Gazzetta n. 261 del 6 novembre 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n. 233 |
Testo del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 261 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112». 2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: « (( nonche' )) alla legge 3 maggio 2004, n. 112,». (( 2-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole «comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «comma 17». )) 3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112». Riferimenti normativi: - La legge 20 luglio 2004, n. 215, recante: «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193. - Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 7 (Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi). - 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo. (Omissis).». - Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 9 (Potenziamento dell'organico dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. I ruoli organici di cui all'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'art. 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili professionali richiesti. (Omissis).». - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 4 (Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita). - (Omissis). 2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112. (Omissis).». |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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