Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2004
Proroga delle procedure di rateizzazione del prelievo supplementare, relativo al regime delle quote di produzione del latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
Visto, in particolare, l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali e' previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;
Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunita' europee n. 2003/530/CE, che accorda allo Stato italiano la possibilita' di consentire ai produttori di versare il prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in rate annuali di uguale importo senza interessi in un periodo non superiore a quattordici anni a partire dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante «Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 novembre 2003, recante «Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003»;
Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea - sesta sezione - pronunciate nei procedimenti riuniti C-231/00, C-0303/00 e C-451/00; nel procedimento C-495/00 nonche' nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo 2004;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 giugno 2004, recante «Proroga dei termini stabiliti dai decrti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernenti disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003», che ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio della rateizzazione allo scopo di consentire ai produttori di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare per i periodi di interesse, anche in ragione dei dispositivi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3243/2004 del 13 luglio 2004, con la quale e' stato sospeso il decreto 13 novembre 2003;
Tenuto conto che i produttori interessati, in virtu' dell'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio 2003, n. 119, per aderire al versamento rateale del prelievo dovuto, hanno rinunciato ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta, e che pertanto risultano privati della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita, e' necessario emanare norme atte a ripristinare la suddetta tutela;
Tenuto conto ch la decisione del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE, del Consiglio delle Comunita' europee, impone che il versamento della prima rata annuale deve essere effettuato entro e non oltre il 2004, e che pertanto occorre porre in essere quanto necessario per rispettare i termini di tale accordo;
Tenuto conto della necessita' di disciplinare le modalita' di rateizzazione dei produttori i cui primi acquirenti sono oggetto di procedure concorsuali o fallimentari;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 28 ottobre 2004;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.

1. Le istanze di adesione al versamento rateale del prelievo supplementare latte dovuto per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2001/2002, presentate dai produttori interessati entro il 10 novembre 2004 alle amministrazioni regionali competenti, istruite dalle stesse con esito favorevole e comunicate all'Agea attraverso il SIAN entro la data del 15 novembre 2004, sono da considerarsi valide.
2. L'Agea, sulla base delle istanze autorizzate dalle amministrazioni regionali informa entro il termine del 30 novembre 2004, ogni singolo produttore interessato circa le modalita' con cui dovranno essere effettuati i versamenti.
3. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facolta' di rateizzazione e' tenuto ad effettuare i versamenti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2004, pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
4. Qualora un produttore non effettui il versamento rateale di quanto richiesto entro il termine, di cui al comma 3, o non sia in regola con i versamenti del prelievo supplementare relativi alle campagne 2002/2003 e successive o non abbia ottemperato per intero alla espressa rinuncia del contenzioso in essere, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tale ipotesi l'Agea informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, la quale adotta tutti i provvedimenti necessari volti al recupero delle somme ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003.
5. L'Agea provvede a rendicontare, entro il mese di aprile di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'attuazione del comma 35, dell'art. 10, della legge n. 119/2003.
 
Art. 2.

1. I produttori aderenti alla rateizzazione, di cui ai commi dal 34 al 40 dell'art. 10 della legge n. 119/2003, che hanno avuto trattenuto, anche in parte, e non restituito, ai sensi dell'art. 10, comma 38, della predetta legge n. 119/2003, il prelievo dovuto da parte dei primi acquirenti oggetto di procedure concorsuali o fallimentari, possono richiedere alla Regione la decurtazione di tale importo dalla somma complessiva rateizzabile, qualora la procedura concorsuale abbia iscritto il credito in capo all'amministrazione regionale competente.
2. Nel caso in cui la procedura concorsuale di cui e' oggetto il primo acquirente non sia ancora giunta al deposito dello stato del passivo il produttore puo' richiedere alla regione la rateizzazione secondo le modalita' di cui al comma 1, impegnandosi, in caso di mancata successiva iscrizione del credito nello stato del passivo in via di deposito, all'immediato versamento delle somme non iscritte.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 395
 
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