Gazzetta n. 264 del 10 novembre 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2004, n. 268 |
Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni; Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come definito nell'allegato I, recependo la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001. 2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema. 3. Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale convenzionale necessari per realizzare l'interoperabilita'. 4. Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: "Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.". L'art. 1 e l'allegato B della citata legge, cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.". "Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri. 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina. 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.". - La direttiva 2001/16/CE e' pubblicata in GUCE n. L 110 del 20 aprile 2001. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, reca: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". - La legge 17 maggio 1985, n. 210, reca: "Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario." L'art. 131, della citata legge, cosi' recita: "Art. 131 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie. 2. (Omissis). 3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.a. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2. 4. (Omissis). 5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.". - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, reca: "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria". - Il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, reca: "Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita". Nota all'art. 1: - Per la direttiva 2001/16/CE vedi note alle premesse.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) direttiva: la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; b) sistema ferroviario transeuropeo convenzionale: il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture; c) interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacita' si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali; d) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come indicato nell'allegato II; tali sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti nell'allegato III, sono di natura strutturale o funzionale; e) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il concetto di "componente" comprende i beni materiali e immateriali, quali il software; f) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni di cui all'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita', comprese le interfacce; g) specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all'articolo 1, paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12, della direttiva 93/38/CEE; h) specifiche tecniche di interoperabilita', in seguito denominate "STI": le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabiita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; i) organismo notificato: l'organismo incaricato di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi; l) sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture; m) gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; n) amministrazione competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici; o) ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5; p) organismo comune rappresentativo: l'organismo composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria, incaricato di elaborare le STI; q) ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una parte di sottosistema che richiedono una nuova autorizzazione di messa in servizio, secondo la normativa del settore; r) rinnovamento: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una parte di sottosistema che necessitano di una nuova autorizzazione di messa in servizio, secondo la normativa del settore.
Note all'art. 2: - Per la direttiva 2001/16/CE vedi note alle premesse. - La direttiva 93/38/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 199 del 9 agosto 1993. L'art. 1, paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12, della citata direttiva, cosi' recita: "8) "Specifiche tecniche": i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualita' o le proprieta' d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse nonche' le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'ente aggiudicatore e' in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere. 9) "Norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attivita' normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non e' in linea di massima obbligatorio. 10) "Norma europea": ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) o documento di armonizzazione (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto norma europea per le telecomunicazioni (ETS). 11) "Specifica tecnica comune": la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 12) "Omologazione tecnica europea": una valutazione tecnica attestante l'idoneita' di un prodotto all'impiego cui e' destinato, basata sulla sua conformita' ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. L'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.". - La decisione n. 1692/96/CE e' pubblicata in GUCE n. L 228 del 9 settembre 1996. L'allegato I, sezione 3, punto 3.8. della citata decisione, cosi' recita: "Allegato I
Sezione 3: Rete ferroviaria 3.8. Italia" - Gli articoli 3, comma 1, lettera h) e 11, del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, cosi' recitano: "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis); h) "gestore dell'infrastruttura", soggetto incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente decreto; (omissis).". "Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita', la funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi' assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso. 4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per la rete di propria attribuzione, sono affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni relativi al rilascio del certificato di sicurezza, nonche' il calcolo e riscossione dei canoni e l'assegnazione di capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27. 5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, ove l'attivita' di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria, le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di impresa ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.".
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| Art. 3 Specifiche tecniche di interoperabilita'
1. Il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale, come definiti nell'allegato II. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI, ovvero le relative STI se un sottosistema e' oggetto di piu' STI; in particolare un sottosistema puo' essere oggetto di piu' STI per trattare separatamente le categorie di linee, nodi o materiale rotabile, oppure per risolvere alcuni problemi prioritari di interoperabilita'. In questi casi, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla parte del sottosistema interessata. 3. La conformita' di ogni sottosistema alle STI e' costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal gestore dell'infrastruttura. 4. In mancanza delle STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale. |
| Art. 4 Casi di deroga dall'applicazione delle STI
1. Nel rispetto degli standard di sicurezza, una o piu' STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti: a) per un progetto di realizzazione di una nuova linea o di ristrutturazione di una linea esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI; b) per un progetto di rinnovamento o di ristrutturazione di una linea esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti dalle STI sono incompatibili con quelli della linea esistente; c) per un progetto di realizzazione di una nuova linea o per un progetto concernente il rinnovamento o la ristrutturazione di una linea esistente realizzato nel territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo e' interclusa o isolata, per la presenza del mare, dalla rete ferroviaria del resto della Comunita'; d) per ogni progetto concernente il rinnovamento, l'estensione o la ristrutturazione di una linea esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditivita' economica del progetto e/o la coerenza del sistema ferroviario nazionale; e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti; f) per vagoni in provenienza o a destinazione di un Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari e' diverso da quello della principale rete ferroviaria della Comunita'. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione competente, anche su proposta del gestore dell'infrastruttura, comunica preliminarmente alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. La proposta e' corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare. 3. L'amministrazione competente comunica le deroghe autorizzate dalla Commissione europea a tutte le parti interessate. |
| Art. 5 Componenti d'interoperabilita'
1. Per la realizzazione dei sottosistemi relativi al sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale sono utilizzati esclusivamente componenti d'interoperabilita' che consentono di soddisfare i requisiti essenziali. 2. La conformita' del componente d'interoperabilita' ai requisiti essenziali e' attestata dalla dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui all'allegato IV. 3. La conformita' dei componenti d'interoperabilita' ai requisiti essenziali e' stabilita con riferimento alle condizioni previste dalle relative STI, comprese le pertinenti specifiche europee, se esistenti. Nel periodo precedente la pubblicazione di una STI o comunque mancando le specifiche europee, per il rispetto dei requisiti essenziali si applicano le pertinenti specifiche tecniche vigenti comunicate dall'amministrazione competente agli altri Stati membri e alla Commissione europea. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 5. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui al comma 2 e' redatta, prima dell'immissione sul mercato del componente d'interoperabilita', dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, sulla base della valutazione di conformita' di cui all'allegato IV, punto 2. 6. Ai fini di quanto previsto dal comma 5, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego del componente d'interoperabilita' e' effettuata da un organismo notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. 7. Se i componenti d'interoperabilita' sono oggetto di disposizioni comunitarie o nazionali che le recepiscono concernenti aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego ai sensi del presente decreto deve indicare che i componenti d'interoperabilita' rispondono anche ai requisiti previsti da dette disposizioni. In tale caso la dichiarazione CE dovra' essere redatta sulla base di attestazione rilasciata dagli organismi appositamente notificati ai sensi delle predette disposizioni. 8. Gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, sono a carico di chiunque immette sul mercato i componenti di interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o produce componenti per uso proprio. 9. I componenti di interoperabilita' muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori atti a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti essenziali, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni adottate dal gestore dell'infrastruttura. 10. Non e' consentita l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego o privi della stessa. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. 11. Non e' consentita l'utilizzazione di componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. 12. Se nel corso dell'attivita' di vigilanza sull'applicazione del presente decreto viene accertato che un componente di interoperabilita', pur munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali, l'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, informandone il gestore dell'infrastruttura. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma ne informa immediatamente l'amministrazione competente, adottando le misure urgenti necessarie per limitare o evitare l'impiego del componente in questione, relativamente al sottosistema in cui e' inserito. 13. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea delle misure adottate ai sensi del comma 12, esponendo i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformita' deriva da una inosservanza dei requisiti essenziali, da una errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia richiesta l'applicazione di queste specifiche, oppure da una lacuna delle specifiche europee. In quest'ultimo caso la comunicazione e' inviata anche al Ministero delle attivita' produttive - Ispettorato tecnico dell'industria. 14. L'amministrazione competente adotta nei casi di cui al comma 12 provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. 15. Se risulta, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura, che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, l'amministrazione competente richiede alla Commissione europea il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica. 16. Nei casi di irregolarita' di cui al comma 10 e, comunque, in tutti i casi in cui risulti che il componente di interoperabilita' non e' conforme ai requisiti essenziali o non e' idoneo all'impiego, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o l'utilizzatore del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto, alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente e dal gestore dell'infrastruttura. Qualora la non conformita' persista l'amministrazione competente e il gestore dell'infrastruttura procedono in conformita' ai commi 12, 13 e 14. 17. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea dei casi di cui al comma 16 e delle misure adottate. 18. I provvedimenti di cui ai commi 12, 14 e 16 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nell'Unione europea e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti. |
| Art. 6 Sottosistemi
1. Per la realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale il gestore dell'infrastruttura autorizza l'apertura al pubblico servizio o l'immissione in esercizio esclusivamente di sottosistemi di natura strutturale progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali al momento in cui essi sono integrati nel sistema, assicurando la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati. 2. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V. 3. La verifica dell'interoperabilita' nel rispetto dei requisiti essenziali di un sottosistema di natura strutturale costitutivo del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e' compiuta con riferimento alle relative STI, se esistenti. Nel periodo precedente la pubblicazione di una STI o comunque mancando le specifiche europee, per il rispetto dei requisiti essenziali si applicano le pertinenti specifiche tecniche vigenti, comunicate dall'amministrazione competente agli altri Stati membri e alla Commissione europea. 4. La dichiarazione CE di verifica di cui al comma 2 e' redatta, prima che il sottosistema di natura strutturale sia immesso in servizio, dall'ente appaltante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, previo svolgimento della procedura di verifica CE di cui all'allegato VI. 5. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, la procedura di verifica CE e' effettuata da un organismo notificato, a richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. 6. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema, come individuata dall'allegato VI. La documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonche', eventualmente, quelli che attestano la conformita' dei componenti di interoperabilita'. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni ed ai limiti d'uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e di riparazione. 7. Ai fini della procedura di verifica CE di un sottosistema l'organismo notificato incaricato inizia la propria attivita' nella fase di progettazione e copre tutto il periodo di costruzione fino alla fase della dichiarazione di conformita', precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Il compito dell'organismo notificato comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui all'articolo 12. 8. La dichiarazione CE di verifica dell'interoperabilita' e' allegata alla documentazione tecnica raccolta dall'organismo notificato incaricato di istruire la procedura di verifica. 9. In caso di rinnovamento o di ristrutturazione di un sottosistema, il gestore dell'infrastruttura verifica se l'importanza dei lavori giustifichi la necessita' di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1. Tale autorizzazione e' necessaria ogniqualvolta il livello di sicurezza puo' risentire dei lavori previsti. 10. L'amministrazione competente provvede a verificare per mezzo anche del gestore dell'infrastruttura, che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicabili. 11. Gli enti appaltanti che realizzano il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale inseriscono nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto il riferimento alle STI applicate e alle prescrizioni del gestore dell'infrastruttura per la verifica CE del sottosistema. 12. Se l'amministrazione competente, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura, accerta che un sottosistema di natura strutturale munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare i requisiti essenziali, richiede l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico del costruttore. 13. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica supplementare di cui al comma 12, esponendone i motivi. 14. Non e' consentita l'apertura al pubblico servizio o la messa in esercizio di un sottosistema di natura strutturale privo di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di verifica o privo della stessa. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. 15. Non e' consentita l'utilizzazione di un sottosistema di natura strutturale in modo difforme dalla sua destinazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. 16. Se nel corso dell'attivita' di vigilanza sull'applicazione del presente decreto viene rilevato che un sottosistema di interoperabilita', munito della dichiarazione di verifica CE, messo in servizio e utilizzato conformemente alla sua destinazione non soddisfa i requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'amministrazione competente adotta provvedimenti per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego, informandone il gestore dell'infrastruttura. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del sottosistema. 17. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, esponendo i motivi della decisione. 18. Se risulta, anche a seguito di segnalazione da parte degli enti appaltanti o del gestore dell'infrastruttura, che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, l'amministrazione competente interpella il Comitato previsto all'articolo 21 della direttiva. 19. Nei casi di irregolarita' di cui al comma 14 e, comunque, in tutti i casi in cui risulti che un sottosistema di natura strutturale non e' interoperabile non soddisfacendo i requisiti essenziali, l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o l'utilizzatore del sottosistema di natura strutturale provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto, alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente e dal gestore dell'infrastruttura. Qualora la non conformita' persista l'amministrazione competente e il gestore dell'infrastruttura procedono in conformita' ai commi 16 e 17. 20. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea dei casi di cui al comma 19 e delle misure adottate. 21. I provvedimenti di cui ai comma 16 e 19 sono motivati e comunicati all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea e all'utilizzatore del sottosistema, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti. |
| Art. 7 Organismi notificati
1. Gli organismi che intendono essere notificati dallo Stato italiano in uno o piu' settori dell'interoperabilita', ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII e la qualificazione dei laboratori dei quali intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneita' e rispondenza ai requisiti, anche mediante la riconduzione alla propria diretta responsabilita' dei provvedimenti organizzativi e gestionali e mediante la direzione e vigilanza del personale ivi operante. 2. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica e' presentata, secondo lo schema di cui all'allegato VIII, all'amministrazione competente. 3. Ai fini del riconoscimento dell'organismo, l'amministrazione competente provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi. 4. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, che devono operare in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025, e successive modificazioni e integrazioni. 5. I laboratori dei quali l'organismo dichiara di avvalersi, per eseguire le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X. Per le prove rientranti in settori diversi da quelli di cui all'allegato IX, i laboratori dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 7. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformita' alle norme applicabili della serie UNI CEI EN 45000, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attivita' di certificazione e ispezione. 8. L'esito della verifica e' motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando che i termini di cui sopra si intendono interrotti in caso di richieste di integrazione da parte dell'amministrazione competente. 9. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, l'amministrazione competente notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'organismo, indicandone le attivita' e i settori di interoperabilita' di competenza. |
| Art. 8 Rinnovo
1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo notificato interessato. 2. Ai fini del rinnovo, l'organismo notificato deve presentare all'amministrazione competente, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' all'articolo 7. 3. La domanda di rinnovo segue l'iter previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo. |
| Art. 9 Attivita' di vigilanza
1. L'amministrazione competente vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti gestori dei sottosistemi o utilizzatori dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tale fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori oltre ogni altra utile informazione richiesta circa le attivita' svolte. 2. L'amministrazione competente dispone, con periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi notificati al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte. |
| Art. 10 Sospensione e revoca
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'organismo notificato nell'attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti ovvero qualora dall'attivita' di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui ai comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze. 3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca sono adottati dall'amministrazione competente e sono comunicati all'organismo notificato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 5. Nel caso in cui l'organismo notificato, del quale e' accertato il mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, l'amministrazione competente ne informa il comitato di supporto alla Commissione europea costituito dai rappresentanti degli Stati membri. |
| Art. 11 Disposizioni finanziarie
1. Le spese relative alle istruttorie finalizzate al riconoscimento degli organismi notificati di cui all'articolo 7, al rinnovo di cui all'articolo 8, nonche' alle attivita' di vigilanza sugli organismi medesimi di cui all'articolo 9, sono a carico degli organismi, non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni due anni, le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. |
| Art. 12 Registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile
1. Il gestore dell'infrastruttura provvede a pubblicare annualmente i registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, indicanti, per ciascun sottosistema o parte del sottosistema interessato, le caratteristiche principali e la loro concordanza con le caratteristiche delle STI applicabili. 2. Il gestore dell'infrastruttura garantisce la messa a disposizione del pubblico dei registri di cui al comma 1 e trasmette copia degli stessi all'amministrazione competente che ne cura l'invio agli Stati membri interessati e all'Organismo comune rappresentativo. |
| Art. 13 Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformita' alle specifiche tecniche e di idoneita' all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformita' alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 3. 2. Al gestore dell'infrastruttura nazionale che, ai sensi della vigente normativa, e' responsabile dell'emanazione delle disposizioni normative di attuazione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione treni e dell'esercizio ferroviario, nonche' dell'emissione delle prescrizioni, della messa in esercizio dell'infrastruttura nazionale e del rilascio del certificato di sicurezza, compete di autorizzare l'apertura al pubblico esercizio delle linee e dei singoli impianti del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale, predeterminandone ed effettuandone le relative verifiche e prove funzionali. Esso puo' anche disporre l'immissione in esercizio parziale per ciascun sottosistema. 3. La verifica che un componente o un sottosistema soddisfi gli ulteriori requisiti di sicurezza, non specificati nelle STI, e' svolta sulla base delle vigenti norme nazionali in materia. |
| Art. 14 Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/16/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti che concernono materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 14: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.". - Per la direttiva 2001/16/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 15 Norma di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 2004 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegato I (previsto dagli articoli 1, comma 1, e 2 comma 1, lettera b))
SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE
1. Infrastrutture. Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti o riprese in qualsiasi aggiornamento di detta decisione risultante dalla revisione prevista dall'articolo 21 della stessa. La rete suindicata puo' essere suddivisa secondo le categorie seguenti: linee previste per il traffico "passeggeri"; linee previste per il traffico misto (passeggeri, merci); linee specialmente concepite o adattate per il traffico "merci"; nodi "passeggeri"; nodi merci, compresi i terminali intermodali; linee di collegamento degli elementi sopra elencati. Queste infrastrutture comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete al fine di garantire un esercizio sicuro e armonizzato della rete e una gestione efficace del traffico. 2. Materiale rotabile. Il materiale rotabile comprende tutti i materiali atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria transeuropea convenzionale, compresi: treni automotori di trazione termici o elettrici; mezzi di trazione termici o elettrici; vetture passeggeri; carri merci, compreso il materiale rotabile progettato per il trasporto di autocarri. Ciascuna di tali categorie deve essere suddivisa, tenendo debitamente conto dell'eventuale utilizzazione locale, regionale o su lunga distanza del materiale, in: materiale rotabile ad uso internazionale; materiale rotabile a uso nazionale. 3. Coerenza del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. La qualita' del trasporto ferroviario transeuropeo convenzionale necessita tra l'altro di una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura, inteso come l'insieme delle parti fisse di tutti i sottosistemi interessati, e quelle del materiale rotabile, comprese le parti installate a bordo di tutti i sottosistemi interessati. Da questa coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualita' del servizio e relativi costi. |
| Allegato II (previsto dagli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3)
SOTTOSISTEMI
1. Elenco dei sottosistemi. Il sistema che costituisce il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e' suddiviso in sottosistemi corrispondenti a: a) settori di natura strutturale: infrastrutture; energia; controllo-comando e segnalamento; esercizio e gestione del traffico; materiale rotabile; b) settori di natura funzionale: manutenzione; applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. 2. Descrizione dei sottosistemi. Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilita' e' proposto dall'organismo comune rappresentativo al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilita', ne' l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono in particolare quanto segue: 2.1. Infrastruttura. Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso - tenendo presenti le esigenze delle persone con ridotta capacita' motoria, ...), le apparecchiature di sicurezza e di protezione. 2.2. Energia. Il sistema di elettrificazione, le linee aeree e i dispositivi di captazione di corrente elettrica. 2.3. Controllo-comando e segnalamento. Tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete. 2.4. Esercizio e gestione del traffico. Le procedure e le relative apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei diversi sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico. Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri. 2.5. Applicazioni telematiche. In linea con l'allegato I questo sistema comprende: a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto; b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento. 2.6. Materiale rotabile. La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di frenatura, di agganciamento, il rodiggio e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri - tenendo presenti le esigenze delle persone a ridotta capacita' motoria), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo. 2.7. Manutenzione. Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le scorte che consentono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie. |
| Allegato III (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e f))
REQUISITI ESSENZIALI
1. Requisiti di portata generale. 1.1. Sicurezza. 1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, piu' in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado. 1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilita' di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocita' massima autorizzata. 1.1.3. I componenti utilizzati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di servizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi. 1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonche' la scelta dei materiali utilizzati devono aver luogo in modo da limitare la generazione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio. 1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi ne' la salute o la sicurezza degli utenti in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni indicate. 1.2 Affidabilita' e disponibilita'. La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste. 1.3 Salute. 1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie. 1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio. 1.4 Tutela dell'ambiente. 1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve essere valutato e considerato al momento della progettazione dei sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti. 1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio. 1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire. 1.4.4. L'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di rumore. 1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attivita' e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione. 1.5 Compatibilita' tecnica. Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibiita' in futuro. 2. Requisiti particolari di ogni sottosistema. 2.1 Infrastrutture. 2.1.1. Sicurezza. Devono essere applicate disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti. Si devono prevedere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni. Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilita', incendio, accesso, evacuazione, marciapiede ecc.). Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe. 2.2 Energia. 2.2.1. Sicurezza. Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ne' quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi). 2.2.2. Tutela dell'ambiente. Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati. 2.2.3. Compatibilita' tecnica. I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono: permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate; nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica, essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni. 2.3 Controllo-comando e segnalamento. 2.3.1. Sicurezza. Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare in situazioni degradate specifiche. 2.3.2. Compatibilita' tecnica. Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi. Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2.4 Materiale rotabile. 2.4.1. Sicurezza. Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento. Le apparecchiature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento. Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento. Si devono adottare disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo. Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri. Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione. Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe. E' obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensita' e autonomia sufficienti. I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra. 2.4.2. Affidabilita' e disponibilita'. La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione, frenatura e controllo-comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio. 2.4.3. Compatibilita' tecnica. Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento. Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui e' prevista. 2.5 Manutenzione. 2.5.1. Salute e sicurezza. Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza. 2.5.2. Tutela dell'ambiente. Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante. 2.5.3. Compatibilita' tecnica. Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile convenzionale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati. 2.6 Esercizio e gestione del traffico. 2.6.1. Sicurezza. L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo, devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi che attraversano la frontiera ed interni. Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia della qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza. 2.6.2. Affidabilita' e disponibilita'. Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilita' e di disponibilita' del sistema. 2.6.3. Compatibilita' tecnica. L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, tenuto Conto delle diverse esigenze dei servizi che attraversano la frontiera ed interni. 2.7 Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. 2.7.1. Compatibilita' tecnica. I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualita' di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono piu' particolarmente la compatibilita' tecnica. Bisogna garantire per queste applicazioni che: le basi di dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire un massimo di possibilita' di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato; un accesso agevole dell'utenza alle informazioni. 2.7.2. Affidabilita', disponibilita'. I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazioni dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualita' del servizio. 2.7.3. Salute. Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le regole minime in materia di ergonomia e protezione della salute. 2.7.4. Sicurezza. Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrita' e attendibilita' per la conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza. |
| Allegato IV (previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5)
CONFORMITA' E IDONEITA' ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITA'
1. Componenti di interoperabilita'. La dichiarazione CE si applica ai componenti di interoperabilita' che servono all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, di cui all'articolo 5. Questi componenti di interoperabilita' possono essere: 1.1. Componenti comuni. Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori. 1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche. Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario. 1.3. Componenti specifici. Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie. 2. Campo di applicazione. La dichiarazione CE concerne: la valutazione da parte di uno o piu' organismi notificati della conformita' intrinseca di un componente di interoperabilita', considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, oppure la valutazione ovvero l'apprezzamento da parte di uno o piu' organismi notificati dell'idoneita' all'impiego di un componente d'interoperabilita', considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate. Le procedure di valutazione svolte dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalita' indicate nelle STI. 3. Contenuto della dichiarazione CE. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi: riferimenti della direttiva; nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita' (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore); indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformita' o l'idoneita' all'impiego di cui all'articolo 5 del presente decreto; ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilita', in particolare le condizioni di impiego; nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la verifica di conformita' o dell'idoneita' all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validita' del certificato; se del caso, il riferimento delle specifiche europee; identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'. |
| Allegato V (previsto dagli articoli 2, comma 1, lettera o), e 6)
DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI
La dichiarazione CE di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti: riferimenti della direttiva; nome e indirizzo dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunita' (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente appaltante); breve descrizione del sottosistema; nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica CE di cui all'articolo 6 del presente decreto; riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica; ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio; se provvisoria: durata di validita' della dichiarazione CE; identificazione del firmatario. |
| Allegato VI (previsto dall'articolo 6, commi 4 e 6)
PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI
1. Introduzione. La verifica CE e' la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente appaltante o dei suo mandatario nella Comunita', che un sottosistema e': conforme alle disposizioni della direttiva; conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che puo' essere messo in servizio. 2. Tappe. La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti: progettazione generale; fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto; prove del sottosistema terminato. 3. Attestato. L'organismo notificato responsabile della verifica CE redige l'attestato di conformita' destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunita', che a sua volta redige la dichiarazione CE di verifica destinata al gestore dell'infrastruttura nel quale il sottosistema e' installato e/o gestito. 4. Documentazione tecnica. La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue: per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo; per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima ed esecutiva conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.; elenco dei componenti d'interoperabilita' incorporati nel sottosistema; copie delle dichiarazioni CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 5 del presente decreto, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni; attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica CE che certifichi la conformita' del progetto alle disposizioni del presente decreto, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonche' accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4. 5. Sorveglianza. 5.1. L'obiettivo della sorveglianza CE e' quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere. 5.4. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche' eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione. 6. Deposito. La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata, a sostegno dell'attestato di conformita' rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'. La documentazione e' unita alla dichiarazione CE di verifica che l'ente appaltante invia al gestore dell'infrastruttura. Una copia della documentazione e' conservata dall'ente appaltante e dal gestore dell'infrastruttura per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed e' comunicata, dietro richiesta, agli altri Stati membri. 7. Pubblicazione. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti: le domande di verifica CE ricevute; gli attestati di conformita' rilasciati; gli attestati di conformita' rifiutati. 8. Lingua. La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica CE sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove e' stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunita' oppure in una lingua accettata da quest'ultimo. |
| Allegato VII (previsto dall'articolo 7, commi 1, 3 e 4)
CRITERI MINIMI CHE GLI STATI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilita' o dei sottosistemi ne' nell'esercizio. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo. 2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche. Il personale dell'organismo preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di verifica deve possedere un'esperienza attestata di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo ha richiesto la notifica. 3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. In particolare l'organismo deve dimostrare la qualificazione dei laboratori dei quali intende avvalersi, e deve garantire la piena idoneita' e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025, e successive modificazioni e integrazioni, per le prove rientranti in settori diversi. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attivita' di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto. Inoltre, per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: una buona formazione tecnica e professionale; una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli; l'idoneita' necessaria a redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti; un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni nel settore specifico di controllo. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli svolti ne' dei risultati di questi ultimi. 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano compiuti direttamente dallo Stato. 7. Il personale dell'organismo e' legato dal segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorita' amministrative competenti) nel quadro del presente decreto. |
| Allegato VIII (previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3)
SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA
Lo/la scrivente &ul; (ragione o denominazione sociale dell'organismo) con sede in &ul; (citta' o localita) &ul; (provincia) ....... via &ul; n. ..... Chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 quale organismo abilitato a svolgere: a) la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, di seguito indicati; b) a svolgere la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati. A tal fine dichiara: che il settore specifico di competenza, fra quelli definiti dalle STI, e' il seguente: &ul;; di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del medesimo decreto legislativo; di possedere le procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo sopra citato; di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative al riconoscimento di cui alla presente domanda. Ai fini del medesimo riconoscimento allega: manuale della qualita' redatto in conformita' alle norme UNI CEI EN serie 45000 e successive modificazioni e integrazioni; polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di valutazione tecnica (detta polizza non e' richiesta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico); copia di eventuali certificati di accreditamento; elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego per i componenti di interoperabilita' o della dichiarazione di verifica CE per i sottosistemi, con la specificazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'organismo, nonche' con l'indicazione delle qualifiche, dei titoli di studio, delle mansioni e dei relativi curricula; attestazione, per il personale preposto al settore specifico del controllo, di una esperienza non inferiore a tre anni, e per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di verifica, di una esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato; elenco dei laboratori che l'organismo utilizza per lo svolgimento dei propri compiti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della polizza di assicurazione di responsabilita' civile e relativo massimale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di prova, nonche' del manuale di qualita' redatto secondo le norme UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni. La predetta polizza non e' richiesta in caso di laboratori pubblici; dimostrazione della qualificazione di detti laboratori e dell'idoneita' e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX, e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni per le prove rientranti in settori diversi. Data ............... Firma del legale rappresentante ............................... |
| Allegato IX (previsto dall'articolo 7, comma 5)
VERIFICHE DELLA CONFORMITA' DI COMPONENTI E SOTTOSISTEMI PER I QUALI E' RICHIESTA UNA SPECIFICA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
1. Dinamica di marcia del materiale rotabile; 2. Controllo della sagoma cinematica; 3. Caratteristiche del binario e dei deviatoi; 4. Interazione ruota rotaia - conicita' equivalente; 5. Sistemi di prova di sghembo e di svio; 6. Caratteristiche aerodinamiche dei rotabili; 7. Prestazione di trazione e di frenatura; 8. Sistemi frenanti; 9. Compatibilita' elettromagnetica sui sistemi di bordo e di terra del segnalamento, control command e trasmissione dati; 10. Captazione e interazione pantografo catenaria; 11. Sistemi di segnalamento, telecomunicazioni e control command; 12. Inquinamento acustico, elettromagnetico e ambientale indotti dal sistema; 13. Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale; 14. Sistemi di controllo non distruttivi su materiali e componenti; 15. Sistemi di alimentazione elettrica, trasformazione e distribuzione dell'energia sia di terra che a bordo del materiale rotabile; 16. Componenti d'interoperabilita' di sicurezza; 17. Caratteristiche dei materiali (tossicita', resistenza meccanica ed al fuoco, ecc.); 18. Sicurezza del software; 19. Dispositivi antinfortunistici degli impianti elettrici dell'infrastruttura e del materiale rotabile (sistemi di messa a terra, di protezione, di telecomando, monitoraggio e di sezionamento, ecc.); 20. Serbatoi in pressione. |
| Allegato X (previsto dall'articolo 7, comma 5)
COMPETENZE ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I LABORATORI DI PROVA IN CAMPO FERROVIARIO
1. Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti nei settori di cui all'allegato IX. In generale: conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme di esercizio ferroviario; conoscenza e capacita' di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali dei laboratori di prova e calibrazione (UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni); conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale; formazione, addestramento e capacita' acquisiti attraverso una esperienza lavorativa documentata di almeno cinque anni nel campo specifico di utilizzazione. Per le prove di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato IX: conoscenze del rodiggio e dell'armamento, delle norme per la determinazione del coefficiente di svio e della souplesse, della dinamica di marcia e dell'interazione ruota - rotaia e dell'aerodinamica dei rotabili; sviluppo delle tecniche di misura di forze e spostamenti anche con metodi estensimetrici. Per le prove di cui al punto 2 dell'allegato IX: conoscenza delle normative internazionali di riferimento per la determinazione della sagoma di costruzione del materiale rotabile e delle sagome cinematiche dei rotabili nonche' della interazione fra le sagome cinematiche e gli ostacoli della infrastruttura. Per le prove di cui ai punti 7, 9, 10, e 12 dell'allegato IX: conoscenze dei circuiti di potenza, ausiliari e controllo del materiale rotabile motore, della compatibilita' tra rotabili e sistemi di segnalamento, dei sistemi di trasmissione bordo - bordo e terra - bordo, della interazione pantografo catenaria; sviluppo delle tecniche per la caratterizzazione dei campi elettrici e magnetici e per i rilievi acustici, per quest'ultimo punto e' prescritto il possesso dei titoli di studio, competenze ed esperienza secondo quanto previsto dalla legislazione italiana. Per le prove di cui al punto 8 dell'allegato IX: conoscenze degli impianti freno e dei componenti e sottoassiemi costituenti gli impianti freno, e delle norme per la determinazione delle prestazioni di frenatura. Per le prove di cui al punto 11 dell'allegato IX: conoscenze sulla funzionalita', sulla verifica e validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario. Per le prove di cui al punto 14 dell'allegato IX: possesso delle abilitazioni secondo i riferimenti internazionali secondo livelli di qualificazione coerenti con la tipologia di prove da effettuare. 2. Attrezzature. In armonia con le norme UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modifiche e integrazioni la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche. Di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura. Il laboratorio deve avere disponibilita' di idonei rotabili, dotati di strumentazione, per le verifiche in linea che ne richiedono l'impiego. |
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