Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n. 238
Testo del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento
degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato
1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e' inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale gia' appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.
2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.
3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.
6. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 19, commi 2 e
4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
Stato).
«Art. 14. - 1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e
dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono soppressi.
2. Il personale dei predetti ruoli e' inquadrato, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
rispettivamente nella qualifica di ispettore capo del ruolo
degli ispettori di cui all'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in
quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici
di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo,
secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza, dopo
l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che
al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e
dei periti tecnici.
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2,
conserva l'anzianita' maturata nel ruolo ad esaurimento ai
fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'art.
31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'art. 31-bis,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di
perito tecnico superiore il giorno precedente alla
cessazione dal servizio.
«Art 19. - (Omissis).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che
hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo
di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la
medesima decorrenza.
(Omissis).
4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di
"sostituto commissario" di cui all'art. 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e
sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di
cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197.».
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia):
«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1.
L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale avente una
anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica
di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante
concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato
al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso
del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica):
«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito
tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di
perito tecnico superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale avente una
anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica
di perito tecnico capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante
concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato
al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in
possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
(Omissis).».
 
Art. 2.
Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, gia' in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, gia' inquadrato nella settima qualifica funzionale, e' inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.
2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' anticipata, qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.
4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.
5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.
6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.
7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonche' ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianita' richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, e' ridotta di due anni.
8. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 21, comma 1,
lettere a) e b), e 47, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato):
«Art. 21 (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale
avente un'anzianita' di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti
mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami,
riservato al personale che alla data del 31 dicembre di
ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia
in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15,
lettera b).
(Omissis)».
«Art. 47 (Promozione alla qualifica di perito
superiore). - (Omissis).
2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale
avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di perito capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti,
mediante concorso per titoli di servizio ed esame,
riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di
ciascun anno.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 30, commi 6 e 8, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale
dello Stato):
«6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori
superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o
conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio
alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli
articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima
decorrenza.
(Omissis).
8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli
articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di
«scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita'
di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale
che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore
superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima
selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed
acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di
servizio utile nelle predette qualifiche».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri
stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di
polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della
legge 29 marzo 2001, n. 86):
«Art. 7 (Clausola di salvaguardia economica per gli
ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e
qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianita'
nella qualifica o grado, e' attribuito, dal giorno
successivo al compimento del suddetto requisito, il
trattamento economico previsto per gli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e
qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di
anzianita' nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito
all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado
superiore».
 
Art. 3.
Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.
2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.
3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove piu' favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 e' attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.
6. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
Art. 26 (Ricostruzione della carriera di talune categorie
del personale). - 1. Gli appuntati del Corpo degli agenti
di custodia arruolatosi dopo avere rivestito il grado di
sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane,
possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ottenere la
reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il
grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla
ricostruzione della carriere ai sensi dell'art. 2, della
legge 2 aprile 1968, n. 408
2. Ai fini della ricostruzione della carriera i
vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari
possono conseguire l'avanzamento ai due gradi
immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli
capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado
immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad
anzianita' con l'osservanza delle norme in vigore per
l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di
custodia, in quanto applicabili.
3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia
nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della
carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo
separato e limitato, distinto per gradi, che e' istituito
ai sensi e per gli effetti della presente legge.
4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a
domanda, i militari di cui al comma 1 gia' transitati nella
carriera di sottufficiale.
5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo,
per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado
determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i
criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'art.
10 della legge 2 aprile 1968, n. 408
6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro
di grazia e giustizia, previo parere di una commissione
appositamente costituita circa il possesso dei requisiti
indicati nell'art. 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.
7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che
dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel
ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili
altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie
stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, da ultimo
modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.
8. Pari numero di posti e' lasciato libero nei relativi
organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e
limitato del personale di cui al comma 1, gia' transitato
nella carriera di sottufficiale.
9. Il personale di cui al comma 1, gia' cessato dal
servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di
entrata in vigore della presente legge, puo' essere
reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nella
posizione di sottufficiale ai fini del trattamento
economico di quiescenza diretto o di reversibilita', previo
giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i
deceduti la domanda puo' essere avanzata dal coniuge e
dagli aventi diritto.
10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui
confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera,
previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non
puo' svolgere le funzioni di capo del personale di polizia
penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena
previste dall'art. 170 del regolamento per il Corpo degli
agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre
1937, n. 2584, e successive modificazioni.
11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione
del presente articolo hanno decorrenza dalla data di
iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le
disposizioni contenute nei precedenti commi».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria):
«Art. 8 (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). - 1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di
cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in
servizio al 1° settembre 1995 e' inquadrato in ordine di
qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile
con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del
ruolo degli ispettori, conservando, se piu' favorevole, il
trattamento economico in godimento:
a) b) (Omissis);
c) nella qualifica di ispettore il personale che
riveste la qualifica di vice ispettore, nonche' quello che
riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se
piu' favorevole il trattamento economico in godimento;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 30-bis, comma 1,
lettere a), e b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395):
«Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una
anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante
concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato
al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso
del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.
(Omissis).».
 
Art. 4.
Personale appartenente al ruolo degli ispettori
dell'Arma dei carabinieri
1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianita' di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianita' di grado 1° gennaio 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri):
«4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi
del comma 2, per il conferimento della qualifica di
«luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e
condizioni richiesti dall'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'articolo 28 del presente decreto, in luogo degli otto
anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi
previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e
sei mesi nel grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti
previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche'
accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 dei presente decreto, la qualifica di
«luogotenente» e' conferita ai marescialli aiutanti di
maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla
concorrenza dei posti annualmente disponibili».
- Si riporta il testo dell'art. 35, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri):
«2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per
l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli
ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una situazione di stato, o sia sospeso
dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi
in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima
della pubblicazione del quadro di avanzamento,
l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni
previste dal comma 2, la commissione ne sospende la
valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento,
se questo e' stato formato. Al di fuori dei predetti casi,
quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter
addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento,
sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale
personale e' data comunicazione della sospensione della
valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.».
 
Art. 5. Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della
guardia di finanza
1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianita' di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianita' di grado 1° gennaio 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza):
«4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai
requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e
fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo
articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo
scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini
del conferimento della qualifica di luogotenente, e'
richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo
aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di
grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995,
e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita'
di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno
precedente l'entrata in vigore del presente decreto».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza):
«2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data
di formazione delle stesse, risultino:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del
grado;
d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa
per un periodo non inferiore a sessanta giorni».
 
Art. 5-bis.
Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato (( 1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: «dirigenti generali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di livello B».
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 62 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 62 (Valutazione annuale dei dirigenti). - 1.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base
anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le
prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti
della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi
allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i
primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato
composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica
sicurezza di livello B, costituito con decreto del Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da
ciascun dirigente, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, entro il successivo 30 giugno.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio
valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro
trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo
finale.
6. La scheda di valutazione per il personale con
qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto
informativo di cui all'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini
degli scrutini di promozione.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le
modalita' della relativa compilazione e presentazione, i
parametri della procedura di valutazione e i criteri per la
formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio
di amministrazione, su proposta del Capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la
revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in
considerazione ai fini della progressione in carriera e
dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2003».
 
Art. 5-ter.
Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (( 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 12 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato) come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente
decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al
31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in
deroga a quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del
presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di
cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel
trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera
b).
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti
annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti
disponibili al 31 dicembre 2000, l'amministrazione e'
autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la
ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto
del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la
decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente
dalla data di conclusione del primo corso di formazione
relativo al concorso per titoli
2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli
ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di
aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data
3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina e'
anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini
della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di
sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di
cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1,
relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, e'
ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con
la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di
anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero
corrispondente a quello dei posti messi a concorso,
aumentato del trenta per cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e
24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma
1, del presente decreto».
 
Art. 5-quater.
Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare (( 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 15 maggio 2006. ))
 
Art. 6.
Clausola copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in Euro 11.509.000 per l'anno 2004, in Euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in Euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. (( 3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)):
«155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei componenti capitoli le somme necessarie:
per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio».
«Art 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita'.
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (lettera abrogata dall'art. 1-bis decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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