Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 ottobre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Claudet Jessica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'articolo 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Claudet Jessica, nata a Ginevra (Svizzera) il 29 luglio 1979, cittadina italo-svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «Licence en Psychologie» conseguito presso l'Universita' di Ginevra nell'ottobre 2002;
Considerato che ha conseguito nel febbraio 2003 il titolo di «psicologa FSP» rilasciato dalla Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi;
Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 gennaio 2004, 27 aprile 2004 e 8 luglio 2004;
Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
Visto l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Articolo 1.
Alla sig.ra Claudet Jessica, nata a Ginevra (Svizzera) il 29 luglio 1979, cittadina italo-svizzera, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Articolo 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Articolo 3.
La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie:
1) psicologia dinamica;
2) psicologia clinica;
3) principi di deontologia professionale.
Roma, 13 ottobre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente articolo 3. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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