Gazzetta n. 261 del 6 novembre 2004 (vai al sommario) |
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. 234 |
Testo del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 262 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario». |
|
|
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge»; b) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi: a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e (( hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati )); c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; (( c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.». 2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data della sua entrata in vigore. 2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59, come modificati dalla presente legge: «Art. 18 (Reclutamento di uditori giudiziari). - 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione e' dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso. 3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato art. 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato art. 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, e' in facolta' del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresi' i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.». «Art. 22 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali. 2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'art. 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore. 3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'art. 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia puo', sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresi' gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi: a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.». |
|
|
|