Gazzetta n. 259 del 4 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 ottobre 2004
Riconoscimento, al sig. Simionato Graziano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. l15 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Simionato Graziano, nato il 10 settembre 1966 a Venezia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell"art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal d. lgs. n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciatogli in data 8 maggio 2003 dal «Ilustre collegio de Abogados» di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' «Alma Mater studiorum» di Bologna il 19 dicembre 1996, omologato in Spagna nell'aprile 2003;
Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal decreto legislativo n. 277/03, sopra indicato;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2004;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Simionato Graziano, nato il 10 settembre 1966 a Venezia (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 ottobre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le 9 sopra indicate nell'art. 2 del presente decreto, oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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