Gazzetta n. 264 del 10 novembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE |
DECRETO 30 luglio 2004 |
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher. |
|
|
IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2004, con il quale il senatore Roberto Calderoli e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2004, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali e la devoluzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Aldo Brancher e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2004, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, senatore Roberto Calderoli, con il quale si dispone, in particolare, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher; Considerata l'opportunita' di esercitare la facolta' di affidare al predetto Sottosegretario di Stato la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere piu' efficiente l'espletamento delle relative funzioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel quadro degli indirizzi generali e delle attivita' di coordinamento formulati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher, e' incaricato di coadiuvare il Ministro nell'esercizio delle funzioni di competenza concernenti: a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo; b) l'attivita' di studio e di confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea; c) il conferimento di funzioni e la devoluzione di poteri alle istituzioni delle autonomie, anche in considerazione delle proposte in materia di federalismo predisposte in ambito parlamentare o governativo; d) la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni al Ministro delegate. 2. Nell'ambito delle predette funzioni, il Sottosegretario di Stato e' incaricato: a) di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta; b) di intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, per lo svolgimento di interpellanze o di interrogazioni a risposta orale, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza o impedimento ovvero nei casi in cui il Ministro lo reputi necessario; c) di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari; d) di rappresentare il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni. |
| Art. 2.
1. Resta ferma l'esclusiva potesta' del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 30 luglio 2004 Il Ministro: Calderoli
Registrato alla Corte di conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 37 |
|
|
|