Con decreto dirigenziale n. 5864 del 15 ottobre 2004 alla societa' «Sanpellegrino S.p.a.», avente: sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23, stabilimento di produzione in localita' Panna, nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00753740158, e' stato rettificato il decreto dirigenziale n. 1157 del 10 marzo 2004, sostituendo il punto 1) del decreto con il seguente: di sostituire, per i motivi citati in narrativa, il punto 1) del decreto dirigenziale n. 1157 del 10 marzo 2004, con il seguente: 1) alla societa' «Sanpellegrino S.p.a.», e' concessa l'autorizzazione all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Panna», per l'imbottigliamento e la vendita nei tipi «piatta» e addizionata di anidride carbonica, nei contenitori di materiale e capacita' gia' autorizzati, nelle seguenti proporzioni: sorgente «Cannucceto» - 8,68%; sorgente «Montolino» - 3,87%; sorgente «Prataprugnoli» - 11,61%; pozzo 1 o «Paldibecco» - 15,24%; pozzo 12 - 11,72%; pozzo 14 - 5,74%; pozzo «Ciliegiolo» - 5,63%; pozzo «Prato al Conte» - 9,38%; pozzo «Campo alla lama» - 9,38%; pozzo «Fonte Praterino» - 11,72%; pozzo «Fonte al Salice» - 7,03%. La composizione chimica e chimico-fisica della miscela da riportare in etichetta deve essere conforme a quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. tutela della risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze, di cui al rapporto di prova n. 2003-6541 del 29 dicembre 2003. |