Gazzetta n. 265 del 11 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 ottobre 2004 |
Autorizzazione, all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (gia' istituto Appulo Lucano)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Potenza, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 6 dicembre 1994, con il quale l'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (gia' istituto Appulo Lucano)» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Bari e Potenza un corso di formazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Potenza da via Bertazzoni, 86 a Borgo San Rocco, 8; Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004 trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1. 1. L'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (gia' istituto Appulo Lucano)», abilitato con decreto in data 6 dicembre 1994, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Bari e Potenza un corso di formazione in psicoterapia al sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' autorizzato a trasferire la sede di Potenza da via Bertazzoni, 86 a Borgo San Rocco, 8. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2004 Il direttore generale: Masia |
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