Gazzetta n. 264 del 10 novembre 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266 |
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. |
| Art. 2. Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005». |
| Art. 3 Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005". -------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta il testo dell'articolo modificato dall'Errata-Corrige pubblicata in G.U. n. 265 dell'11/11/2004. 1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui (( al )) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005". |
| Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni». 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"; b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". |
| Art. 6. Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»; b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005». |
| Art. 7. Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato. 2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005."; b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente: "2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.". |
| Art. 7-bis (2) (( Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard.
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, e prorogato al 31 marzo 2005. 2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077. )) |
| Art. 8. Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". |
| Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento. |
| Art. 10. Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005. |
| Art. 11. Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates. |
| Art. 12. Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005". |
| Art. 12-bis (2) (( Proroga di termini in materia di allevamento di animali ))
(( 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma I,. lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2,, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "e' vietata'". 3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"; b) al settimo capoverso, le parole: " 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013". )) |
| Art. 12-ter (2) (( Proroga di termine in materia di pesca
Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006". )) |
| Art. 13. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". |
| Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005. |
| Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
| Art. 16. Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004. |
| Art. 17 Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2004-2006". -------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta il testo dell'articolo modificato dall'Errata-Corrige pubblicata in G.U. n. 265 dell'11/11/2004. 1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo (( 2000-2006". )) |
| Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005. 2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005. |
| Art. 18-bis (2) (( Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210
1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1. )) |
| Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005. |
| Art. 19-bis (2) (( Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera
1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro i1 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi". 2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005. )) |
| Art. 19-ter (2) (( Societa' cooperative
1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005". 2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente all'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito al 31 marzo 2005. )) |
| Art. 19-quater (2) (( Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. |
| Art 19-quinquies (2) (( Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005. )) |
| Art 19-sexies (2)
(( Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile
1. L'operativita' del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. )) |
| Art 19-septies (2) (( Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992. )) |
| Art 19-octies (2) (( Denunce dei pozzi
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreta legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". )) |
| Art 19-nonies (2) (( Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: fino al 30 settembre 2005. )) |
| Art 19-decies (2) (( Consigli degli ordini professionali
1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005. )) |
| Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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