Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2004, n. 264
Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, individua nel Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato l'autorita' amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992, in particolare l'articolo 11 il quale dispone che i termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla sua data di entrata in vigore saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo;
Considerato che nella tabella D, allegata al decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, tra i procedimenti amministrativi dell'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) di competenza della Divisione II, non risulta incluso quello relativo al contenzioso per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata in vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275;
Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La tabella D, allegata al decreto 25 maggio 1992, n. 376, relativa all'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste), nella parte concernente la Divisione II, e' cosi' integrata, relativamente al procedimento amministrativo di competenza del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' individuato quale autorita' amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

=====================================================================
Procedimento |Termine ===================================================================== Norma |(giorni) --------------------------------------------------------------------- Divisione II | --------------------------------------------------------------------- 2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento| che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge | 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e | punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 | 180

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2004
Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 318



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1995, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca la "disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica". Il principale obiettivo
di tale Convenzione internazionale, denominata in sigla
CITES, e' la regolamentazione del commercio degli animali e
delle piante, al fine di garantire l'equilibrato
sfruttamento delle risorse naturali.
L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 338/97,
adottato da tutti gli Stati membri, ha recepito le
disposizioni della CITES, individuando procedure di
autorizzazione della detenzione e del commercio degli
esemplari e delle loro parti e dei prodotti derivati dalle
stesse specie.
In Italia, e' la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sopra
richiamata che ha individuato specifiche sanzioni per
punire i responsabili di azioni illegali nei riguardi di
specie di flora e fauna tutelate dalla CITES e dalla
relativa regolamentazione comunitaria, demandando al
Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato i relativi
compiti di controllo e certificazione.
Note all'art. 1:
Il decreto 25 maggio 1992, n. 376, del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, contiene norme di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei
procedimenti. In particolare, la tabella D del decreto
citato, che elenca i procedimenti della Direzione generale
per l'economia montana e per le foreste (ora Ispettorato
generale), e' cosi' modificata:
TABELLA D

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

==================================================================== PROCEDIMENTO Termine -------------------------------------------------------------------- NORMA (giorni) ====================================================================

Ufficio economato

1. Acquisizione mandati singoli o collettivi tramite 35
tesoreria centrale e relativo pagamento delle competenze
fisse ed accessorie al personale
- D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 - -------------------------------------------------------------------- 2. Acquisizioni mandati di pagamento dalle diverse divisioni, 35
controllo degli stessi, prelievo dai competenti capitoli
e/o tesoreria centrale - a seconda delle disponibilità)
in contanti o assegni pagamento dei succitati tramiti
c.c.p. o direttamente alla persona preposta in contanti,
previo accertamento identità della medesima
- D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 - -------------------------------------------------------------------- 3. Distribuzione e/o acquisizione beni e servizi per conto 35
del provveditorato generale dello Stato
- D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 - -------------------------------------------------------------------- 4. Rilascio documento identita' al personale in servizio o in 35
quiescenza ed aventi diritto
- D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 - -------------------------------------------------------------------- 5. Individuazione necessita' di interventi relativi a beni 240
ed impianti con priorità connesse alle disponibilità
finanziarie, previa autorizzazione div. VII e susseguente
acquisizione beni e servizi e relativi interventi tecnici
interni. Predisposizione atti per impegno, liquidazione e
pagamento da parte della divisione VII, compresa l'acqui-
sizione di preventivi e pareri
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
D.P.R. 23 giugno 1990, n. 450 - ====================================================================
Gestione ex A.S.F.D. ==================================================================== 1. Sussidi al personale - R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 - 180 -------------------------------------------------------------------- 2. Concessione beni demaniali - R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 - 240 -------------------------------------------------------------------- 3. Autorizzazioni a visite per scopi didattico-scientifici 90
- R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 - -------------------------------------------------------------------- 4. Concessione contributi a enti, consorzi e associazioni
di interesse nazionale - Legge 8 novembre 1986, n. 752;
art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 -:
a - provvedimenti di concessione 120
b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni, stati 150
di avanzamento, liquidazione) ====================================================================
Divisione I ==================================================================== 1. Finanziamento per la ristrutturazione e costruzione
delle caserme forestali - Legge 20 marzo 1895, n. 2248;
R.D. 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929,
n. 1137 e succ. modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967,
n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977,
n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986,
n. 752;
art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 -:
a - provvedimento di concessione o di affidamento 365(*)
b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati 60
di avanzamento lavori o saldi) -------------------------------------------------------------------- 2. Finanziamento di lavori di sistemazione idraulico
forestale - Legge 20 marzo 1865,n. 2248; R.D. 25 maggio
1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137 e succ.
modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo
1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio
1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1,
legge 10 luglio 1991, n. 201 - :
a - provvedimento di concessione o di affidamento 365(*)
b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati 60
di avanzamento lavori o saldi) -------------------------------------------------------------------- (*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento
di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire
atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente
regolamento e degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, della
legge n. 241/1990.

-------------------------------------------------------------------- 3. Concessione di finanziamenti per studi indagini e ricerche
- Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio
1991, n. 201 -:
a - provvedimento di concessione o di affidamento 90
b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati 60
di avanzamento lavori o saldi) -------------------------------------------------------------------- 4. Finanziamento per la realizzazione di infrastrutture
rurali - Reg. CEE (Consiglio) 25 luglio 1978, n. 1760;
reg. CEE (Consiglio) 1 agosto 1985, n. 2088 -:
a - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45
annualità di programma inviate dalle regioni
b - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45
domande di pagamento inviate dalle regioni -------------------------------------------------------------------- 5. Finanziamento di opere di forestazione - Reg. CEE
(Consiglio) 6 febbraio 1979, n. 269; reg. CEE (Consiglio)
1 agosto 1985, n. 2088 -:
a - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45
annualità di programma inviate dalle regioni
b - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45
domande di pagamento inviate dalle regioni -------------------------------------------------------------------- 6. Finanziamento per il miglioramento dell'agricoltura
in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale
- Reg. CEE (Consiglio) 6 maggio 1986,n. 1401 -:
a - verifica e trasmissione alla commissione CEE dei 45
programmi inviati dalle regioni e province autonome
b - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle
domande di pagamento inviate dalle regioni e province 45
autonome -------------------------------------------------------------------- 7. Concessione di contributi per progetti a carattere
multiregionale per il miglioramento delle condizioni di
trasformazione dei prodotti della selvicoltura
- Reg. CEE (Consiglio) 29 marzo 1990, n. 867 -:
a - provvedimento di concessione 180
b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati 90
di avanzamento, liquidazione) ====================================================================
Divisione II ==================================================================== 1. Rilascio autorizzazioni import-export in applicazione
della convenzione CITES - Legge 19 dicembre 1975, n. 874 - 40 -------------------------------------------------------------------- 2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento 180
che di archiviazione, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste
e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 ====================================================================
Divisione III ==================================================================== 1. Conferimento incarichi missioni all'estero a dipendenti 90
dell'Amministrazione - R.D. 3 giugno 1926, n. 941 e
successive modificazioni - ====================================================================
Divisione V ==================================================================== 1. Certificazione di identita' clonale alla distribuzione 300
del materiale forestale di propagazione
- Legge 11 giugno 1973, n. 269 - 2. Certificato di idoneita' clonale alla distribuzione 300
del materiale forestale di propagazione
- Legge 11 giugno 1973, n. 269 - ====================================================================
Divisioni IV - VII - VIII - IX - X - XI ==================================================================== 1. Provvedimenti di assunzione, stato giuridico, trat- [*]
tamento di quiescenza del personale del Corpo fore-
stale dello Stato - Equo indennizzo. Disciplina e
inquadramento economico del personale del Corpo
forestale dello Stato - D.L.vo 23 gennaio 1948, n. 46;
D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804; legge 15 luglio 1950,
n. 539; legge 4 maggio 1951, n. 538; D.P.R. 24 giugno 1954,
n. 368; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio
1957, n. 686; legge 2 aprile 1958, n. 322; legge 26
luglio 1961, n. 709; legge 18 febbraio 1963, n. 301;
legge 4 gennaio 1968, n. 15; legge 18 marzo 1968, n. 249;
legge 20 aprile 1968, n. 482; legge 24 maggio 1970,
n. 336; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; legge 30
dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 10 dicembre 1973,
n. 804; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; D.P.R. 25
novembre 1976, n. 1026; legge 27 maggio 1977, n. 284;
D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139; legge 9 dicembre 1977,
n. 903; legge 21 novembre 1978, n. 715; legge 7 febbraio
1979, n. 29; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 20 set-
tembre 1980, n. 574; legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R.
9 giugno 1981, n. 310; legge 20 novembre 1982, n. 869;
legge 29 novembre 1982, n. 881; D.P.R. 25 giugno 1983,
n. 344; D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge
11 novembre 1983, n. 638; legge 20 marzo 1984, n. 34;
D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69; legge 17 aprile 1984, n. 79;
legge 10 luglio 1984, n. 301; legge 13 agosto 1984,
n. 476; legge 24 ottobre 1984, n. 732; legge 22 agosto
1985, n. 444; D.L. 18 gennaio 1986, n. 9, conv. in legge
24 marzo 1986, n. 78; D.P.C.M. 10 giugno 1986; legge 11
luglio 1986, n. 341; legge 10 ottobre 1986, n. 668; legge
24 dicembre 1986, n. 958; D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150;
D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.L. 21 settembre 1987,
n. 387, conv. in legge 20 novembre 1987, n. 472; D.P.C.M.
17 febbraio 1988, n. 169; legge 7 luglio 1988, n. 254;
legge 23 agosto 1988, n. 370; legge 27 gennaio 1989,
n. 25; legge 1 febbraio 1989, n. 53; D.P.C.M. 10 marzo
1989, n. 116; D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44; D.P.R. 5
giugno 1990, n. 147; legge 7 giugno 1990, n. 149; legge
7 agosto 1990, n. 232; legge 23 gennaio 1991, n. 21;
D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132; D.P.C.M. 4 marzo 1991,
n. 136 - -------------------------------------------------------------------- 2. Pagamento spese per accertamenti sanitari - D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 11 novembre 1983,
n. 638 -:
a - iscrizione fondi in bilancio 210
b - liquidazione 90 -------------------------------------------------------------------- 3. Gettoni di presenza e missioni a componenti organi 180
collegiali operanti nei settori di attivita' dell'Ammi-
nistrazione - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 55 - -------------------------------------------------------------------- 4. Rimborso spese di cura - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 180
D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.C.M. 5 luglio 1965;
legge 27 luglio 1972, n. 1116 - -------------------------------------------------------------------- 5. Liquidazione e pagamento indennita' e rimborsi spese per 180
trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del
Corpo forestale dello Stato - Legge 18 dicembre 1973,
n. 836; legge 10 marzo 1987, n. 100; D.L. 4 agosto 1987,
n. 325, conv. in legge 3 ottobre 1987, n. 402 - -------------------------------------------------------------------- 6. Riconoscimento inidoneita' parziale - D.P.R. 25 ottobre 150
1981, n. 738 - -------------------------------------------------------------------- 7. Sussidi a favore del personale - D.P.R. 30 giugno 1972, [**]
n. 748; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 - -------------------------------------------------------------------- [*] Vedasi tabella A - Div. I - II- III - V - VI. [**] Vedasi tabella A - Div. II.

====================================================================
Divisione XII ==================================================================== 1. Risarcimento danni conseguenti alla attivita' area antin- 290
cendi boschivi - legge 10 marzo 1975, n. 47; art. 69,
comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 9, D.I. 20
luglio 1981 Ministeri dell'agricoltura e delle foreste,
dell'interno e della difesa ====================================================================
Divisione XIV ==================================================================== 1. Concessione di contributi per interventi relativi agli
impianti di interesse pubblico costruiti a totale carico
dello Stato - Legge 27 ottobre 1966, n. 910; legge
8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991,
n. 201 -:
a - provvedimento di concessione 210
b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati 150
di avanzamento, liquidazione) -------------------------------------------------------------------- 2. Concessione di contributi per progetti a carattere multi-
regionale per il miglioramento delle condizioni di tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Reg. CEE (Consiglio) 9 marzo 1990, n. 866 -:
a - provvedimento di concessione 180
b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di 90
avanzamento, liquidazione) ====================================================================
Divisione XV ==================================================================== 1. Concessione di contributi e/o mutui a consorzi ed enti
di bonifica e irrigazione per l'esecuzione di oo.pp. di
competenza statale - R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
legge 27 ottobre 1966, n. 910; art. 4, legge 8 novembre
1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201; art. 1,
legge 7 febbraio 1992, n. 140 -:
a - provvedimento di concessione 210
b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di 150
avanzamento, liquidazione) ====================================================================

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, riordina
il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie
animali e vegetali protette, modificando, tra l'altro, la
legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, l'art. 2,
comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275,
recita che: "L'autorita' amministrativa che riceve il
rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e
punite dalla presente legge, e' il Servizio CITES del Corpo
forestale dello Stato".
La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene norme
relative alla modifica del sistema penale. In particolare
l'art. 17, comma 1, inserito all'interno del Capo I
relativo alle sanzioni amministrative, cosi' recita:
"Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto".



 
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