Gazzetta n. 265 del 11 novembre 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 19 ottobre 2004
Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 337/04/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 ottobre 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ed, in particolare, l'art. 1, comma 9;
Vista la propria delibera n. 17/1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2003;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge che, confermando la definitiva pianta organica dell'Autorita' nel limite di 320 unita', demanda ad apposito regolamento, da adottarsi con le modalita' di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997 ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento, la ripartizione dei suddetti posti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche;
Vista la proposta del gruppo di lavoro istituito con determina del Segretario generale n. 1/04/SG, recante «Costituzione del gruppo di lavoro per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;
Vista la propria delibera n. 336/04/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'autorita»;
Ritenuto di dover procedere all'attuazione delle previsioni di cui al citato art. 3, comma 67, della legge finanziaria 2004, tenendo conto dell'esigenza di pervenire in via prioritaria alla definizione della pianta organica del personale dell'autorita';
Considerata la necessita' di rafforzare la struttura, ed, in particolare, i dipartimenti e quei servizi che svolgono attivita' strettamente connesse alle finalita' istituzionali dell'autorita', nonche' la necessita' di stabilizzare la struttura stessa mediante la previsione di una maggiore aliquota di personale di ruolo a tempo indeterminato;
Tenuto conto altresi' che le attivita' di carattere istruttorio e procedimentale hanno progressivamente aumentato la loro incidenza sul totale degli impegni richiesti all'Autorita' e che da tale circostanza deriva l'esigenza di procedere al rafforzamento del ruolo con personale con qualifica di dirigente e di funzionario;
Considerato opportuno procedere, contestualmente alla definizione della nuova pianta organica, alla definizione anche del nuovo ordinamento del personale e che, in esito a cio', la dotazione organica di ciascuna qualifica e' ripartita per singole fasce funzionali corrispondenti a diversi gradi di autonomia e responsabilita';
Sentite le OO.SS in data 6 aprile 2004;
Visto l'accordo sulla pianta organica e ordinamento del personale siglato con le OO.SS. SIBC-FISAV e FALBI il 30 luglio 2004, ratificato l'8 settembre, nel quale sono tra l'altro previste le modalita' attuative delle procedure di mobilita', in particolare relativamente all'inquadramento nei ruoli;
Tenuto conto che il personale con qualifica non dirigenziale di ruolo e' inquadrato nelle fasce speciali delle rispettive qualifiche ed essendo a tutti gli effetti personale di ruolo dell'autorita' occupa i corrispondenti posti della dotazione organica complessiva con riferimento a ciascuna qualifica;
Tenuto conto che in base al disposto della legge n. 350/2003 e del sopra citato accordo sulla pianta organica e l'ordinamento del personale saranno quanto prima attivate le procedure di mobilita' e i concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti;
Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Pianta organica dell'Autorita'

1. La pianta organica dell'Autorita', stabilita in 320 unita' di personale, e' ripartita tra le diverse qualifiche come segue:

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Dirigenti

Dirigenti di prima fascia 10 Dirigenti di seconda fascia 20 Dirigenti di terza fascia 10
totale 40

Funzionari

Primi funzionari 20 Funzionari di prima fascia 50 Funzionari di seconda fascia 70 Funzionari di terza fascia 30
totale 170

Operativi Operativi prima fascia 50 Operativi seconda fascia 40
totale 90

Esecutivi Esecutivi prima fascia 10 Esecutivi seconda fascia 10
totale 20
2. La tabella di cui sopra potra' essere riarticolata per tener conto delle esigenze derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni di legge, in particolare della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche' dall'assetto funzionale in corso di ridefinizione e dagli effetti conseguenti all'attuazione dell'ordinamento del personale.
3. La dotazione di cui al comma 1 e' costituita da personale di ruolo a tempo indeterminato nella misura di 280 unita'; da personale assunto con contratto a tempo determinato nel limite di 30 unita'; da personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi nel limite massimo di 30 unita'. In ogni caso, il personale non di ruolo non puo' superare complessivamente le 40 unita'.
4. In prima applicazione, fino all'espletamento delle procedure di mobilita' e dei concorsi pubblici, i limiti di cui al comma 3 non si applicano nei confronti del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato ovvero in comando, fuori ruolo o provvedimento analogo.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera n. 336/04/CONS.
Roma, 19 ottobre 2004
Il presidente: Cheli
 
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