dovra' comunque fissare i titoli a suo nome; questa operazione deve essere effettuata direttamente dall'interessato, nel caso di affitto, mentre nel caso di vendita e' possibile effettuare tale operazione direttamente ovvero delegare l'acquirente per la presentazione della domanda di fissazione dei titoli a nome del venditore. 3.1.2. Nell'art. 17 del regolamento CE n. 795/2004, richiamato dall'art. 11 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, si fa riferimento all'autorizzazione che il venditore deve rilasciare all'acquirente. Come deve essere scritta? Deve essere una scrittura privata o un atto pubblico? In sostanza quale e' il valore effettivo di tale autorizzazione, alla luce dell'art. 17, comma 5, che prevede le domande contestuali del venditore e dell'acquirente? Per quanto riguarda la forma della clausola, l'art. 10 del decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 stabilisce che il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982. Per analogia, anche le clausole modificatrici dei contratti di vendita di azienda possono essere redatte con la stessa forma. Per quanto riguarda il valore effettivo della clausola, essa non e' in contrasto con la scelta di applicare il paragrafo 5, dell'art. 17, del regolamento (CE) n. 795/2004 che, ricordiamo, stabilisce che le domande dell'acquirente (domanda di aiuto) e del venditore (domanda di fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la seconda contenga un riferimento alla prima; infatti, in questo caso, dobbiamo considerare che per la fissazione e l'utilizzo dei titoli e l'accesso al regime di pagamento unico occorre che siano presenti tre atti: 1. il contratto modificato con la clausola (detta clausola serve per perfezionare il contratto di vendita dell'azienda per poterlo considerare come documento valido al fine del trasferimento del titolo); 2. la domanda di fissazione dei titoli (senza domanda di fissazione non esiste il titolo e pertanto non esiste l'oggetto del trasferimento); tale domanda, con l'allegato contratto modificato, deve essere presentata dal venditore: direttamente dal venditore; attraverso l'acquirente con la stipula di una delega a presentare la domanda di fissazione a nome del venditore (la delega va anch'essa allegata alla domanda). 3. la domanda di accesso al regime di pagamento unico che viene presentata dall'acquirente. Il fatto che vi sia la possibilita' che le domande dell'acquirente (domanda di aiuto) e del venditore (domanda di fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la seconda contenga un riferimento alla prima, soddisfa l'esigenza di tracciare il collegamento tra utilizzo dei titoli (domanda di aiuto) e fissazione degli stessi (domanda di fissazione). 3.1.3. Se un affitto di terreno e' iniziato nel 2003 prima del 29 settembre con una durata di tre anni come verranno gestiti i titoli se chi ha affittato (locatore) non intende includere nei contratto di affitto anche i titoli afferenti la superficie affittata? Il regolamento (CE) n. 795/2004, infatti, specifica che tale passaggio e' ammesso solo per contratti di 6 o piu' anni (successivamente ridotti a 5 anni). Per il caso descritto in domanda non e' prevista l'attribuzione di alcun titolo; infatti il regolamento (CE) n. 795/2004, relativamente all'accesso alla riserva nazionale prevede sia per il caso degli «investimenti» (art. 21), sia per il caso della «locazione e acquisto di terreni dati in locazione» (art. 22), la fattispecie del contratto di lungo periodo (sei o piu' anni, riportati dalla normativa nazionale a cinque anni o piu); la possibilita' di far confluire nel contratto di affitto (di qualsiasi durata) dei terreni il trasferimento temporaneo dei titoli e' peraltro lasciato alla volonta' delle parti (art. 27 del citato regolamento comunitario), cosa che nell'esempio non si e' verificata. Naturalmente non sono pregiudicate le possibilita' di richiedere titoli da riserva se ricorrano le altre fattispecie previste ai paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 19, 20, 23 del regolamento (CE) n. 795/2004. 3.2. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari): 3.2.1. Esiste un requisito territoriale per fissare i titoli speciali (senza terra)? In linea di principio no. Se un coltivatore compra o affitta un equivalente numero di ettari, i titoli speciali diventano titoli standard se inseriti nella domanda di accesso al regime di pagamento unico. Se invece egli decide di fissare i titoli speciali, anche in questo caso non esistono requisiti territoriali, vale pero' il vincolo del mantenimento di almeno il 50% dei capi ammessi al premio durante il periodo di riferimento (il numero medio di capi espresso in Unita' di Bestiame Adulto). 3.2.2. Se avviene un trasferimento di titoli speciali verso un'azienda che dispone di terreni eleggibili senza titoli, tali titoli speciali possono essere utilizzati come ordinari? Si. |
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