Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2004 (vai al sommario) |
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n. 238 |
Testo del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare». |
|
|
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e' inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale gia' appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001. 2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001. 3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni. 6. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 19, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato). «Art. 14. - 1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono soppressi. 2. Il personale dei predetti ruoli e' inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza, dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici. 3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianita' maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'art. 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'art. 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio. «Art 19. - (Omissis). 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la medesima decorrenza. (Omissis). 4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario" di cui all'art. 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.». - Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo; b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis. (Omissis).». |
| Art. 2. Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato 1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, gia' in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, gia' inquadrato nella settima qualifica funzionale, e' inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001. 2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' anticipata, qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001. 4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2. 5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore. 6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni. 7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonche' ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianita' richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, e' ridotta di due anni. 8. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 21, comma 1, lettere a) e b), e 47, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato): «Art. 21 (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente un'anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15, lettera b). (Omissis)». «Art. 47 (Promozione alla qualifica di perito superiore). - (Omissis). 2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo; b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 30, commi 6 e 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato): «6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza. (Omissis). 8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di «scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86): «Art. 7 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o grado, e' attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita' nella medesima qualifica o grado. 2. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore». |
| Art. 3. Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. 2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. 3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove piu' favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992. 4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 e' attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003. 6. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): Art. 26 (Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale). - 1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia arruolatosi dopo avere rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriere ai sensi dell'art. 2, della legge 2 aprile 1968, n. 408 2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianita' con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili. 3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che e' istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge. 4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 gia' transitati nella carriera di sottufficiale. 5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408 6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'art. 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614. 7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108. 8. Pari numero di posti e' lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, gia' transitato nella carriera di sottufficiale. 9. Il personale di cui al comma 1, gia' cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilita', previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda puo' essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto. 10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non puo' svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'art. 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni. 11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria): «Art. 8 (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1° settembre 1995 e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento: a) b) (Omissis); c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonche' quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se piu' favorevole il trattamento economico in godimento; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 30-bis, comma 1, lettere a), e b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395): «Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. (Omissis).». |
| Art. 4. Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri 1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianita' di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianita' di grado 1° gennaio 2001. 2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo. 3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri): «4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado. 5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 dei presente decreto, la qualifica di «luogotenente» e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili». - Si riporta il testo dell'art. 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri): «2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.». |
| Art. 5. Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza 1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianita' di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianita' di grado 1° gennaio 2001. 2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo. 3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza): «4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto». - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza): «2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado; d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni». |
| Art. 5-bis. Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato (( 1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: «dirigenti generali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di livello B». 2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo integrale dell'art. 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 62 (Valutazione annuale dei dirigenti). - 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, costituito con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione. 4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno. 5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. 6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione. 7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003». |
| Art. 5-ter. Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (( 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo integrale dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b). 2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'amministrazione e' autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli 2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000. 3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento. 4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto». |
| Art. 5-quater. Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare (( 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 15 maggio 2006. )) |
| Art. 6. Clausola copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in Euro 11.509.000 per l'anno 2004, in Euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in Euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. (( 3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)): «155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Art 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei componenti capitoli le somme necessarie: per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio». «Art 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita'. a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) (lettera abrogata dall'art. 1-bis decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323); d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri». |
| Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
|
|