Gazzetta n. 261 del 6 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2004
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 27 novembre 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65282;
Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP nella riunione del 29 settembre 2004 ha approvato la bozza del piano di controllo della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva;
Considerato che il predetto organismo di controllo «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», dovra' procedere all'approvazione del predetto piano di controllo non appena terminate le verifiche operative necessarie nonche' il relativo piano finanziario, necessario per la rideterminazione del prospetto tariffario collegato al piano di controllo stesso;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverra' con apposito decreto ministeriale.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2004
Il direttore generale: Abate
 
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