Gazzetta n. 259 del 4 novembre 2004 (vai al sommario)
PARLAMENTO NAZIONALE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA
COMUNICATO
Modifiche al Regolamento per l'accesso radiotelevisivo.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 20 ottobre 2004 ha deliberato le seguenti modifiche al Regolamento per l'accesso radiotelevisivo;
All'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Ciascun soggetto avente titolo puo' presentare non piu' di una domanda ogni tre mesi per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo. Con riferimento in particolare alle trasmissioni o alle iniziative proposte concernenti temi di carattere prevalentemente politico o di attualita' politica o sindacale, la Sottocommissione permanente per l'accesso ha la facolta' di escludere le richieste che provengano da soggetti aventi collegamento organico con soggetti che hanno gia' presentato richiesta nei tre mesi precedenti, o che comunque risultino dirette ad aggirare il divieto di presentazione di piu' domande nell'arco di tre mesi da parte di uno stesso soggetto. In ogni caso non possono essere mandate in onda trasmissioni recanti dichiarazioni, interviste, o che illustrino l'attivita' di esponenti politici che abbiano gia' partecipato ai programmi dell'accesso nei tre mesi precedenti.
All'articolo 3, al comma 5 alla lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole: «,garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attivita' presentino comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo restando il divieto, ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell'accesso a fini di pubblicita' commerciale».
Dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
d-bis) tenere conto dell'effettiva rilevanza nazionale degli organismi richiedenti e delle tematiche da essi proposte, invitandoli se del caso ad indirizzare le loro richieste di partecipazione alle competenti sedi dell'accesso regionale.
All'articolo 4, al comma 3, e' soppressa la lettera b).
Al comma 3 e' soppressa la lettera e).
All'articolo 5, al comma 1 dopo le parole «a registrare e trasmettere» sono inserite le seguenti: «,valutando anche l'opportunita' tecnica e comunicativa di utilizzare materiale registrato fornito dal soggetto richiedente,».
 
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