Gazzetta n. 259 del 4 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 ottobre 2004
Estensione alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle disposizioni, di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalita' di gestione della Tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
Visto il comma 1 dell'art. 2 del citato decreto 30 giugno 2004, il quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;
Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici almeno novanta giorni prima della data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50;
Visto l'art. 2 del decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50;
Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la trasmissione delle informazioni da parte degli enti che le detengono deve essere effettuata, con riferimento alla data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50:
i) almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
ii) almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti, iscritti ai servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti (STP) da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
iii) almeno sessanta giorni prima, la trasmissione delle anagrafiche dei direttori delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unita' sanitarie locali;
iv) almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
Decreta:
Art. 1.
Programma di applicazione
1. Il programma di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, e' integrato con le seguenti regioni:

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Regione | Data attivazione =====================================================================
Umbria | novembre 2004
Emilia-Romagna | gennaio 2005
Veneto | febbraio 2005
Lazio | marzo 2005

2. Con successivi decreti sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.
3. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, al decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con la possibilita' di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti previsti dagli stessi decreti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2004
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro della salute
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