Gazzetta n. 258 del 3 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 ottobre 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 6 luglio 2001, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 6 agosto 2004, protocollo n. 65450; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, gia' prorogata con decreto 7 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 30 novembre 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2004 Il direttore generale: Abate |
|
|
|