Gazzetta n. 259 del 4 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 ottobre 2004
Notifica obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia congenita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 196/03 - testo unico recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, la parte IIª, titolo V° sul «Trattamento dei dati personali in ambito sanitario»;
Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V°, parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, concernente l'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1986, con il quale la rosolia congenita e' stata inserita nell'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il sistema informativo delle malattie infettive e diffusive e, in particolare, le peculiari modalita' di notifica delle malattie infettive comprese nella classe IIIª;
Riconosciuta la necessita' di integrare l'elenco, contenuto nel suddetto decreto, delle malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria, mediante il re-inserimento della rosolia congenita e l'inserimento della infezione da virus della rosolia in gravidanza;
Considerato l'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano relativo al «Piano per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita», sottoscritto in data 13 novembre 2003 e, in particolare, i punti 6.2 e 6.2.2, in cui viene sottolineata, rispettivamente, la necessita' di includere l'infezione da virus della rosolia in gravidanza e la rosolia congenita tra le malattie per cui e' prevista la notifica obbligatoria di con le modalita' previste per la classe IIIª del decreto ministeriale 15 dicembre 1990;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 14 settembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. All'elenco delle malattie di cui alla classe IIIª del decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sono aggiunte la sindrome/infezione da rosolia congenita e l'infezione da virus della rosolia in gravidanza.
2. La relativa notifica andra' eseguita secondo le modalita' specifiche descritte nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando rispettivamente le schede epidemiologiche di cui agli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti in una base di dati dal Ministero della salute. La gestione della base di dati e la classificazione dei casi sono affidate al Ministero della salute.
3. Con cadenza annuale il Ministero della salute assicura un ritorno di informazione sull'andamento delle segnalazioni di sindrome/infezione da rosolia congenita.
4. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio della diagnosi della sindrome/infezione da rosolia congenita.
5. Le regioni e province autonome individuano ed accreditano il/i Centro/i di riferimento regionale o interregionali per la conferma diagnostica della infezione/sindrome da rosolia congenita. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio, secondo le funzioni identificate nell'Accordo del 13 novembre 2003, al punto 8.3.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore dal 1° gennaio 2005.
Roma, 14 ottobre 2004
Il Ministro: Sirchia
 
Allegato 1
MODALITA' DI NOTIFICA DELLA SINDROME/INFEZIONE
DA ROSOLIA CONGENITA E DELLA INFEZIONE DA ROSOLIA IN GRAVIDANZA.
Per la segnalazione dei casi di sindrome/infezione da rosolia congenita e della infezione da rosolia in gravidanza deve essere osservato il seguente flusso informativo.
1) Il medico che ha osservato il caso o ha posto il sospetto di sindrome/infezione da rosolia congenita e di infezione da rosolia in gravidanza deve segnalarlo, entro due giorni:
all'Azienda sanitaria locale in cui e' stato avanzato il sospetto diagnostico.
2) L'Azienda sanitaria locale competente, con la collaborazione del medico segnalatore, cura l'indagine epidemiologica e la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle schede di notifica, di cui all'allegato 2 ed all'allegato 3.
3) L'Azienda sanitaria locale competente invia le suddette schede all'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma.
4) L'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma invia le schede di notifica di sindrome/infezione da rosolia congenita e di infezione da virus della rosolia in gravidanza, con cadenza mensile a:
Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio V - Viale della civilta' romana, 7, 00144 Roma, fax 06/59943096 - posta elettronica: dpv.oemi@sanita.it
Istituto superiore di sanita' - Centro nazionale epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, reparto malattie infettive - Viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, fax 06/44232444 - posta elettronica: simi@iss.it
L'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma invia riepiloghi mensili per provincia, sesso ed eta' a Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e all'ISTAT.
5) Il Ministero della salute assicura il ritorno periodico dell'informazione sull'andamento della rosolia congenita.
 
Allegato 2

----> Vedere allegato alle pagg. 13 - 14 - 15 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato alle pagg. 16 - 17 - 18 <----
 
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