Gazzetta n. 258 del 3 novembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004 |
Scioglimento del consiglio comunale di Venafro. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Venafro (Isernia) ed il sindaco nella persona del dott. Enzo Bianchi; Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Isernia in data 21 novembre 2003, confermata dalla Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 14199 del 13 luglio 2004, il predetto amministratore e' stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) e' sciolto. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2004 CIAMPI Pisanu, Ministro dell'interno |
| Allegato Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Enzo Bianchi. Successivamente, con sentenza del tribunale di Isernia del 21 novembre 2003, confermata dalla sentenza della Corte suprema di cassazione n. 14199 del 13 luglio 2004, il suddetto amministratore e' stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di incompatibilita' ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia). Roma, 9 ottobre 2004 Il Ministro dell'interno: Pisanu |
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