IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Reggio Calabria
Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle societa' di capitali e cooperative; Visto l'art. 223-septiesdecies del codice civile che conferisce all'autorita' di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore; Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001; Considerato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari. Decreta:
Le seguenti societa' cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 223-septiesdecies del codice civile: Soc. Coop. Zootecnica «La Jonica» a r.l. con sede in Camini costituita per rogito notaio dott.ssa Erminia Labbadia in data 11 febbraio 1965 Rep. 849 - Reg. Societa' n. 292 - Tribunale di Locri. Soc. «Cooperativa Agricola Rinascita di Motta San Giovanni» a r.l. con sede in Motta San Giovanni costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Macri' in data 23 settembre 1962 Rep. 21763 - Reg. Societa' n. 25 Tribunale di Reggio Calabria. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria via S. Marco n. 2, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore. Reggio Calabria, 4 ottobre 2004 Il direttore provinciale: Verduci |