Gazzetta n. 260 del 5 novembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. 260
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I
preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti
nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto
se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma
4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso
allegato IV, parti B e C."; b) all'articolo 10, comma 4, le parole: "secondo i criteri riportati
nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 28
aprile 1997, e successivi aggiornamenti" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52"; c) all'articolo 10, comma 5, lettera b), il numero 1), e' sostituito
dal seguente: "1) quando l'imballaggio e' provvisto di una
etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al
trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4,
lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base
all'articolo 6 sono altresi' applicabili le disposizioni
dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprieta'
se quest'ultima non e' stata espressamente indicata
sull'etichetta;"; d) all'articolo 11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti: "5.
Il Ministro della salute stabilisce altresi', di concerto con le
Amministrazioni competenti e con le modalita', di cui al comma 4: a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi,
estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,
irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono
essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi
talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le
persone che manipolano tali preparati che per terzi; b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6,
possono non essere etichettati o possono essere etichettati in
modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da
non comportare alcun pericolo per l'ambiente; c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui
alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo,
qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di
cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo
sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.

6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e' consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.";

e) all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato puo' essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identita' chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprieta' intellettuale. Tale possibilita' e' ammessa nei casi in cui la sostanza e' classificata come:

a) irritante, ad eccezione di quelle cui e' stata attribuita la frase
di rischio R41, o irritante in combinazione con una o piu' delle
altre proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4; b) nociva, o nociva in combinazione con una o piu' proprieta' di cui
all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti
acuti letali."; f) all'Allegato I, parte A, il primo punto: "1.2" e' sostituito dal
seguente: "1.1.2"; g) all'Allegato I, parte A, punto 2.1.2., nella sommatoria, al
secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P(Base T+); h) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "4.2.1" e' sostituito
dal seguente: "4.2.2"; i) all'Allegato I, parte A, al punto 5.1.2., ai primi due membri
della sommatoria, sostituire "L(base xi,R38,)" con "L(base
xi,R41,)"; l) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "5.2.2" e' sostituito
dal seguente: "5.2.3"; m) all'Allegato I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda
"b)" e' soppressa; n) all'Allegato I, parte A, punto 5.4. le parole: "l'indicazione
pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione di
pericolo"; o) all'Allegato I, parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola:
"contrassegnata" e' sostituita con la seguente: "contrassegnate"; p) all'Allegato I, parte A, punto 6.2., lettera b) le parole:
"decreto del Ministero della sanita' dell'11 aprile 2001 e
successivi aggiornamenti e successivi aggiornamenti," sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 11
aprile 2001 e successivi aggiornamenti,"; q) all'Allegato I, parte B, Tabella II, alla terza colonna, le
parole: "39 (*) obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti:
"R39(*) obbligatoria"; r) all'Allegato I, parte B, Tabella III, alla terza colonna, le
parole: "minore o uguale conc. < 10%" sono sostituite dalle
seguenti: "1% minore o uguale conc. < 10%" s) all'Allegato I, parte B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le
parole: "e dell'articolo 5, comma 8 del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 5, comma 6, del
presente decreto."; t) all'Allegato I, parte B, Tabella IVA, alla seconda colonna, le
parole: "35 obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R35
obbligatoria"; u) all'Allegato I, parte B, Tabella V A, nella prima e nella terza
colonna, le parole: "R 42/43" sono sostituite dalle seguenti:
"R43"; v) all'Allegato II, parte A, dopo l'intestazione "a) Ambiente
acquatico", il numero: "l." e' soppresso; z) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga,
i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";

aa) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai
sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi del punto 1"; bb) all'Allegato II, parte A, lettera a), punto 2.2, alla seconda
riga, i numeri: "1.2.1" sono sostituiti dai seguenti: "2.1" e
nella definizione di "P(base N,R51-53)", le parole: "R50-53" sono
sostituite dalle seguenti: "R51-53"; cc) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1. o 1.2" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2"; dd)all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga,
i numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1"; ee) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai
sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi del punto 1"; ff) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga,
i numeri: "1.4.1 o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o
4.2"; gg) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4"; hh) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga,
i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1"; ii) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3"; ll) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga,
i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.l"; mm) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga,
i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2"; nn) all'Allegato II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni:
"1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" e'
soppresso; oo) all'Allegato II, parte B, Tabella 1, alla quarta colonna, la
formula: "0,25% ( Cn < 2,5%" e' sostituita dalla seguente: "0,25%
minore o uguale Cn < 2,5%"; pp) all'Allegato II, parte B, Tabella 2, nell'intestazione della
seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N,R50"; qq) all'Allegato II, parte B, Tabella 3, nell'intestazione della
seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R52"; rr) all'Allegato II, parte B, Tabella 4, nell'intestazione della
seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53"; ss) all'Allegato II, parte B, Tabella 5, nella prima intestazione
della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N,R59",
mentre, nella seconda intestazione della seconda colonna, sono
aggiunte le seguenti parole: "R59"; tt) all'Allegato II, parte C, terzo capoverso, le parole: "parte C
del Ministero della sanita' del 28 aprile 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "parte C del decreto del Ministro della sanita'
28 aprile 1997"; uu) all'Allegato III, parte A, punto 1. le parole: "all'articolo 6
della presente direttiva" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 5 del presente decreto legislativo"; vv) all'Allegato III, parte A, alla quarta colonna della Tabella, i
numeri: "2006596 e 2008389" sono sostituiti dai seguenti:
"200-659-6 e 200-838-9"; zz) all'Allegato IV, parte A, punti 3 e 4, alla seconda riga, le
parole: "nell'allegato III del Ministero della sanita' del 28
aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III
del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997"; aaa) all'Allegato V, parte A, alla terza colonna della Tabella, il
numero della direttiva: "67/546/CEE" e' sostituito dal seguente:
"67/548/CEE"; bbb) all'Allegato V, parte A, punti 7. e 8., le parole: "della
presente direttiva." sono soppresse; ccc) all'Allegato V, parte A, il punto 10, e' sostituito dal
seguente:" Scheda informativa in materia di sicurezza a norma
del decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti."; ddd) all'Allegato V, parte B, punto 3. Ripartizione delle sostanze in
famiglie e in sottofamiglie: 1) alla famiglia 015, alla seconda colonna, terza riga, le parole:
"Composti del fosforo" sono sostituite dalle seguenti: "Composti
del fosfonio"; 2) alla famiglia 059, alla seconda colonna, le parole: "Composti del
preseodimio" sono sostituite dalle seguenti: "Composti del
praseodimio"; 3) alla famiglia 602, alla seconda colonna, quinta riga, la parola:
"famigli" e' sostituita dalla seguente: "famiglia"; 4) alla famiglia 648, alla seconda colonna, le parole: "Distillati
(carbone), frazione intermedi idrogenata di idrocracking di
estrazione con solvente" sono soppresse una sola volta; 5) alla famiglia 648, alla penultima riga della seconda colonna, la
parola: "redisuo" esostituita dalla seguente: "residuo";

eee) all'Allegato VII, parte A: 1) ai punti 1 e 2: a) le parole: "all'articolo 6", sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 5"; b) le parole: "all'allegato II, parte B, del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "all'allegato I, parte B;"; 2) il punto 4 e' sostituito dal seguente: "4. non deve figurare in
etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a
classificare il preparato in una o piu' delle categorie di
pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba essere
menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3: c) esplosivo, d) comburente, e) estremamente infiammabile, f) facilmente infiammabile, g) infiammabile, h) irritante, i) pericoloso per l'ambiente.";

3) al punto 6, le parole: "decreto ministeriale 28 aprile 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 28
aprile 1997"; fff) all'Allegato XI, parte A, dopo il punto 5, e' inserita la
seguente parte:

"Parte B
Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione
della documentazione

Il programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanita' consente una compilazione assistita del formulario elettronico necessario alla definizione dell' Archivio preparati.
Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per consentire al programma medesimo di procedere. Altre informazioni sono considerate facoltative.
In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco delle informazioni richieste, con relative note esplicative:

1) Nome commerciale del preparato Deve essere indicata la designazione o il nome commerciale del preparato.

2) Altre denominazioni commerciali del preparato Vanno riportate le altre denominazioni utilizzate dall'azienda per identificare prodotti di composizione simile, cioe' rientranti negli intervalli di variabilita' compositiva indicati di seguito; in questo modo e' possibile, per serie di prodotti, fornire un'unica scheda informativa, indicando al presente punto tutte le altre identificazioni commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare.

3) Codice dell'azienda
E' un codice che consente di gestire in modo informatico le informazioni fornite. Deve essere un codice specifico per ogni azienda; va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che diventa il codice di riferimento dell'azienda nei rapporti con l'Istituto superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare.

4) Codice del prodotto
E' un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal programma, ma che puo' essere modificato dal compilatore, allo scopo di immettere un proprio codice interno. Nei casi in cui una scheda faccia riferimento ad una famiglia di prodotti, secondo quanto indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.

5) Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato italiano
Deve essere indicata l'azienda responsabile dell'immissione sul mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante, importatore o distributore).

Al riguardo si ricorda che: a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende
non italiane, l'informazione deve essere fornita all'ISS
direttamente da dette aziende; b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende
italiane, qualora l'importatore o il distributore non conosca
l'esatta composizione del prodotto, lo stesso importatore o
distributore del prodotto puo' compilare il formulano indicando
come unico componente il nome e il codice originale del preparato,
chiedendo al produttore di inviare a sua volta una dichiarazione
sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla
composizione; c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come
materia prima per la formulazione di preparati pericolosi si
pongono due casi distinti: - nel caso di preparato pericoloso utilizzato come materia prima,
qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui
componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione
in cui indica, fra i componenti, il nome del preparato-materia
prima e dell'azienda fornitrice. Poiche' detta azienda fornitrice
ha anch'essa l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire
all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS puo' disporre
delle informazioni complessive circa la composizione completa del
preparato finale."; ggg) negli Allegati, le parole: "decreto del Ministero della Sanita'
del" e: "decreto del Ministero della Sanita' dell'", ove
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
della sanita".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004

CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche
comunitarie
SIRCHIA, Ministro della salute
FRATTINI, Ministro degli affari
esteri
CASTELLI, Ministro della giustizia
SINISCALCO, Ministro dell'economia
e delle finanze
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
MARONI, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
MARZANO, Ministro delle attivita'
produttive
ALEMANNO, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: "Delega al Governo
per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE". L'art. 1, comma 3,
cosi' recita: "3. Il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata
in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al
comma 2.".
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata in GUCE n. L 200
del 30 luglio 1999.
- La direttiva 2001/60/CE e' pubblicata in GUCE n. L 226
del 22 agosto 2001.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, reca:
"Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio
e all'etichettatura dei preparati pericolosi".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca:
"Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose". Gli articoli 25, commi 1 e 2, e 37,
commi 1 e 2, cosi' recitano: "Art. 25 (Scheda informativa
in materia di sicurezza). - 1. Per consentire agli
utilizzatori professionali di prendere le misure
necessarie per la protezione dell'ambiente, nonche' della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il
fabbricante, l'importatore o il distributore che immette
sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire
gratuitamente, su supporto cartaceo o per via
elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una
scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o
anteriormente alla prima fornitura; egli e' tenuto
altresi' a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di
ogni nuova informazione al riguardo, una scheda
aggiornata.

2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in
lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da
adottarsi con decreto del Ministro della sanita' entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, in conformita' alle direttive comunitarie; la
scheda deve riportare, come informazione, la data di
compilazione e dell'eventuale aggiornamento.".
"Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del
Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 aprile
1997, si provvede al recepimento delle direttive
91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE,
93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente
del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio
1992, del 27 aprile 1993, del 1 settembre 1993, del 1
novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione
integrale degli allegati da I a IX.
2. Con decreto del Ministro della sanita', previa
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede
al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica
degli allegati; il decreto e' emanato di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova
direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio
recepimento.".
- Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca:
"Attuazione di direttive comunitarie in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24
aprile 1998, n. 128.".

Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, vedi
note alle premesse. Il testo dell'art. 9, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 9 (Etichettattura). - 1. I preparati di cui
all'art. 1 sono immessi sul mercato solo se
l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le
condizioni del presente articolo e alle disposizioni
particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.

2. I preparati di cui all'art. 1, comma 2, quali
definiti nell'allegato IV parti B e C, sono immessi sul
mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde
alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle
disposizioni particolari dello stesso allegato IV parti B e
C.
3. Fatte salve le informazioni richieste a norma
dell'art. 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari sono immessi
sul mercato soltanto se l'etichettatura e' conforme alle
prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura:
"Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le
istruzioni per l'uso".
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni
scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua
italiana:
a) denominazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di
telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato
stabilito nell'Unione europea;
c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato
che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta
delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri
indicati nell'allegato VII, parte A;
d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla
base dei criteri di cui all'allegato VII, parte B;
e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto
previsto all'allegato VII, parte C;
f) consigli di prudenza (frasi 5) individuati secondo
quanto previsto dall'allegato VII, parte D;
g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del
contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al
pubblico.

5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per i preparati classificati come facilmente
infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli
contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e
contrassegnati con il simbolo N, non e' necessario
indicare le frasi R o S;
b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi
per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N e'
necessario indicare le frasi R, ma non e' necessario
indicare le frasi S.

6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 16, comma 4,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati
dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali
non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o
qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il
carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i
pericoli inerenti tali preparati.".
- Il testo dell'art. 10, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 10
(Applicazione dei requisiti per l'etichettatura). - 1. Se
le indicazioni prescritte dall'art. 9 figurano su
un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno
o piu' lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la
lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in
posizione normale. L'etichetta deve contenere
esclusivamente le informazioni richieste dal presente
decreto e, se necessario, indicazioni complementari in
materia di salute o di sicurezza
2. L'etichetta non e' necessaria quando e' l'imballaggio
stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste,
secondo le modalita' del comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o
dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono
essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di
pericolo con il suo fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma
dell'art. 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la
loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per
consentirne un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche
riguardanti la presentazione ed il formato di queste
informazioni, nonche' le dimensioni dell'etichetta, sono
stabilite, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri
riportati nella tabella A del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52.
5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente
decreto si considerano soddisfatti:
a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o
piu' imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno e'
provvisto di una etichetta conforme ai regolamenti
internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e
l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di
una etichettatura conforme al presente decreto;
b) nel caso di imballaggi unici:
1) quando l'imballaggio e' provvisto di una
etichettatura conforme ai regolamenti internazionali
relativi al trasporto di merci pericolose e conforme
all'art. 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai
preparati classificati in base all'art. 6 sono altresi'
applicabili le disposizioni dell'art. 9, comma 4, lettera
d), concernenti tale proprieta' se quest'ultima non e'
stata espressamente indicata sull'etichetta;

oppure

2) ove opportuno, per tipologie particolari di
imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, se
sono soddisfatte, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni
specifiche secondo i criteri di cui all'allegato VI del
decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della
sanita', e successivi aggiornamenti".
- Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita: Art. 11 (Deroghe alle
norme di etichettatura e di imballaggio). - 1. Gli articoli
8, 9 e 10 non si applicano agli esplosivi immessi sul
mercato allo scopo di produrre come effetto pratico
esplosioni o effetti pirotecnici.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano a taluni
preparati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6,
definiti all'allegato VI che non presentano, nella forma in
cui sono immessi sul mercato, rischi di natura
chimico-fisica o rischi per la salute o per l'ambiente.
3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o
sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura
conforme a quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 2,
l'etichetta puo' essere realizzata in dimensioni ridotte,
comunque non inferiore a 10 centimetri quadrati ed il
simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.
4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile
effettuare una etichettatura conforme alle modalita' di cui
al comma 3, il Ministro della salute, con decreto da
adottare di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve
corrispondere l'etichetta.
5. Il Ministro della salute stabilisce altresi', di
concerto con le Amministrazioni competenti e con le
modalita', di cui al comma 4:
a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli
imballaggi dei preparati pericolosi che non sono
classificati come nocivi, estremamente infiammabili,
facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o
comburenti possono non essere etichettati o possono
essere etichettati in modo diverso, quando contengano
quantitativi talmente limitati da non comportare alcun
pericolo sia per le persone che manipolano tali
preparati che per terzi;
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli
imballaggi dei preparati pericolosi, classificati
conformemente all'art. 6, possono non essere etichettati
o possono essere etichettati in modo diverso, quando
contengano quantitativi talmente limitati da non
comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli
imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono
nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono
etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni
ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli
articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un
pericolo sia per le persone che manipolano tali
preparati che per terzi.

6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e'
consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo,
frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da
quelli stabiliti dal presente decreto.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate
immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati
membri".
- Il testo dell'art. 14, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita: Art. 14 (Riservatezza
delle informazioni). - 1. Il responsabile dell'immissione
sul mercato del preparato puo' essere autorizzato a fare
riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che
identifichi i principali gruppi chimici funzionali o
mediante una denominazione alternativa, qualora possa
dimostrare che la divulgazione dell'identita' chimica della
sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in
materia di sicurezza, compromette il carattere riservato
della sua proprieta' intellettuale. Tale possibilita' e'
ammessa nei casi in cui la sostanza e' classificata come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui e' stata
attribuita la frase di rischio R41, o irritante in
combinazione con una o piu' delle altre proprieta' di cui
all'allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva, o nociva in combinazione con una o piu'
proprieta' di cui all'allegato VII, parte A, punto 4, che
presenta, da sola, effetti acuti letali.
2. Questa facolta' e' comunque esclusa nel caso in cui
la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di
esposizione comunitario.
3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che
intenda avvalersi dell'autorizzazione di cui al comma 1,
presenta apposita domanda al Ministero della salute,
redatta in conformita' a quante disposto nell'allegato V.
4. Il Ministero della salute puo' chiedere ulteriori
informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato
qualora lo ritenga necessario ai fini di una corretta
valutazione della richiesta.
5. Il Ministero della salute notifica la sua decisione
al richiedente, il quale, in caso di accoglimento della
domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno
degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto
sul mercato.
6. Le informazioni considerate riservate, portate a
conoscenza del Ministero della salute, sono trattate a
norma dell'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52.".
- Si riporta il testo dell'allegato I, parte A, con le
modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

"Parte A

Procedura di valutazione dei pericoli per la salute

La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.

1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici:
1.1. a causa dei loro effetti acuti letali e
contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di
pericolo "molto tossico" e con le frasi di rischio R26, R27
o R28.
1.1.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate molto tossiche che producano tali effetti in
una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
successivi aggiornamenti, in merito alla o alle sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del
presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
aprile 2001 del Ministero della sanita', e successivi
aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di
concentrazione;
1.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
come molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai
limiti fissati al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria(P(base T elevato +)/L(base T elevato +))
maggiore o uguale 1

dove:

P(base T elevato +) = e' la percentuale in peso o in
volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel
preparato;
L(base T elevato +) = e' il limite molto tossico fissato
per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in
percentuale, in peso o in volume;

1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali
dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo
"T", con l'indicazione di pericolo "molto tossico" e con le
frasi di rischio R39/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
che produca tali effetti in una concentrazione singola pari
o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B, del
presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze
non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
aprile 2001 del Ministero della sanita', e successivi
aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di
concentrazione.

2. I preparati seguenti sono classificati tossici:
2.1. a causa dei loro effetti acuti letali e
contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di
pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R23, R24 o
R25;
2.1.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate molto tossiche che producano tali effetti in
una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del
presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
aprile 2001 del Ministero della sanita', e successivi
aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di
concentrazione;
2.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola
inferiori ai limiti fissati al punto 2.1.1 a)o b) se:
Sommatoria[(P(base T elevato +)/L(base T))+ (P(base
T)/L(base T))] maggiore o uguale 1

dove:

P(base T elevato +) = e' la percentuale in peso o in
volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel
preparato;
P(base T)= e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza tossica presente nel preparato;
L(base T) = e' il limite tossico rispettivo specificato
per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in
percentuale, in peso o in volume;

2.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali
dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo
"T", l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di
rischio R39/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
classificata come "molto tossica o tossica" che producano
tali effetti in una concentrazione singola pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del
presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti
di concentrazione;

2.3. a causa dei loro effetti a lungo termine e
contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di
pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R48/via di
esposizione;
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
che produca tali effetti in una concentrazione singola pari
o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del
presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti
di concentrazione.

3. I preparati seguenti sono classificati nocivi:
3.1. a causa dei loro effetti acuti letali e
contrassegnati con il simbolo "Xn" e l'indicazione di
pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R20, R21 o R22;
3.1.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che
producano tali effetti in una concentrazione singola pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del
presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti
di concentrazione;
3.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione
singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1 a) o b)
se:
Sommatoria[(P(base T elevato +)/L(base Xn)) + (P(base
Xn)/L(base Xn))] maggiore o uguale 1

dove:

P(base T elevato +)= e' la percentuale in peso o in
volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel
preparato;
P(base T) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza tossica presente nel preparato;
P(base Xn) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza nociva presente nel preparato, L(base Xn)
= e' il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna
sostanza molto tossica, tossica o nociva espresso in
percentuale, in peso o in volume;

3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se
ingenti e contrassegnati con il simbolo "Xn", con
l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di
rischio R65,
i preparati classificati nocivi secondo i criteri
specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI del decreto
ministeriale 11 aprile 2002 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti. Nell'applicare il metodo
convenzionale previsto dal precedente punto 3.1. non si
tiene conto della classificazione delle sostanze come R65;

3.3. a causa dei loro effetti irreversibili non letali
dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo
"Xn", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di
rischio R68/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
classificata molto tossica, tossica o nociva producano tali
effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del
presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti
di concentrazione;

3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e
contrassegnati con il simbolo "Xn", l'indicazione di
pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R48/via di
esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
classificata tossica o nociva che produca tali effetti in
una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del
presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti
di concentrazione.

4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi:
4.1. e contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione
di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R35;
4.1.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35
per una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del
presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di
concentrazione;
4.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
4.1.1 a) o b) se:
Sommatoria(P(base C.R35)/L(base C.R35)) maggiore o
uguale 1

dove:

P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva presente nel preparato o
contrassegnata con la frase R35;
L(base C.R35) = e' il limite di corrosione R35
specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata
con la frase R35, espresso in percentuale, in peso o in
volume;

4.2. e sono contrassegnati con il simbolo "C",
l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio
R34;
4.2.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o
R34 in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del
presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di
concentrazione;
4.2.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
corrosive e contrassegnate con il simbolo "C",
l'indicazione di pericolo "corrosivo" e con la frase R35 o
R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti
fissati al punto 4.2.1 a) o b) se:
Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base C.R34)) + (P(base
C.R34)/L(base C.R34))] maggiore o uguale 1
dove:
P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva presente nel preparato,
contrassegnata con la frase R35;
P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato,
contrassegnata con la frase R34;
L(base C.R34) = e' il limite rispettivo di corrosione
R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in
percentuale, in peso o in volume.

5. I preparati seguenti sono classificati irritanti:
5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e
sono contrassegnati con il simbolo "Xi", l'indicazione di
pericolo "irritante" e con la frase di rischio R41;
5.1.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in
una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del
presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze
non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
aprile 2001 del Ministero della sanita' e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di
concentrazione;
5.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate
corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.1.1 a) o b) se:
Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi,R41,)) + (P(base
C.R34)/"L(base Xi,R41,";) + (P(base Xi.R41)/L(base
Xi.R41))] maggiore o uguale 1

dove:

P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
presente nel preparato;
P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34
presente nel preparato;
P(base Xi.R41) = e' la percentuale in peso o in volume
di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
R41 presente nel preparato;
L(base Xi.R41) = e' il limite di irritazione R41
rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante
contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale,
in peso o in volume;

5.2 irritante per gli occhi e contrassegnati con il
simbolo "Xi", con l'indicazione di pericolo "irritante" e
con la frase di rischio R36;
5.2.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o
R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in
una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del
presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze
considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di
concentrazione;
5.2.3. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come
corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.2.1 lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi.R36,)) + (P(base
C.R34)/L(base Xi.R36)) + (P(base Xi.R41)/L(base Xi.R36)) +
(P(base Xi.R36)/L(base Xi.R36)] maggiore o uguale 1

dove:

P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase
R35, presente nel preparato;
P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase
R34, presente nel preparato;
P(base Xi.R41) = e' la percentuale in peso o in volume
di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
R41, presente nel preparato;
P(base Xi.R36) = e' la percentuale in peso o in volume
di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
R36, presente nel preparato;
L(base Xi.R36) = e' il limite di irritazione R36
rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in
percentuale in peso o in volume;

5.3 irritanti per la pelle e contrassegnati con il
simbolo "Xi", con l'indicazione di pericolo "irritante" e
con la frase di rischio R38;
5.3.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o
R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una
concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del
presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze
non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
aprile 2001 del Ministero della sanita' e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di
concentrazione;
5.3.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o
irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.3.1 lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi.R38)) + (P(base
C.R34)/L(base Xi.R38)) + (P(base Xi.R38)/L(base Xi.R38))]
maggiore o uguale 1

dove:

P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
presente nel preparato;
P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34
presente nel preparato;
P(base Xi.R38) = e' la percentuale in peso o in volume
di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
R38 presente nel preparato;
L(base Xi.R38) = e' il limite di irritazione R38
rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in
peso o in volume;

5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati
con il simbolo "Xi", con l'indicazione di pericolo
"irritante" e con la frase di rischio R37;
5.4.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in
una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del
presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze
non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
aprile 2001 del Ministero della sanita' e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di
concentrazione;
5.4.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.4.1 lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria[(P(base Xi.R37)/L(base Xi.R37))] maggiore o
uguale 1

dove:

P(base Xi.R37) = e' la percentuale in peso o in volume
di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
R37 presente nel preparato;
L(base Xi.R37) = e' il limite di irritazione R37
specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata
con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in
volume;

5.4.3. i preparati gassosi contenenti piu' sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o
R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.4.1 lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi.R37)) + (P(base
C.R34)/L(base Xi.R37)) + (P(base Xi.R37)/L(base Xi.R37))]
maggiore o uguale 1

dove:

P(base C.R35) = e' la percentuale in volume di ciascuna
sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente
nel preparato;
P(base C.R34) = e' la percentuale in volume di ciascuna
sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente
nel preparato;
P(base Xi.R37) = e' la percentuale in volume di ciascuna
sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente
nel preparato;
L(base Xi.R37) = e' il limite di irritazione R37
rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa
irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in
percentuale in peso o in volume.

6. I preparati seguenti sono classificati come
sensibilizzanti:
6.1. Per la pelle e contrassegnati con il simbolo "Xi",
con l'indicazione di pericolo "irritante", e con la frase
di rischio R43,
i preparati contenenti almeno una sostanza classificata
sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che
produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita',
per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella
fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella
V o VA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III
del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della
sanita' e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza
limiti di concentrazione;

6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il
simbolo "Xi" con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con
la frase di rischio R42, i preparati contenenti almeno una
sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con
la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione
singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) o a quella fissata al punto 5, parte B del presente
allegato (tabella V o VA) qualora la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
aprile 2001 del Ministero della sanita' e successivi
aggiornamenti, o vi figurino senza limiti di
concentrazione".
- Si riporta il testo dell'allegato I, parte B, tabella
II, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.

"Parte B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione
dei pericoli per la salute

In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la
prima tabella (tabella da I a VI) definisce i limiti di
concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da
utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda
tabella (tabella da IA a VIA) definisce i limiti di
concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da
utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di
concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di
concentrazione specifici per le sostanze di cui
all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.

1. Effetti acuti letali.
1.1. Preparati non gassosi.
I limiti di concentrazione fissati nella tabella I,
espressi in percentuale peso/peso determinano la
classificazione del preparato in funzione della
concentrazione singola della o delle sostanze presenti,
delle quali e' pure indicata la classificazione.

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza (gas) ----------------------------------------------
T* T Xn ==================================================================== T* con R26, R27, R28 conc. maggiore 1% minore o 0,1% minore o
o uguale 7% uguale conc. uguale conc.
< 7% < 1% -------------------------------------------------------------------- T con R23, R24, R25 conc. maggiore 3% minore o
o uguale 25% uguale conc.
< 25% -------------------------------------------------------------------- Xn con R20, R21, R22 conc. maggiore
o uguale 25% --------------------------------------------------------------------

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o piu' frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione piu' rigorosa.

1.2. Preparati gassosi.

I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella IA determinano la classifica- zione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali e' pure indicata la classifica- zione.

Tabella I A

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ----------------------------------------------
T* T Xn ==================================================================== T* con R26, R27, R28 conc. maggiore 0,2% minore 0,02% minore
o uguale 1% o uguale conc. o uguale
< 1% conc. < 0,2% -------------------------------------------------------------------- T con R23, R24, R25 conc. maggiore 0,5% minore o
o uguale 5% uguale conc.
< 5% -------------------------------------------------------------------- Xn con R20, R21, R22 conc. maggiore
o uguale 5% --------------------------------------------------------------------

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o piu' delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione piu' rigorosa.
2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione.
2.1. Preparati non gassosi.
Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella II

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ----------------------------------------------
T* T Xn ==================================================================== T* con R39/via di conc. maggiore 1% minore o 0,1% minore o esposizione o uguale 10% uguale conc. uguale conc.
R39(*) obbli- < 10% R39(*) < 1% R68(*)
gatoria obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- T con R39/via di conc. maggiore 1% minore o esposizione o uguale 10% uguale conc.
R39(*) obbli- < 10% R68(*)
gatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xn con R68/via di conc. maggiore esposizione o uguale 10%
R68(*) obbli-
gatoria ------- (*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di
esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali
figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichet-
tatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti). --------------------------------------------------------------------

2.2. Preparati gassosi.
Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizio- ne), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IIA determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella II A

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ----------------------------------------------
T* T Xn ==================================================================== T* con R39/via di conc. maggiore 0,2% minore o 0,02% minore o esposizione o uguale 1% uguale conc. uguale conc.
R39(*) obbli- < 1% R39(*) < 0,2% R68(*)
gatoria obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- T con R39/via di conc. maggiore 0,5% minore o esposizione o uguale 5% uguale conc.
R39(*) obbli- < 5% R68(*)
gatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xn con R68/via di conc. maggiore esposizione o uguale 5%
R68(*) obbli-
gatoria ------ (*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di
esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali
figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichet-
tatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti). --------------------------------------------------------------------

3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata.
3.1. Preparati non gassosi.
Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di con- contrazione singola fissati nella tabella III, espressi in percen- tuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ----------------------------------------------
T Xn ==================================================================== T* con R48/via di conc. maggiore 1% minore o uguale esposizione o uguale 10% R48(*) conc. <10% R48(*)
obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xn con R48/via di conc. maggiore o esposizione uguale 10% R48(*)
obbligatoria -----
(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti). --------------------------------------------------------------------

3.2. Preparati gassosi.
Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentra- zione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella III A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III A

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza (gas) ---------------------------------------------
T Xn ==================================================================== T* con R48/via di conc. maggiore o 0,5% minore o uguale esposizione uguale 5% R48(*) conc. < 5% R48(*)
obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xn con R48/via di conc. maggiore o esposizione uguale 5% R48(*)
obbligatoria -----
(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti). --------------------------------------------------------------------

4. Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni oculari gravi.
4.1. Preparati non gassosi.
Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella IV, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella IV

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ----------------------------------------------
C con R35 C con R34 =================================================================== C con R35 conc. maggiore 5% minore o uguale
o uguale 10% R35 conc. < 10% R34
obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- C con R34 conc. maggiore o
uguale 10% R34
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xi con R36 -------------------------------------------------------------------- Xi con R36, R37, R38 --------------------------------------------------------------------

Tabella IV

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ----------------------------------------------
Xi con R41 Xi con R36, R37, R38 ==================================================================== C con R35 5% 1% minore o uguale
conc. < 5% R36/38
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- C con R34 10%(*) 5% minore o uguale
conc. < 10% R36/38
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xi con R36 conc. maggiore o 5% minore o uguale
uguale 10% R41 conc. < 10% R36
obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xi con R36, R37, R38 conc. maggiore o uguale
20% R36, R37, R38 sono
obbligatorie in base
alla concentrazione
se sono applicate alle
sostanze considerate ----- (*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto
ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate
delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contras-
segnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato
contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limi-
ti di concentrazione per una classificazione del preparato come
corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classifi-
cazione del preparato come irritante (R41) o irritante (R36). N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati
contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti
puo' portare a errori per eccesso o per difetto della classici-
cazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori
pertinenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la classi-
ficazione di corrosivita', si tiene conto delle osservazioni di
cui al paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeria-
le 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi
aggiornamenti, e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto. --------------------------------------------------------------------

4.2. Preparati gassosi.
Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IVA determinano, ove e' necessario, la classificazione del preparato.

Tabella IV A

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza (gas) ---------------------------------------------
C con R35 C con R34 =================================================================== C con R35 conc. maggiore 0,2% minore o uguale
o uguale 1% R35 conc. < 1% R34
obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- C con R34 conc. maggiore o
uguale 5% R34
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xi con R41 -------------------------------------------------------------------- Xi con R36, R37, R38 --------------------------------------------------------------------

Tabella IV A

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza (gas) ---------------------------------------------
Xi con R41 Xi con R36, R37, R38 ==================================================================== C con R35 0,2%(*) 0,02% minore o uguale
conc. 0,2% R36/37/38
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- C con R34 5%(*) 0,5% minore o uguale
conc. < 5% R36/37/38
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xi con R41 conc. maggiore o 0,5% minore o uguale
uguale 5% R41 conc. < 5% R36
obbligatoria obbligatoria -------------------------------------------------------------------- Xi con R36, R37, R38 conc. maggiore o uguale
5% R36, R37, R38 sono
obbligatorie secondo il
caso -----
(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classifi- cazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contri- buire alla classificazione del preparato come irritante (R41) o irritante (R36).
N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai prepa- rati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritabili puo' portare a errori per eccesso, o per difetto della classifi- cazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori perti- nenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosivita', si tiene conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti, "e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto.". --------------------------------------------------------------------

5. Effetti sensibiizzanti.
5.1. Preparati non gassosi.
I preparati che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:
il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto puo' prodursi in seguito ad inalazione;
il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto puo' prodursi per contatto con la pelle.
I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella V

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ----------------------------------------------
sensibilizzazione sensibilizzazione
con R42 con R43 ==================================================================== sensibilizzazione conc. maggiore con R42 o uguale 1% R42
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- sensibilizzazione conc. maggiore o con R43 uguale 1% R42
obbligatoria --------------------------------------------------------------------

5.2. Preparati gassosi.
I preparati gassosi che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:
il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto puo' prodursi in seguito ad inalazione;
il simbolo Xi e La frase R43, se questo effetto puo' prodursi per contatto con la pelle.
I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V A, espressi in percentuale volume/volume determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella V A

==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato gassoso
sostanza (gas) ---------------------------------------------
sensibilizzazione sensibilizzazione
con R42 con R43 ==================================================================== sensibilizzazione conc. minore o con R42 uguale 0,2% R42
obbligatoria -------------------------------------------------------------------- sensibilizzazione conc. maggiore o con "R43" uguale 0,2% R43
obbligatoria --------------------------------------------------------------------

6. Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione.
6.1. Preparati non gassosi.
Per le sostanze che producono tali effetti, i limiti di concen- trazione specificati nella tabella VI, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:
Cancerogeno categorie 1 e 2: T; R45 o R49;
Cancerogeno categoria 3: Xn; R40;
Mutageno categorie 1 e 2: T; R46;
Mutageno categoria 3: Xn; R68;
Tossico per la riproduzione, fertilita'
categorie 1 e 2: T; R60;
Tossico per la riproduzione, sviluppo
categorie 1 e 2: T; R61;
Tossico per la riproduzione, fertilita'
categoria 3: Xn; R62;
Tossico per la riproduzione, sviluppo
categoria 3: Xn; R63".

- Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

"PARTE A
Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente

a) Ambiente acquatico.
Il metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico tiene conto di tutti i rischi che un preparato puo' presentare per questo ambiente secondo le specifiche seguenti:
I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:
1. E sono contrassegnati con il simbolo "N", l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e le frasi di rischio R50 e R53 (R50-53):
1.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola, pari a superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e successivi aggiorna- menti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concen- trazione;
1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concen- trazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 1.1, lettera
a) o lettera b)se:
Sommatoria(P(base N.R50-53)/L(base N.R50-53)) maggiore o
uguale 1

dove

P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53, presente nel preparato,
L(base N.R50-53) = e' il limite R50-53 fissato per
ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e
contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale
in peso.

2. E sono contrassegnati con il simbolo "N",
l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e le
frasi di rischio R51 e R53 (R51-R53) a meno che il
preparato non sia gia' classificato ai sensi del punto 1;
2.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
le frasi R50-53 o R51-53 per una concentrazione singola,
pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

2.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi
R50-53 o R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti fissati al punto 2.1, lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria[(P(base N.R50-53)/L(base N.R51-53)) + (P(base
N.R51-53)/ L(base N.R51-53))] maggiore o uguale 1

dove:

P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53, presente nel preparato;
P(base N.R51-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R51-53, presente nel preparato;
L(base N.R51-53) = e' il limite R51-53 rispettivo
fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e
contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53, espresso in
percentuale in peso.

3. E sotto contrassegnati con le frasi di rischio R52 e
R53 (R52-R53), a meno che il preparato non sia gia'
classificato ai sensi dei punti 1 o 2;
3.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53 per una concentrazione
singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2004 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.2. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
le frasi R50-53, R51-53 o R52-R53 in una concentrazione
singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1, lettera
a) o lettera b) se:
Sommatoria[(P(base N.R50-53)/L(base R52-53)) + (P(base
N.R52-53)/L(base R52-53)) + (P(base N.R52-53)/L(base
R52-53))]maggiore o uguale 1

dove:

P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53, presente nel preparato;
P(base N.R51-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R51-53, presente nel preparato;
P(base R52-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R52-53, presente nel preparato;
L(base R52-53) = e' il limite R52-53 rispettivo, fissato
per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente
contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53,
espresso in percentuale in peso.

4. E contrassegnati con il simbolo "N" l'indicazione di
pericolo "pericoloso per l'ambiente" e la frase di rischio
R50, a meno che il preparato non sia gia' classificato ai
sensi del punto 1;
4.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
la frase R50 per una concentrazione singola, pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 2) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati
al punto 4.1, lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria(P(base N.R50)/L(base N.R50)) maggiore o
uguale 1

dove

P(base N.R50) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50, presente nel preparato;
L(base N.R50) = e' il limite R50 rispettivo fissato per
ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente contrassegnata
con la frase R50, espresso in percentuale in peso;

4.3. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50
che non rispondono ai criteri di cui al punto 4.1, 4.2 e
contenenti una o piu' sostanze classificate pericolose per
l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 per le
quali:
Sommatoria[(P(base N.R50)/L(base N.R50)) + (P(base
N.R50-53)/ L(base N.R50))] maggiore o uguale 1

dove:

P(base N.R50) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50, presente nel preparato;
P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50-53, presente nel preparato;
L(base N.R50) = e' il limite R50 fissato per ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso.

5. E sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a
meno che il preparato non sia gia' classificato ai sensi
dei punti 1, 2, 3 o 4;
5.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
la frase R52 in una concentrazione singola, pari o
superiore;
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati
al punto 5.1, lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria(P(base R52)/L(base R52))maggiore o uguale 1

dove:

P(base R52) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R52, presente nel preparato;
L(base R52) = e' il limite R52 fissato per ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R52, espresso in percentuale in peso.

6. E sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a
meno che il preparato non sia gia' classificato ai sensi
dei punti 1, 2, 3,
6.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnati con
la frase R53 per una concentrazione singola, pari o
superiore,
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

6.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati
al punto 6.1, lettera a) o lettera b) se:
Sommatoria(P(base R53)/L(base R53)) maggiore o uguale 1

dove:

P(base R53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R53, presente nel preparato;
L(base R53) = e' il limite R53 fissato per ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R53, espresso in percentuale in peso;

6.3. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53
non rispondenti ai criteri di cui al punto 6.2 e contenenti
una o piu' sostanze classificate pericolose per l'ambiente
e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per
le quali:
Sommatoria[(P(base R53)/L(base R53)) + (P(base
N.R50-53)/L(base R53)) + (P(base N.R51-53)/L(base R53)) +
(P(base R52-53)/L(base R53))] maggiore o uguale 1

dove:

P(base R-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R53, presente nel preparato;
P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53, presente nel preparato;
P(base N.R51-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R51-53, presente nel preparato;
P(base R52-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R52-53, presente nel preparato;
L(base R53) = e' il limite R53 rispettivo fissato per
ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e
contrassegnata con le frasi R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53,
espresso in percentuale in peso.
b) Ambiente non acquatico.

1. Strato di ozono.
Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi
per lo strato di ozono.
I preparati seguenti sono classificati pericolosi per
l'ambiente:
1. E sono contrassegnati con il simbolo "N",
l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e la
frase di rischio R59;
1.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
il simbolo "N" e la frase di rischio R59 per una
concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

2. E contrassegnati con la frase di rischio R59:
2.1. i preparati contenenti una o piu' sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
la frase R59 per una concentrazione singola, pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;".
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte B, Tabella
1, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.

"Parte B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione
dei pericoli per l'ambiente

I. Per l'ambiente acquatico.

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle
seguenti, espressi in percentuale peso/peso determinano la
classificazione del preparato in funzione della
concentrazione singola della o delle sostanze presenti,
delle quali e' pure indicata la classificazione.
Tabella 1
Tossicita' acquatica acuta e effetti negativi a lungo termine

=================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato
sostanza ---------------------------------------------
N,R50-53 N,R51-53 R52-53 ================================================================== N,R50-53 Cn maggiore 2,5% minore 0,25% minore
o uguale 25% o uguale Cn o uguale Cn
< 25% < 2,5% ------------------------------------------------------------------- N,R51-53 Cn minore 2,5% minore
o uguale 25% o uguale Cn
< 25% -------------------------------------------------------------------- R52-53 Cn maggiore o
uguale 25% --------------------------------------------------------------------

Tabella 2
Tossicita' acquatica acuta

==================================================================== Classificazione della sostanza Classificazione del preparato ==================================================================== N,R50 Cn maggiore o uguale 25% N,R50 -------------------------------------------------------------------- N,R50-53 Cn maggiore o uguale 25% --------------------------------------------------------------------

Tabella 3
Tossicita' acquatica

==================================================================== Classificazione della sostanza Classificazione del preparato ==================================================================== R52 Cn maggiore o uguale 25% R52 --------------------------------------------------------------------

Tabella 4
Effetti nocivi a lungo termine

==================================================================== Classificazione della sostanza Classificazione del preparato ==================================================================== R53 Cn maggiore o uguale 25% R53 -------------------------------------------------------------------- N,R50-53 Cn maggiore o uguale 25% -------------------------------------------------------------------- N,R51-53 Cn maggiore o uguale 25% -------------------------------------------------------------------- R52-53 Cn maggiore o uguale 25% --------------------------------------------------------------------

II. Per l'ambiente acquatico.

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali e' pure indicata la classificazione.

Tabella 5
Pericoloso per lo strato di ozono

==================================================================== Classificazione della sostanza Classificazione del preparato ==================================================================== N con R59 Cn maggiore o uguale 0,1% N,R59 -------------------------------------------------------------------- R59 Cn maggiore o uguale 0,1% R59 --------------------------------------------------------------------

- Si riporta il testo dell'allegato II, parte C, con le modifiche
apportate dal decreto qui pubblicato:

"Parte C
Metodi di prova per la valutazione dei pericoli
per l'ambiente acquatico

La classificazione di un preparato e' effettuata in genere secon- do il metodo convenzionale. Tuttavia per determinare la tossicita' acquatica acuta, puo' rivelarsi opportuno in certi casi effettuare prove sul preparato.
Il risultato di queste prove sul preparato puo' soltanto modi- ficare la classificazione relativa alla tossicita' acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.
Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide di effet- tuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i criteri di qualita' dei metodi indicati nell'allegato V, parte C del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.
Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le spe- cie previste secondo i criteri dell'allegato VI del decreto mini- steriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia gia' stata attribuita al preparato la classi- ficazione piu' elevata di pericolo relativa alla tossicita' acquati- ca acuta oppure a meno che non sia gia disponibile un risultato della prova prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

- Si riporta il testo dell'allegato III, parte A, con le modifiche
apportate dal decreto qui pubblicato:

"Allegato III

Disposizioni speciali per i recipienti contenenti preparati
offerti o venduti al pubblico (art 8., comma 3)

Parte A
Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza
per bambini

1. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste all'articolo 5 del presente decreto legislativo devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.
2. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65) e classificati ed etichettati in base al punto 3.2.3, dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebuliz- zazione sigillato.
3. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica.

====================================================================
Identificazione della sostanza Limite di N. ------------------------------------------ concentrazione
CAS Reg. n. Nome EINECS n. ==================================================================== 1 67-56-1 Metanolo 200-659-6 maggiore o uguale 3% -------------------------------------------------------------------- 2 75-09-2 Diclorometano 200-838-9 maggiore o uguale 1% --------------------------------------------------------------------

che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini". - Si riporta il testo dell'allegato IV, parte A, con le modifiche
apportate dal decreto qui pubblicato:

"Allegato IV

Disposizioni speciali concernenti l'etichettatura
di taluni preparati

A. Preparati classificati pericolosi ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6.
1. Preparati venduti al pubblico.
1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali
preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di
prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o
S46 secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del decreto
ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti.
1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici
(T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed e' materialmente
impossibile fornire una simile informazione
sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali
preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso
precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se
necessario, informazioni relative alla distruzione
dell'imballaggio vuoto.
2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante
nebulizzazione.
L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati
deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza
S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51
scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti
all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.
3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata
dalla frase R33: "Pericolo di effetti cumulativi".
Se un preparato contiene almeno una sostanza
contrassegnata dalla frase R33, l'etichetta del preparato
deve riportare il testo di questa frase R33, come indicato
nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti, qualora tale
sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari
o superiore all'1%, a meno che all'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, siano indicati valori diversi.
4. Preparato contenente una sostanza contrassegnata
dalla frase R64: "Possibile rischio per i neonati nutriti
con latte materno".
Se un preparato contiene almeno una sostanza
caratterizzata dalla frase tipo R64, l'etichetta del
preparato deve riportare il testo di questa frase R64, come
indicato nell'allegato III del decreto del Ministro della
sanita' 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, qualora
tale sostanza sia presente nel preparato in concentrazione
pari o superiore all'1%, a meno che all'allegato III del
decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della
sanita' e successivi aggiornamenti, siano specificati
valori diversi.".
- Si riporta il testo dell'allegato V, parte A, con le
modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

"Allegato V

Riservatezza dell'identita' chimica di una sostanza
(articolo 14)

Parte A

Informazioni che devono figurare nella richiesta di
riservatezza.

Note introduttive:

A. L'articolo 14 precisa a quali condizioni il
responsabile dell'immissione sul mercato puo' avvalersi
della riservatezza
B. Per evitare piu' dichiarazioni di riservatezza
relative alla stessa sostanza utilizzata in preparati
diversi, e' sufficiente un'unica richiesta di riservatezza
se alcuni preparati hanno:
le stesse componenti pericolose presenti nella stessa
gamma di concentrazione;
la stessa classificazione e la stessa etichettatura;
gli stessi utilizzi.
Per non rivelare l'identita' chimica della stessa
sostanza presente in tutti i preparati in questione, deve
essere utilizzata un'unica denominazione alternativa. La
richiesta di riservatezza deve comprendere tutte le
informazioni previste nella richiesta qui di seguito, senza
dimenticare il nome o la denominazione commerciale di
ciascun preparato.
C. La denominazione alternativa utilizzata
sull'etichetta deve essere la stessa che figura nella
rubrica 2 "Composizione/informazioni sugli ingredienti"
dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997 del
Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.
Questo implica l'uso di una denominazione alternativa
che fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza per
garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.
D. Nel presentare la richiesta di utilizzo di una
denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione
sul mercato deve tener conto della necessita' di fornire
informazioni sufficienti a garantire che siano prese le
necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro e che possano essere ridotti al minimo i
rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.

Richiesta di riservatezza
A norma dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza
deve obbligatoriamente comprendere le informazioni
seguenti:
1. Norme e indirizzo completo (compreso il numero di
telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato
all'interno della Comunita' (produttore, importatore o
distributore).
2. Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e
quale/i e' richiesta la riservatezza e della denominazione
alternativa

==================================================================== Numero Numero Nome chimico secondo nomenclatura Denominazione CAS EINECS internazionale e classificazione alternativa
(allegato I della direttiva
67/548/CEE del consiglio o
classificazione provvisoria ==================================================================== a) b) c) --------------------------------------------------------------------

N.B.: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna
aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che
dimostrano che la classificazione provvisoria e' stata
effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e dispo-
nibili relativi alle proprieta' della sostanza.

3. Motivazione della riservatezza (probabilita' - plausibiita'). 4. Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i. 5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta
la Comunita':

SI [] NO []

In caso negativo, precisare il nome o la denominazione
commerciale utilizzati negli altri Stati membri:
Austria;
Belgio;
Danimarca;
Germania;
Grecia;
Finlandia;
Francia;
Spagna;
Svezia;
Irlanda;
Italia;
Lussemburgo;
Paesi Bassi;
Portogallo;
Regno Unito.

6. Composizione del/i preparato/i (come definita nel
punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997
del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.
7. Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'art.
3.
8. Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'art.
9.
9. Utilizzi previsti del/dei preparato/i.
10. Scheda informativa in materia di sicurezza a norma
del decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1997, e
successivi aggiornamenti.".
- Si riporta il testo dell'allegato V, parte B, con le
modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

"Parte B

Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative
(nomi generici)

1. Nota introduttiva.
Questa guida lessicale e' basata sulla procedura di
classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione
delle sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato
III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero
della sanita' e successivi aggiornamenti. Possono essere
utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla
seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono
fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a
garantire che il preparato possa essere manipolato senza
rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni
per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Le famiglie sono definite nel modo seguente:
sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune
l'elemento chimico piu' caratteristico che determina le
loro proprieta'. Il nome della famiglia e' dedotto dal nome
dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come
all'allegato I in base al numero atomico dell'elemento
chimico (da 001 a 103);
sostanze organiche che hanno in comune il gruppo
funzionale piu' caratteristico che determina le loro
proprieta'.
Il nome della famiglia e' dedotto dal nome del gruppo
funzionale.
Queste famiglie sono numerate in base al numero
convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).
In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che
raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche
specifiche.

2. Determinazione del nome generico.

Principi generali
La determinazione del nome generico avviene secondo la
seguente procedura generale, in due tappe consecutive:
i) identificazione dei gruppi funzionali e degli
elementi chimici presenti nella molecola;
ii) presa in considerazione dei gruppi funzionali e
degli elementi chimici piu' significativi.
I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in
considerazione sono i nomi delle famiglie e delle
sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco
non ha tuttavia carattere esclusivo.

3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in
sottofamiglie.

====================================================================
Numero della famiglia Famiglie Sottofamiglie
allegato III del
decreto ministeriale
11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti ==================================================================== 001 Componenti dell'idrogeno
Idruri -------------------------------------------------------------------- 002 Composti dell'elio -------------------------------------------------------------------- 003 Composti del litio -------------------------------------------------------------------- 004 Composti del berillio -------------------------------------------------------------------- 005 Composti del boro
Borani
Borati -------------------------------------------------------------------- 006 Composti del carbone
Carbammati
Composti inorganici del
carbone
Sali dell'acido cianidrico
Urea e derivati -------------------------------------------------------------------- 007 Composti dell'azoto
Composti di ammonio
quaternario
Composti acidi dell'azoto
Nitrati
Nitriti -------------------------------------------------------------------- 008 Composti dell'ossigeno -------------------------------------------------------------------- 009 Composti del fluoro
Fluoruri inorganici -------------------------------------------------------------------- 010 Composti del neon -------------------------------------------------------------------- 011 Composti del sodio -------------------------------------------------------------------- 012 Composti del magnesio
Derivati organometallici
del magnesio -------------------------------------------------------------------- 013 Composti dell'alluminio
Derivati organometallici
dell'alluminio -------------------------------------------------------------------- 014 Composti del silicio
Siliconi
Silicati -------------------------------------------------------------------- 015 Composti del fosforo
Composti acidi del fosforo
Composti del fosfonio
Esteri fosforici
Fostati
Fosfiti
Fosforamidi e derivati -------------------------------------------------------------------- 016 Composti dello zolfo
Composti acidi dello zolfo
Mercaptani
Solfati
Solfiti -------------------------------------------------------------------- 017 Composti del cloro
Clorati
Perclorati -------------------------------------------------------------------- 018 Composti dell'argon -------------------------------------------------------------------- 019 Composti del potassio -------------------------------------------------------------------- 020 Composti del calcio -------------------------------------------------------------------- 021 Composti dello scandio -------------------------------------------------------------------- 022 Composti del titanio -------------------------------------------------------------------- 023 Composti del vanadio -------------------------------------------------------------------- 024 Composti del cromo
Composti del cromo IV
(cromati) -------------------------------------------------------------------- 025 Composti del manganese -------------------------------------------------------------------- 026 Composti del ferro -------------------------------------------------------------------- 027 Composti del cobalto -------------------------------------------------------------------- 028 Composti del nichel -------------------------------------------------------------------- 029 Composti del rame -------------------------------------------------------------------- 030 Composti dello zinco
Derivati organometallici
dello zinco -------------------------------------------------------------------- 031 Composti del gallio -------------------------------------------------------------------- 032 Composti del germanio -------------------------------------------------------------------- 033 Composti dell'arsenico -------------------------------------------------------------------- 034 Composti del selenio -------------------------------------------------------------------- 035 Composti del bromo -------------------------------------------------------------------- 036 Composti del cripton -------------------------------------------------------------------- 037 Composti del rubinio -------------------------------------------------------------------- 038 Composti dello stronzio -------------------------------------------------------------------- 039 Composti dell'ittrio -------------------------------------------------------------------- 040 Composti dello zirconio -------------------------------------------------------------------- 041 Composti del niobio -------------------------------------------------------------------- 042 Composti del molibdeno -------------------------------------------------------------------- 043 Composti del tecnezio -------------------------------------------------------------------- 044 Composti del rutenio -------------------------------------------------------------------- 045 Composti del rodio -------------------------------------------------------------------- 046 Composti del palladio -------------------------------------------------------------------- 047 Composti dell'argento -------------------------------------------------------------------- 048 Composti del cadmio -------------------------------------------------------------------- 049 Composti dell'indio -------------------------------------------------------------------- 050 Composti dello stagno
Derivati organometallici
dello stagno -------------------------------------------------------------------- 051 Composti dell'antimonio -------------------------------------------------------------------- 052 Composti del tellurio -------------------------------------------------------------------- 053 Composti dello iodio -------------------------------------------------------------------- 054 Composti dello xeno -------------------------------------------------------------------- 055 Composti del cesio -------------------------------------------------------------------- 056 Composti del bario -------------------------------------------------------------------- 057 Composti del lantanio -------------------------------------------------------------------- 058 Composti del cerio -------------------------------------------------------------------- 059 Composti del praseodimio -------------------------------------------------------------------- 060 Composti del neodimio -------------------------------------------------------------------- 061 Composti del promezio -------------------------------------------------------------------- 062 Composti del samario -------------------------------------------------------------------- 063 Composti dell'europio -------------------------------------------------------------------- 064 Composti del gadolinio -------------------------------------------------------------------- 065 Composti del terbio -------------------------------------------------------------------- 066 Composti del disprosio -------------------------------------------------------------------- 067 Composti dell'olmio -------------------------------------------------------------------- 068 Composti dell'erbio -------------------------------------------------------------------- 069 Composti del tulio -------------------------------------------------------------------- 070 Composti dell'itterbio -------------------------------------------------------------------- 071 Composti del lutezio -------------------------------------------------------------------- 072 Composti dell'afnio -------------------------------------------------------------------- 073 Composti del tantalio -------------------------------------------------------------------- 074 Composti del tungsteno -------------------------------------------------------------------- 075 Composti del renio -------------------------------------------------------------------- 076 Composti dell'osmio -------------------------------------------------------------------- 077 Composti dell'indio -------------------------------------------------------------------- 078 Composti del platino -------------------------------------------------------------------- 079 Composti dell'oro -------------------------------------------------------------------- 080 Composti del mercurio
Derivati organometallici
del mercurio -------------------------------------------------------------------- 081 Composti del tallio -------------------------------------------------------------------- 082 Composti del piombo
Derivati organometallici
del piombo -------------------------------------------------------------------- 083 Composti del bismuto -------------------------------------------------------------------- 084 Composti del polonio -------------------------------------------------------------------- 085 Composti dell'astato -------------------------------------------------------------------- 086 Composti del radon -------------------------------------------------------------------- 087 Composti del francio -------------------------------------------------------------------- 088 Composti del radio -------------------------------------------------------------------- 089 Composti dell'attinio -------------------------------------------------------------------- 090 Composti del torio -------------------------------------------------------------------- 091 Composti del protoattinio -------------------------------------------------------------------- 092 Composti dell'uranio -------------------------------------------------------------------- 093 Composti del nettunio -------------------------------------------------------------------- 094 Composti del plutonio -------------------------------------------------------------------- 095 Composti dell'americio -------------------------------------------------------------------- 096 Composti del curio -------------------------------------------------------------------- 097 Composti del berkelio -------------------------------------------------------------------- 098 Composti del californio -------------------------------------------------------------------- 099 Composti dell'einsteinio -------------------------------------------------------------------- 100 Composti del fermio -------------------------------------------------------------------- 101 Composti del mendelevio -------------------------------------------------------------------- 102 Composti del nobelio -------------------------------------------------------------------- 103 Composti del laurenzio -------------------------------------------------------------------- 601 Idrocarburi
Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi aliciclici
Idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) -------------------------------------------------------------------- 602 Idrocarburi alogenati (*)
Idrocarburi alifatici
alogenati (*)
Idrocarburi aromatici
alogenati (*)
Idrocarburi aliciclici
alogenati (*)

(*) Da precisare secondo la
famiglia corrispondente
all'ologeno -------------------------------------------------------------------- 603 Alcoli e derivati
Alcoli alifatici
Alcoli aromatici
Alcoli aliciclici
Alcanolamine
Derivati epossidici
Eteri
Glicoli eteri
Glicoli e polioli -------------------------------------------------------------------- 604 Fenoli e derivati
Derivati alogenati (*)
dei fenoli

(*) Da precisare secondo la
famiglia corrispondente
all'alogeno. -------------------------------------------------------------------- 605 Aldeidi e derivati
Aldeidi alifatiche
Aldeidi aromatiche
Aldeidi alicicliche
Acetali alifatici
Acetali aromatici
Acetali aliciclici -------------------------------------------------------------------- 606 Chetoni e derivati
Chetoni alifatici
Chetoni aromatici (*)
Chetoni aliciclici

(*) Compresi i chinoni -------------------------------------------------------------------- 607 Acidi organici e derivati
Acidi alifatici
Acidi alifatici alogenati (*)
Acidi aromatici
Acidi aromatici alogenati (*)
Acidi aliciclici
Acidi aliciclici alogenati (*)
Anidridi di acido alifatico
Anidridi di acido alifatico
alogenato (*)
Anidridi di acido aromatico
Anidridi di acido aromatico
alogenato (*)
Anidridi di acido aliciclico
Anidridi di acido aliciclico
alogenato (*)
Sali di acido alifatico
Sali di acido alifatico
alogenato (*)
Sali di acido aromatico
Sali di acido aromatico
alogenato (*)
Sali di acido aliciclico
Sali di acido aliciclico
alogenato (*)
Esteri di acido alifatico
Esteri di acido alifatico
alogenato (*)
Esteri di acido aromatico
Esteri di acido aromatico
alogenato (*)
Esteri di acido aliciclico
Esteri di acido aliciclico
alogenato (*)
Acrilati
Metacrilati
Lattoni
Alogenuri d'acile

(*) Da precisare secondo la
famiglia corrispondente
all'alogeno. -------------------------------------------------------------------- 608 Nitrili e derivati -------------------------------------------------------------------- 609 Nitrocomposti -------------------------------------------------------------------- 610 Composti cloronitrati -------------------------------------------------------------------- 611 Azossicomposti e azocomposti -------------------------------------------------------------------- 612 Derivati amminici
Ammine alifatiche e derivati
Ammine alicicliche e derivati
Ammine aromatiche e derivati
Anilina e derivati
Benzidina e derivati -------------------------------------------------------------------- 613 Basi eterocicliche e derivati
Benzimidazolo e derivati
Imidazolo e derivati
Piretrinoidi
Chinolina e derivati
Triazina e derivati
Triazolo e derivati -------------------------------------------------------------------- 614 Glucosidi e alcoloidi
Alcoloidi e derivati
Glucosio e derivati -------------------------------------------------------------------- 615 Cianati e isocianati
Cianati
Isocianati -------------------------------------------------------------------- 616 Ammidi e derivati
Acetammide e derivati
Anilidi -------------------------------------------------------------------- 617 Perossidi organici -------------------------------------------------------------------- 647 Enzimi -------------------------------------------------------------------- 648 Derivati complessi del
carbone
Estratto acido
Estratto alcalino
Olio di antracene
Residuo di estratto di
olio di antracene
Frazione di olio di
antracene
Olio carbolico
Residuo di estratto
di olio carbolico
Liquidi di carbone, estrazione
con solvente liquido
Liquidi di carbone, solventi
per l'estrazione con solvente
liquido
Carbolio
Catrame di carbone
Residuo di estratto di catrame
di carbone fossile
Coke (catrame di carbone), bassa
temperatura, pece di alta
temperatura
Coke (catrame di carbone), pece
di alta temperatura
Coke (catrame di carbone), mista
pece di carbone alta temperatura
Benzolo grezzo
Fenoli grezzi
Basi di catrame grezze
Basi distillate
Fenoli distillati
Distillati
Distillati (carbone), estrazione
con solvente liquido, primaria
Distillati (carbone), idrocracking
di estrazione con solvente
Distillati (carbone), frazione
intermedia idrogenata di
idrocracking
di estrazione con solvente
Residui di estrazione (carbone),
catrame di carbone a bassa
temperatura
alcalino
Olio fresco
Combustibili, diesel, estrazione
del carbone con solvente, di
idrocracking
idrogenati
Combustibili per aerei a reazione,
estrazione del carbone con
solvente, d'idrocracking
idrogenati
Benzina, estrazione del carbone
con solvente, nafta di idro-
cracking
Prodotti di trattamento termico
Olio di antracene pesante
Ridistillati di olio di antracene
pesante
Olio leggero
Olio leggero lavato, altobollente
Olio leggero lavato, mediobollente
Olio leggero lavato, bassobollente
Ridistillati di olio leggero,
altobollenti
Ridistillati di olio leggero,
mediobollenti
Ridistillati di olio leggero,
bassobollenti
Olio metilnaftalenico
Residuo di estratto di olio di
metilnaftalene
Nafta (carbone) estrazione con
solvente di idrocracking
Olio naftalenico
Residuo di estratto di olio
naftalenico
Olio naftalenico ridistillato
Pece
Ridistillati di pece
Residui peciosi trattasi termi-
camente
Pece ossidata
Prodotti di pirolisi
Ridistillati
Residui (carbone), estrazione
con solvente liquido
Catrame, carbone bruno
Catrame, carbone bruno,
bassa temperatura
Olio di catrame, altobollente
Olio di catrame, mediobollente
Olio lavaggio gas
Residuo di estratto di olio
lavaggio gas
Olio lavaggio ridistillato -------------------------------------------------------------------- 649 Derivati complessi del petrolio
Petrolio grezzo
Gas di petrolio
Nafta con basso punto di
ebollizione
Nafta modificata con basso
punto di ebollizione
Nafta di cracking catalitico
con basso punto di ebollizione
Nafta di reforming catalitico
con basso punto di ebollizione
Nafta di cracking termico con
basso punto di ebollizione
Nafta di "hydrotreating" con
basso punto di ebollizione
Nafta con basso punto di ebol-
lizione non specificata
Cherosene ottenuto per via
diretta
Cherosene non specificato
Gasolio da cracking
Gasolio non specificato --------------------------------------------------------------------

Omissis".

- Si riporta il testo dell'allegato VII, parte A, con le modifiche
apportate dal decreto qui pubblicato:

"ALLEGATO VII

Parte A
Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini
di cui all'art. 9, comma 4, lettera c)
Ai fini dell'etichettatura del preparato, il
responsabile dell'immissione sul mercato deve rispettare le
seguenti condizioni:
1. per i preparati classificati T(elevato +), T, X(base
n), in base all'articolo 5 si devono prendere in
considerazione unicamente le sostanze T(elevato +), T,
X(base n) presenti in concentrazione pari o superiore al
limite rispettivo piu' basso (limite X(base n)) fissato per
ciascuna di esse all'allegato I, del decreto ministeriale
28 aprile 1997 del Ministro della sanita' e successivi
aggiornamenti o, in mancanza, allegato I, parte B, del
presente decreto;
2. per i preparati classificati C, in base all'articolo
5, si devono prendere in considerazione unicamente le
sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al
limite piu' basso (limite X(base i)) fissato all'allegato I
del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della
sanita' e successivi aggiornamenti o, in mancanza,
all'allegato I, parte B, del predetto decreto;
3. deve figurare in etichetta il nome delle sostanze che
hanno portato a classificare il preparato in una o piu'
delle sottoindicate categorie di pericolo:
a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3;
b) mutageno categoria 1, 2 o 3;
c) tossico per il ciclo riproduttivo categorie 1, 2 o 3;
d) molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non
letali dopo un'unica esposizione;
e) tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo
esposizione ripetuta o prolungata;
f) sensibilizzante.

4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi
sostanza che abbia portato a classificare il preparato in
una o piu' delle categorie di pericolo seguenti, a meno che
la sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti
1, 2 e 3:
c) esplosivo;
d) comburente;
e) estremamente infiammabile;
f) facilmente infiammabile;
g) infiammabile;
h) irritante;
i) pericoloso per l'ambiente.

5. in linea generale, in massimo di quattro nomi chimici
e' sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente
responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno
portato alla classificazione ed alla scelta delle
corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono
risultare necessari piu' di quattro nomi chimici.
6. laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere
ad una delle denominazioni di cui all'allegato I del
decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, e
successivi aggiornamenti, o ad una nomenclatura chimica
riconosciuta a livello internazionale, qualora la
corrispondente denominazione non figuri ancora in tale
allegato.".



 
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