Gazzetta n. 258 del 3 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 29 luglio 2004
Definizione delle dotazioni organiche dell'Arsenale militare di Messina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), che conferisce delega al Governo volta a procedere alla ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 concernenti il reimpiego del personale civile, conseguente ai processi di ristrutturazione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 79 del 4 aprile 1998;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 8 e 9, che recano le norme generali sulle agenzie, nonche' l'art. 22, che istituisce l'Agenzia industrie difesa (A.I.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'A.I.D. e, in particolare, l'art. 13, che al comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della difesa la determinazione dell'organico definitivo dell'Agenzia stessa;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2001 (registro n. 13, foglio n. 271), con il quale, tra l'altro, e' stato affidato alla gestione dell'A.I.D. l'Arsenale militare di Messina e disposto il suo accorpamento con l'Arsenale militare di La Maddalena in un'unica unita' produttiva;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente l'approvazione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'A.I.D.;
Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2003, con cui e' stato approvato il programma di attivita' su base triennale (Piano industriale 2003-2005) e piano di attivita' operativo 2003 e bilancio di previsione;
Vista la proposta di organico del personale civile dell'Arsenale militare di Messina avanzata dall'A.I.D., secondo la struttura organizzativa e le professionalita' riportate nel suddetto piano industriale 2003-2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera l), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000;
Visto l'accordo sottoscritto dall'A.I.D. e dalle organizzazioni sindacali C.I.S.L., U.I.L. e CONFSAL U.N.S.A./S.I.A.D. in data 4 febbraio 2004, che fissa l'organico del personale civile dell'Arsenale militare di Messina in trecentoquaranta unita', a fronte delle trecento unita' riportate nel suddetto piano industriale 2003-2005;
Vista la sentenza n. 08921/2002 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato i commi 1 e 5 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, concernenti, rispettivamente, l'inquadramento d'ufficio, in via provvisoria, di tutto il personale civile della difesa in ser-vizio presso le unita' alla data del rispettivo passaggio nell'A.I.D. e la restituzione al Ministero della difesa del personale che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo;
Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 10 luglio 2002 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali, sul reimpiego del personale civile eccedente le esigenze dell'A.I.D.;
Visto l'ulteriore protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 dicembre 2003 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali, che conferma i criteri di reimpiego del personale eccedente le esigenze dell'A.I.D. e detta specifiche garanzie nei confronti del suddetto personale;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la proposta del direttore generale dell'A.I.D. di non procedere al programma di accorpamento dell'Arsenale militare di Messina e dell'Arsenale militare di La Maddalena, gia' disposto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001, in quanto ritenuto non piu' conveniente;
Considerati a mente del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di reimpiego del personale non inquadrato nell'A.I.D.;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organico definitivo del personale civile dell'Arsenale militare di Messina e' determinato in trecentoquaranta unita' lavorative. La ripartizione di tali unita', secondo le professionalita' riportate nel piano industriale 2003-2005, nonche' secondo quelle da individuare, per la parte di organico eccedente il suddetto piano, in modo da mantenere inalterato il rapporto numerico tra il personale diretto e quello indiretto, viene stabilita in sede locale in apposita concertazione, applicando l'art. 6, comma 4, lettera g), del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, citato in premessa, nonche' tenendo presenti i principi enunciati nel piano industriale.
2. Dopo la definizione del programma delle riconversioni professionali e la loro attuazione da parte dell'Amministrazione difesa sulla base della richiamata struttura organizzativa, sono individuate le unita' di personale da trasferire nell'A.I.D., nei cui ruoli vengono inquadrate, nonche' di quelle risultanti in esubero.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto degli inquadramenti nella consistenza organica dell'A.I.D. di cui al periodo precedente, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa.
3. I successivi adeguamenti professionali ed organizzativi dell'Arsenale militare di Messina sono stabiliti dal direttore generale dell'A.I.D. in relazione alle effettive esigenze, secondo i piani di attivita' ed in coerenza con i criteri di gestione economica.
 
Art. 2.
1. Il personale che non ha ottenuto l'inquadramento nell'A.I.D. rimane nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa e viene sottoposto, prioritariamente, alla procedura di reimpiego nella stessa Amministrazione, ovvero al procedimento di transito nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche. Tali procedure hanno inizio contestualmente a quella di inquadramento del personale trasferito nell'A.I.D. e sono portate a termine nel piu' breve tempo possibile, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa contrattuale ed i contenuti dei protocolli d'intesa citati in premessa.
2. L'onere finanziario relativo al personale di cui al comma 1 e' a carico dell'Amministrazione della difesa.
 
Art. 3.
1. L'art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, citato in premessa, e' abrogato.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo della Corte dei conti.
Roma, 29 luglio 2004
Il Ministro: Martino Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004 Ministeri istituzionali Difesa, registro n. 9, foglio n. 302
 
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