Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MESSINA
DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle sedute del 1° ottobre 2003 e del 15 dicem-bre 2003 e dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 2 ottobre 2003 e del 14 novembre 2003, nel corso delle quali sono state approvate, ad unanimita', le proposte di modifica agli articoli 7, 11, 14, 15, 23, 26, 39, 40 e 41 dello statuto d'Ateneo ed inseriti ad integrazione, gli articoli 12-bis e 12-ter;
Considerato che il MIUR, con nota protocollo n. 171 del 25 febbraio 2004, ha trasmesso il decreto dirigenziale 25 febbraio 2004 con il quale e' stato formulato un rilievo riguardante la proposta di modifica nel testo dello Statuto, precisamente all'art. 11, comma 2, lettera L);
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nella seduta del 29 giugno 2004 e dal consiglio di amministrazione, nelle seduta del 30 giugno 2004, con le quali, ad unanimita', gli organi collegiali hanno deliberato di modificare la lettera L) del comma 2 dell'art. 11 dello statuto e sono state approvate le modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 39 dello statuto d'Ateneo;
Considerato che il MIUR, con nota protocollo n. GP/3179 del 18 ottobre 2004, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:

Lo Statuto d'Ateneo e' cosi' modificato: all'art. 7, dopo i commi 1 e 2, e' inserito il seguente:
«3. Sono istituiti, con funzioni consultive e propositive, il collegio dei direttori di dipartimento e quello dei segretari amministrativi.».
All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 6 e' cosi' sostituito: «6. Il rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il pro-rettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del rettore dalla carica e' comunicata immediatamente dal pro-rettore vicario al senato accademico appositamente convocato»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il Rettore ha altresi' facolta' di nominare un collegio di pro-rettori con competenze diversificate per aree operative e di designarne il coordinatore»;
il comma 9 e' cosi' sostituito: «9. Il rettore puo' delegare a professori di ruolo o ricercatori, l'esercizio di funzioni rettorali in settori organici o di competenze determinate. Le deleghe sono conferite con decreto»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «10. Le nomine adottate dal rettore hanno carattere fiduciario e possono essere motivatamente revocate»;
All'art.9 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 la parola «pro-rettore» e sostituita da «pro-rettore vicario» i commi 3 e 4 sono cosi' sostituiti: «3. La rappresentanza di cui al primo comma e' determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna area. Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni area disciplinare.
4. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, ed a tutti i ricercatori.»;
al comma 7 la parola «pro-rettore» e' sostituita da «pro-rettore vicario»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Alle sedute del senato accademico, in caso di assenza motivata di uno dei presidi, partecipa con pieno diritto in sua vece, il preside vicario»;
il comma 9 e' cosi' sostituito: «9. Il rettore puo' invitare a partecipare alle discussioni del senato accademico i pro-rettori, i delegati rettorali, esperti e, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente del consiglio degli studenti»;
All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera b) del comma 1 e' cosi' sostituita: «b) il pro-rettore vicario»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il rettore puo' invitare a partecipare alle discussioni del consiglio di amministrazione i pro-rettori, i delegati rettorali, esperti e, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente del consiglio degli studenti».
L'art. 11, comma 2, lettera l) e' cosi' sostituito:
«l) destinare le risorse necessarie per la copertura assicurativa dei responsabili delle unita' organizzative tecnico-amministrative, delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonche' dei componenti degli organi d'Ateneo. La copertura e' limitata alla responsabilita' civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (fatti, atti od omissioni) purche' non commessi con dolo o colpa».
Dopo l'art. 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - Il collegio dei direttori di dipartimento e' composto da tutti i direttori di dipartimento ed e' presieduto dal rettore. Il collegio elegge un vice presidente che dura in carica un triennio accademico e puo' essere rieletto per una sola volta.
2. Il collegio formula proposte in tema di alta formazione e di ricerca, fermi restando i poteri di indirizzo del senato accademico, ed esprime pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti».
«Art. 12-ter - 1. Il collegio dei segretari amministrativi e' composto dal segretari amministrativi dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio ed e' presieduto dal direttore amministrativo. Il collegio elegge un vice presidente che dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta.
2. Il collegio cura l'aggiornamento e formula proposte in ordine alla gestione amministrativo-contabile dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio. Approfondisce le problematiche amministrativo-contabili, patrimoniali, negoziali e fiscali al fine di assicurare un'uniforme gestione funzionale ai centri con autonomia finanziaria e di bilancio».
All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. La facolta' programma e coordina l'attivita' didattica e lo svolgimento dei corsi di studio, in conformita' al regolamento didattico di ateneo, per il conseguimento delle lauree, delle lauree specialistiche e dei diplomi di specializzazione»;
al comma 2 le parole «i consigli di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «i consigli di corso di studio»;
al comma 3 le parole: «dal regolamento di facolta» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui al comma 4»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «4. Alle facolta' e' attribuita autonomia finanziaria e di bilancio disciplinata da apposito regolamento»:
All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'alinea del comma 3 le parole: «di cui al primo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo precedente»;
alla lettera g) del comma 3 le parole: «consigli di corso di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «Consigli di corso di studio»;
alla lettera i) del comma 3 le parole: «e alla gestione dei fondi e degli altri beni assegnati alla facolta» sono soppresse;
dopo la lettera i) del comma 3 sono inserite le seguenti: «i) alla stipula di contratti e convenzioni tra la facolta' ed istituzioni e soggetti pubblici e privati; k) alla gestione dei fondi e degli altri beni assegnati alla facolta'.».
All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera f) del comma 1. e' cosi' sostituita: «f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati»;
il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. Il consiglio e' composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, dal segretario amministrativo, da un rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca, da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca, nonche' da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica ed alla ricerca, ha voto consultivo. Il regolamento di dipartimento stabilisce le modalita' per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica».
All'art. 26, comma 1, le parole: «del rettore» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore amministrativo».
Art. 39, comma 2, e' cosi' sostituito: «2. Il regolamento dispone l'istituzione di un collegio dei revisori contabili, a fini di controllo, stabilendo le modalita' della costituzione e le competenze. Il collegio e' costituito su delibera del consiglio di amministrazione. Esso e' formato da non meno di tre e non piu' di cinque componenti scelti tra esperti in materia giuridiche, economiche, di contabilita', o di finanza pubblica, iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia, con anzianita' di almeno cinque anni, ed anche tra i magistrati della Corte dei conti. Un magistrato della Corte dei conti assume il ruolo e le funzioni di presidente del Collegio. In mancanza di magistrati, il Collegio elegge al suo interno il presidente. In caso di parita' di voti, la scelta del presidente viene effettuata dal consiglio di amministrazione».
L'art. 40 e' cosi' sostituito:
«Art. 40 - 1. I centri di servizio di interesse generale sono costituiti con delibere motivate del consiglio di amministrazione e del senato accademico che ne determinano i compiti e la struttura organizzativa e ne approvano il regolamento.
2. I centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attivita' comuni a piu' strutture didattiche e scientifiche ed i centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono costituiti, sentiti le facolta' e i dipartimenti interessati, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico che ne determinano i compiti, la durata e la struttura organizzativa e ne approvano il regolamento.
3. I centri interuniversitari sono costituiti con delibera del consiglio di amministrazione e del senato accademico su proposta delle strutture interessate.».
L'art. 41 e' cosi' sostituito:
«Art. 41 - 1. Le facolta', i dipartimenti ed i centri di servizio di interesse generale sono centri cui e' attribuita autonomia finanziaria e di bilancio (centri di spesa autonomi).
2. I centri interdipartimentali di ricerca, i centri speciali di servizio e le strutture didattiche diverse dalle facolta' sono centri di spesa senza autonomia finanziaria e di bilancio.
3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione individuano con delibera motivata le strutture, di cui al secondo comma, alle quali e' attribuita autonomia finanziaria e di bilancio.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Messina, 26 ottobre 2004
Il rettore: Tomasello
 
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