Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 settembre 2004, n. 264 |
Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale"; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, individua nel Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato l'autorita' amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992, in particolare l'articolo 11 il quale dispone che i termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla sua data di entrata in vigore saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo; Considerato che nella tabella D, allegata al decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, tra i procedimenti amministrativi dell'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) di competenza della Divisione II, non risulta incluso quello relativo al contenzioso per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata in vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275; Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 giugno 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La tabella D, allegata al decreto 25 maggio 1992, n. 376, relativa all'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste), nella parte concernente la Divisione II, e' cosi' integrata, relativamente al procedimento amministrativo di competenza del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' individuato quale autorita' amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
===================================================================== Procedimento |Termine ===================================================================== Norma |(giorni) --------------------------------------------------------------------- Divisione II | --------------------------------------------------------------------- 2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento| che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge | 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e | punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 | 180
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2004 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 318
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1995, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca la "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica". Il principale obiettivo di tale Convenzione internazionale, denominata in sigla CITES, e' la regolamentazione del commercio degli animali e delle piante, al fine di garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali. L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 338/97, adottato da tutti gli Stati membri, ha recepito le disposizioni della CITES, individuando procedure di autorizzazione della detenzione e del commercio degli esemplari e delle loro parti e dei prodotti derivati dalle stesse specie. In Italia, e' la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sopra richiamata che ha individuato specifiche sanzioni per punire i responsabili di azioni illegali nei riguardi di specie di flora e fauna tutelate dalla CITES e dalla relativa regolamentazione comunitaria, demandando al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato i relativi compiti di controllo e certificazione. Note all'art. 1: Il decreto 25 maggio 1992, n. 376, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contiene norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti. In particolare, la tabella D del decreto citato, che elenca i procedimenti della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste (ora Ispettorato generale), e' cosi' modificata: TABELLA D
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE
==================================================================== PROCEDIMENTO Termine -------------------------------------------------------------------- NORMA (giorni) ====================================================================
Ufficio economato
1. Acquisizione mandati singoli o collettivi tramite 35 tesoreria centrale e relativo pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale - D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 - -------------------------------------------------------------------- 2. Acquisizioni mandati di pagamento dalle diverse divisioni, 35 controllo degli stessi, prelievo dai competenti capitoli e/o tesoreria centrale - a seconda delle disponibilità) in contanti o assegni pagamento dei succitati tramiti c.c.p. o direttamente alla persona preposta in contanti, previo accertamento identità della medesima - D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 - -------------------------------------------------------------------- 3. Distribuzione e/o acquisizione beni e servizi per conto 35 del provveditorato generale dello Stato - D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 - -------------------------------------------------------------------- 4. Rilascio documento identita' al personale in servizio o in 35 quiescenza ed aventi diritto - D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 - -------------------------------------------------------------------- 5. Individuazione necessita' di interventi relativi a beni 240 ed impianti con priorità connesse alle disponibilità finanziarie, previa autorizzazione div. VII e susseguente acquisizione beni e servizi e relativi interventi tecnici interni. Predisposizione atti per impegno, liquidazione e pagamento da parte della divisione VII, compresa l'acqui- sizione di preventivi e pareri - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; D.P.R. 23 giugno 1990, n. 450 - ==================================================================== Gestione ex A.S.F.D. ==================================================================== 1. Sussidi al personale - R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 - 180 -------------------------------------------------------------------- 2. Concessione beni demaniali - R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 - 240 -------------------------------------------------------------------- 3. Autorizzazioni a visite per scopi didattico-scientifici 90 - R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 - -------------------------------------------------------------------- 4. Concessione contributi a enti, consorzi e associazioni di interesse nazionale - Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 -: a - provvedimenti di concessione 120 b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni, stati 150 di avanzamento, liquidazione) ==================================================================== Divisione I ==================================================================== 1. Finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali - Legge 20 marzo 1895, n. 2248; R.D. 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137 e succ. modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 -: a - provvedimento di concessione o di affidamento 365(*) b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati 60 di avanzamento lavori o saldi) -------------------------------------------------------------------- 2. Finanziamento di lavori di sistemazione idraulico forestale - Legge 20 marzo 1865,n. 2248; R.D. 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137 e succ. modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 - : a - provvedimento di concessione o di affidamento 365(*) b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati 60 di avanzamento lavori o saldi) -------------------------------------------------------------------- (*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge n. 241/1990.
-------------------------------------------------------------------- 3. Concessione di finanziamenti per studi indagini e ricerche - Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 -: a - provvedimento di concessione o di affidamento 90 b - provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati 60 di avanzamento lavori o saldi) -------------------------------------------------------------------- 4. Finanziamento per la realizzazione di infrastrutture rurali - Reg. CEE (Consiglio) 25 luglio 1978, n. 1760; reg. CEE (Consiglio) 1 agosto 1985, n. 2088 -: a - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45 annualità di programma inviate dalle regioni b - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45 domande di pagamento inviate dalle regioni -------------------------------------------------------------------- 5. Finanziamento di opere di forestazione - Reg. CEE (Consiglio) 6 febbraio 1979, n. 269; reg. CEE (Consiglio) 1 agosto 1985, n. 2088 -: a - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45 annualità di programma inviate dalle regioni b - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle 45 domande di pagamento inviate dalle regioni -------------------------------------------------------------------- 6. Finanziamento per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale - Reg. CEE (Consiglio) 6 maggio 1986,n. 1401 -: a - verifica e trasmissione alla commissione CEE dei 45 programmi inviati dalle regioni e province autonome b - verifica e trasmissione alla commissione CEE delle domande di pagamento inviate dalle regioni e province 45 autonome -------------------------------------------------------------------- 7. Concessione di contributi per progetti a carattere multiregionale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti della selvicoltura - Reg. CEE (Consiglio) 29 marzo 1990, n. 867 -: a - provvedimento di concessione 180 b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati 90 di avanzamento, liquidazione) ==================================================================== Divisione II ==================================================================== 1. Rilascio autorizzazioni import-export in applicazione della convenzione CITES - Legge 19 dicembre 1975, n. 874 - 40 -------------------------------------------------------------------- 2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento 180 che di archiviazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 ==================================================================== Divisione III ==================================================================== 1. Conferimento incarichi missioni all'estero a dipendenti 90 dell'Amministrazione - R.D. 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni - ==================================================================== Divisione V ==================================================================== 1. Certificazione di identita' clonale alla distribuzione 300 del materiale forestale di propagazione - Legge 11 giugno 1973, n. 269 - 2. Certificato di idoneita' clonale alla distribuzione 300 del materiale forestale di propagazione - Legge 11 giugno 1973, n. 269 - ==================================================================== Divisioni IV - VII - VIII - IX - X - XI ==================================================================== 1. Provvedimenti di assunzione, stato giuridico, trat- [*] tamento di quiescenza del personale del Corpo fore- stale dello Stato - Equo indennizzo. Disciplina e inquadramento economico del personale del Corpo forestale dello Stato - D.L.vo 23 gennaio 1948, n. 46; D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804; legge 15 luglio 1950, n. 539; legge 4 maggio 1951, n. 538; D.P.R. 24 giugno 1954, n. 368; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 2 aprile 1958, n. 322; legge 26 luglio 1961, n. 709; legge 18 febbraio 1963, n. 301; legge 4 gennaio 1968, n. 15; legge 18 marzo 1968, n. 249; legge 20 aprile 1968, n. 482; legge 24 maggio 1970, n. 336; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 10 dicembre 1973, n. 804; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026; legge 27 maggio 1977, n. 284; D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139; legge 9 dicembre 1977, n. 903; legge 21 novembre 1978, n. 715; legge 7 febbraio 1979, n. 29; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 20 set- tembre 1980, n. 574; legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 29 novembre 1982, n. 881; D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344; D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 20 marzo 1984, n. 34; D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 10 luglio 1984, n. 301; legge 13 agosto 1984, n. 476; legge 24 ottobre 1984, n. 732; legge 22 agosto 1985, n. 444; D.L. 18 gennaio 1986, n. 9, conv. in legge 24 marzo 1986, n. 78; D.P.C.M. 10 giugno 1986; legge 11 luglio 1986, n. 341; legge 10 ottobre 1986, n. 668; legge 24 dicembre 1986, n. 958; D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.L. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in legge 20 novembre 1987, n. 472; D.P.C.M. 17 febbraio 1988, n. 169; legge 7 luglio 1988, n. 254; legge 23 agosto 1988, n. 370; legge 27 gennaio 1989, n. 25; legge 1 febbraio 1989, n. 53; D.P.C.M. 10 marzo 1989, n. 116; D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44; D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147; legge 7 giugno 1990, n. 149; legge 7 agosto 1990, n. 232; legge 23 gennaio 1991, n. 21; D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132; D.P.C.M. 4 marzo 1991, n. 136 - -------------------------------------------------------------------- 2. Pagamento spese per accertamenti sanitari - D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 11 novembre 1983, n. 638 -: a - iscrizione fondi in bilancio 210 b - liquidazione 90 -------------------------------------------------------------------- 3. Gettoni di presenza e missioni a componenti organi 180 collegiali operanti nei settori di attivita' dell'Ammi- nistrazione - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 55 - -------------------------------------------------------------------- 4. Rimborso spese di cura - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 180 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.C.M. 5 luglio 1965; legge 27 luglio 1972, n. 1116 - -------------------------------------------------------------------- 5. Liquidazione e pagamento indennita' e rimborsi spese per 180 trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato - Legge 18 dicembre 1973, n. 836; legge 10 marzo 1987, n. 100; D.L. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in legge 3 ottobre 1987, n. 402 - -------------------------------------------------------------------- 6. Riconoscimento inidoneita' parziale - D.P.R. 25 ottobre 150 1981, n. 738 - -------------------------------------------------------------------- 7. Sussidi a favore del personale - D.P.R. 30 giugno 1972, [**] n. 748; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 - -------------------------------------------------------------------- [*] Vedasi tabella A - Div. I - II- III - V - VI. [**] Vedasi tabella A - Div. II.
==================================================================== Divisione XII ==================================================================== 1. Risarcimento danni conseguenti alla attivita' area antin- 290 cendi boschivi - legge 10 marzo 1975, n. 47; art. 69, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 9, D.I. 20 luglio 1981 Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e della difesa ==================================================================== Divisione XIV ==================================================================== 1. Concessione di contributi per interventi relativi agli impianti di interesse pubblico costruiti a totale carico dello Stato - Legge 27 ottobre 1966, n. 910; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 -: a - provvedimento di concessione 210 b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati 150 di avanzamento, liquidazione) -------------------------------------------------------------------- 2. Concessione di contributi per progetti a carattere multi- regionale per il miglioramento delle condizioni di tra- sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Reg. CEE (Consiglio) 9 marzo 1990, n. 866 -: a - provvedimento di concessione 180 b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di 90 avanzamento, liquidazione) ==================================================================== Divisione XV ==================================================================== 1. Concessione di contributi e/o mutui a consorzi ed enti di bonifica e irrigazione per l'esecuzione di oo.pp. di competenza statale - R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; legge 27 ottobre 1966, n. 910; art. 4, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201; art. 1, legge 7 febbraio 1992, n. 140 -: a - provvedimento di concessione 210 b - provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di 150 avanzamento, liquidazione) ====================================================================
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, riordina il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, modificando, tra l'altro, la legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recita che: "L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato". La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene norme relative alla modifica del sistema penale. In particolare l'art. 17, comma 1, inserito all'interno del Capo I relativo alle sanzioni amministrative, cosi' recita: "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto".
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