Gazzetta n. 261 del 6 novembre 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n. 233
Testo del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 261 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112».
2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: « (( nonche' )) alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».
(( 2-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole «comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «comma 17». ))
3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».
Riferimenti normativi:
- La legge 20 luglio 2004, n. 215, recante: «Norme in
materia di risoluzione dei conflitti di interessi» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193.
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio
2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato e'
il seguente:
«Art. 7 (Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di conflitto di interessi). - 1.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni accerta che
le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato
delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g),
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al
titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti
entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo
dei medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere
comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui
alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio
1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche'
alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno
privilegiato al titolare di cariche di governo.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 20 luglio
2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato e'
il seguente:
«Art. 9 (Potenziamento dell'organico dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. I ruoli organici
di cui all'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
all'art. 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione
ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita'
possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di
15 unita' per ciascuna, personale eventualmente resosi
disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di
riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni
pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe
posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione
alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al
predetto personale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definiti i profili
professionali richiesti.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 20 luglio
2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato e'
il seguente:
«Art. 4 (Abuso di posizione dominante e ipotesi di
responsabilita). - (Omissis).
2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o
comportamenti aventi per oggetto o per effetto la
costituzione o il mantenimento di una posizione dominante,
ai sensi dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
dell'art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
(Omissis).».
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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