IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale; Visto l'Accordo dell'8 agosto 2001 con il quale il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno convenuto di determinare la disponibilita' complessiva di risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale quantificandole per l'anno 2004 in 80.500.653.317,98 euro, alle quali va aggiunta una ulteriore quota di 774.685.348,63 euro per le finalita' espresse nei punti 16 e 17 dell'Accordo stesso; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 31, (legge finanziaria 2002) che assegna euro 5.000.000 al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il corrente anno; Visto che con decreto 10 aprile 2002 del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», e' stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota del 24 marzo 2004, n. 0036547 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che fissa in via definitiva le disponibilita' complessive per il Servizio sanitario nazionale 2004 in 81.287.290.000 euro e richiama la propria nota dell'11 novembre 2003, n. 132059, inviata al Ministero della salute, dove specificava che il riparto di detta somma era comprensivo delle somme previste dall'Accordo 8 agosto 2001, dal riequilibrio di cui ai punti 16 e 17 dell'Accordo stesso, dall'art. 52, comma 31 della legge n. 448/2001 e dall'art. 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002, sopra citati; Visto altresi' l'art. 3, comma 52, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) che incrementa, in deroga all'Accordo sopra riportato ed in relazione a quanto previsto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di euro 550.000.000 per l'anno 2004 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003; Vista la nota n. 916 del 17 febbraio 2004, con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa espressa nella seduta del 12 febbraio 2004, repertorio n. 1924, il cui contenuto si richiama integralmente; Vista, in particolare, la tabella allegata alla suddetta nota n. 916/2004 che riporta la somma di 10.000.000 euro, a valere sull'intero importo di 550.000.000 euro sopracitato, destinato ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003, quale contributo per il contratto degli Istituti zooprofilattici; Viste le note numeri 5213 e 5821 datate rispettivamente 1° e 5 marzo 2004 del Ministero della salute che richiamano il documento trasmesso dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni in data 12 febbraio 2004, repertorio n. 1924, per quanto concerne la proposta di riparto tra le regioni interessate e la finalizzazione di alcuni importi specifici; Delibera:
A valere sulle complessive disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2004 - ammontanti a 81.287.290.000 euro, vengono ripartiti i seguenti importi: 1) 78.748.952.000 euro tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, secondo quanto indicato nella tabella (allegato 1) che fa parte integrante della presente delibera. L'ospedale Bambino Gesu' e l'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta vengono finanziati in base ai valori utilizzati nella compensazione della mobilita' concordata; 2) 6.840.000 euro, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002 (medicina penitenziaria); 3) 774.680.000 euro, quale Fondo di riequilibrio tra le regioni ai sensi dell'Accordo dell'8 agosto 2001 (punti 16 e 17); restano da finalizzare: 4) 1.155.128.000 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale a norma della legge n. 662/1996, art. 1, commi 34 e 34-bis; 5) 601.690.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate, di cui viene pero', con la presente delibera, assegnato l'importo di: 111.456.000 euro per la Croce Rossa Italiana; 150.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2004, il cui riparto e' riportato nella tabella (allegato 2) che fa parte integrante della presente delibera; Rispetto ai punti 4) e 5) restano accantonate, rispettivamente, le somme di 1.155.128.000 euro e 340.234.000 euro, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute. A valere sulle disponibilita' recate dall'art. 3, comma 52, della legge n. 350/2003, richiamata in premessa, e' ripartita tra le regioni interessate la somma di 550.000.000 euro per l'anno 2004 per il rinnovo contrattuale 2002-2003, di cui 10.000.000 euro finalizzati al contratto dei dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo la tabella allegata (allegato 3) che fa parte integrante della presente delibera. Roma, 29 settembre 2004 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 255 |