Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 5 novembre 2004, n. 263
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternita', l'indennita' di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonche' le disposizioni concernenti l'indennita' di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennita' di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennita' di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonche' le disposizioni concernenti l'indennita' di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalita' rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalita' e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennita' pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia e' incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti piu' favorevoli in godimento.
4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennita' di impiego operativo e dell'indennita' pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennita' supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 2004
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro
dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3105):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il
17 settembre 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 21 settembre 2004, con parere delle
commissioni 1ª per presupposti costituzionali; 2ª, 4ª, 6ª e
9ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 21 e 22 settembre 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione il 28 e 29 settembre
2004.
Esaminato in aula il 29 settembre e approvato il 5
ottobre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5330):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 ottobre 2004 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni V e XI.
Esaminato dalla I commissione il 12-19 e 21 ottobre
2004.
Esaminato in aula il 25 e 26 ottobre 2004 ed approvato
il 27 ottobre 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
213 del 10 settembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note, e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139
(Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001):
"Art. 7 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta
servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita'
nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni
turno".
- Si riporta il testo degli articoli 8, comma 2, e 20,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 140 (Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al biennio economico
2000-2001):
"Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
(Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che
presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella
misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".
"Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato
in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore
6, l'indennita' di cui all'art. 51, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna
ora.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che
presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella
misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163
(Recepimento dello schema di concertazione per le Forze
armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
"Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita). - 1.
Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego
operativo per reparti di campagna, supercampagna, di
imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo
dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare
per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori
subacquei, supplementare di comando navale di mancato
alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto
intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori,
per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi
di collaudo, di cui alla legge sulle indennita' operative,
competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure
percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate
alla legge sulle indennita' operative, con riferimento
all'indennita' di impiego operativo di base riportata nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennita'
supplementare per servizio idrografico per particolari
incarichi espletati a bordo delle unita' navali,
dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita'
supplementare per servizio presso poligoni permanenti
installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e
radar con compiti tecnico operativi militari di carattere
speciale, sono determinate con riferimento all'indennita'
di impiego operativo di base prevista per il grado di
maresciallo nella tabella di cui al comma 1.
3. L'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e' disapplicato.
4. Al personale militare che passi da una ad altra
condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3,
4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennita'
operative e dall'art. 4, commi 2 e 4, del biennio economico
Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennita'
di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero,
qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo
di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui
all'art. 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze
armate, ed all'art. 4, comma 3, del biennio economico forze
armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova
condizione di impiego e' utile per la maturazione delle
predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le
frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai
fini delle medesime maggiorazioni.
5. Il personale destinatario delle indennita' di
impiego operativo fondamentali e supplementari, che
transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a
parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere
diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di
cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in
godimento.
6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennita'
giornaliera prevista dall'art. 4, comma 3, del secondo
quadriennio normativo Forze armate e' incrementata
rispettivamente di 3,60 Euro, di 2,60 Euro e di 1,60 Euro.
7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo prevista
dall'art. 3 della legge sulle indennita' operative nella
misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al
comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego
operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue
spettanti ai sensi del comma 4.
8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' di cui all'art. 3, comma 2, della legge
sulle indennita' operative, percepita dal personale in
servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata
al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base.
9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma
1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal
personale imbarcato sulle unita' di seconda linea
dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la
sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata
al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base.
10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle
condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della
legge sulle indennita' operative, danno luogo alla
maggiorazione dell'indennita' di impiego operativo di base
per ogni anno di servizio effettivamente prestato con
percezione delle relative indennita' e fino ad un massimo
di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della
differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla
tabella del comma 1.
11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di
paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in
qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti
ovvero che svolga la prescritta attivita' aviolancistica
continuativa anche presso altri enti o comandi militari,
spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura
del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio
in qualita' di paracadutista.
12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura
percentuale prevista nella colonna I della tabella III
allegata alla legge sulle indennita' operative e all'art.
4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e'
elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure
percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge
sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente al
135, 150 e 185 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure
percentuali delle indennita' previste all'art. 4, commi 1 e
2, della legge sulle indennita' operative sono elevate
rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.
15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista
dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento".
- Si riporta la tabella alla legge 28 marzo 1997, n. 85
(Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e
di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali
delle Forze armate e qualifiche equiparate dalle Forze di
polizia):
"Tabella
(Art. 6, comma 1)

=====================================================================
Grado |Misure mensili lorde ===================================================================== A) Generale di Corpo d'Armata e di Divisione....| 910.000 B) Generale di Brigata.... | 850.000 C) Colonnello+25.... | 790.000 D) Colonnello.... | 730.000".

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
6 marzo 1992, n. 216 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti economici:
"Art. 2 (Omissis).
5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento generale della dirigenza, il trattamento
economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei
dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in
ragione della media degli incrementi retributivi
realizzati, secondo le procedure e con le modalita'
previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di
pubblici dipendenti nell'anno precedente".
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno
1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli
incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma
1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle altre categorie del
pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento
retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della
direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, sono
prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2
ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa di
lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999".
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
"Art. 13 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennita). - 1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le
qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello
delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per
attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle forze di polizia ad
ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime
modalita' applicative e ferme restando le vigenti
percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli
importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale
delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di
riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilita' operativa nel quadro generale
dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o
anzianita' superiore, nella misura corrispondente alla
nuova qualifica o anzianita'.
3. Ai fini della prevista corresponsione
dell'indennita' di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al
comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
all'art. 10 della legge sulle indennita' operative, si
provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole amministrazioni interessate di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della
Polizia ad ordinamento civile e' attribuita l'indennita'
richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all'art. 3, comma
18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, e' pensionabile secondo le misure e modalita'
stabilite dalla legge sulle indennita' operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del
brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in
servizio in qualita' di paracadutista presso il Nucleo
operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennita' di
aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle
indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali
di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le
modalita' previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile,
imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita'
vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'art. 4,
comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita
dal personale in forza presso il Comando forze da
pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera
(COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco
previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988,
registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988,
registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55
per cento".
"Art. 52 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennita). - 1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le
qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello
delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per
attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle forze di polizia ad
ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime
modalita' applicative e ferme restando le vigenti
percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli
importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale
delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di
riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilita' operativa nel quadro generale
dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o
anzianita' superiore, nella misura corrispondente al nuovo
grado o anzianita'.
3. Ai fini della prevista corresponsione
dell'indennita' di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al
comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
all'art. 10 della legge sulle indennita' operative, si
provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della
Polizia ad ordinamento militare e' attribuita l'indennita'
richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all'art. 3, comma
18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, e' pensionabile secondo le misure e modalita'
stabilite dalla legge sulle indennita' operative.
6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare
in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il
paracadute, in servizio in qualita' di paracadutista presso
i reparti di pronto impiego, spetta l'indennita' di
aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle
indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali
di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le
modalita' previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare,
imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita'
vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'art. 4,
comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita
dal personale in forza presso il Comando forze da
pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera
(COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco
previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988,
registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988,
registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55
per cento.
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
"Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - (Omissis).
2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art.
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
di euro da destinare ai funzionari della carriera
prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di
trattamenti perequativi da disporre con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 290. (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005):
"Art. 18 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli
esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio
sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati".
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio".
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".



 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238

Dopo l'articolo 5, sono inseriti in seguenti:
"ART. 5-bis. - (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato). - 1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003.
ART. 5-ter. - (Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".
ART. 5-quater. - (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 15 maggio 2006".
All'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare".
 
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