Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
DECRETO RETTORALE 7 ottobre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 6 «Autonomia delle universita» e l'articolo 16 «Universita»;
Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei» e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 «Regolamento recante disposizioni sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, assunta nella seduta congiunta del 18 giugno 2004, relativa alla revisione dello statuto promossa dal rettore ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dello statuto di Ateneo;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, universita' e ricerca del 30 luglio 2004 relativo all'esame della citata proposta di modifica dello statuto di questa Universita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 9 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, assunta nella seduta congiunta del 16 settembre 2004, con la quale gli articoli 10, comma 3, 23, comma 5 e 25, comma 1 dello statuto di Ateneo, come riportati nel testo deliberato nella citata seduta congiunta del 18 giugno 2004, sono stati conformati alle osservazioni formulate con il predetto decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca del 30 luglio 2004;
Considerato che con la citata deliberazione del 16 settembre 2004 e' stata altresi' conferita la delega al rettore a provvedere ai necessari aggiustamenti e alla conseguente nuova numerazione degli articoli dello statuto di Ateneo risultante a seguito delle modificazioni apportate;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo necessario per l'emanazione della modifica dello statuto di questa Universita';
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato:
Articolo 2 (Istituzione e fini):
comma 3:
dopo la parola «Universita',» si aggiunge la frase «fondandosi sui principi dell'autonomia statutaria e regolamentare, in una prospettiva anche di internazionalizzazione degli studi»;
comma 4:
dopo la parola «opera» si aggiungono «le parole di S. Bernardo».
Articolo 3 (Commissione «Etica per la conoscenza scientifica e tecnologica»):
comma 1:
la parola «quadriennale» viene sostituita con «triennale».
Articolo 4 (Ricerca):
dopo il comma 2 si aggiunge il seguente comma 2 bis:
«Le invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.»;
comma 3:
il comma e' cosi' sostituito: «La valutazione della didattica, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativo-gestionale nonche' delle attivita' e dei risultati della ricerca e' riservata ai competenti organismi istituiti presso l'Ateneo, nonche' agli organismi di valutazione nazionale e internazionale.»
Articolo 5 (Didattica):
comma 2:
dopo la parola «quelle» si aggiunge «dell'orientamento e»;
comma 3: abrogato.
Articolo 6 (Diritto allo studio. Attivita' culturali e sportive):
comma 1:
il terzo periodo e' sostituito da: «Assicura che siano perseguiti gli obiettivi della formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attivita' integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. Si impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilita' nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.».
Articolo 7 (Rapporti con l'esterno):
comma 1:
dopo la parola «statuto,» si aggiungono «in vista del conseguimento, anche mediante la realizzazione di eventuali strutture apposite, di obiettivi di eccellenza nelle attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca,».
Articolo 8 (Definizioni):
comma 1, lettera c):
le parole «di diploma, delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca» sono sostituite da «di laurea specialistica, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.».
Articolo 9 (Organi):
comma 1:
dopo le parole «revisori dei conti» si aggiunge «, il nucleo di valutazione, la commissione ricerca scientifica, il collegio dei direttori di dipartimento»;
Articolo 10 (Rettore):
comma 1:
lettera a): dopo le parole «senato accademico» si aggiunge la virgola eliminando la congiunzione «e»; dopo le parole «consiglio di amministrazione» si aggiunge «e la consulta territoriale,»;
lettera d): le parole «all'inizio di ogni anno accademico la relazione sullo stato dell'Ateneo» sono sostituite da «nel corso di ogni anno accademico le relazioni sullo stato e la programmazione dell'Ateneo in accompagnamento al bilancio di previsione e al consuntivo»;
lettera e): le parole «quali membri del consiglio di amministrazione dell'A.DI.S.U.» sono sostituite da «nell'Ente al diritto allo studio cosi' come previsto dalla vigente normativa»;
lettera f): prima della parola «integrare» si aggiungono le parole «presiedere e»; la parola «decentrata» viene sostituita da «di contrattazione integrativa di Ateneo»;
comma 3:
le frasi «L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Il valore del voto espresso dai soli ricercatori non confermati e' pari ad 1/10. Il valore del voto espresso dal personale tecnico-amministrativo e' pari ad 1/10.»
sono sostituite con le seguenti:
«L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori e alle figure ad essi equiparate dalla legge, al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione nonche' al presidente del senato degli studenti. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo e' pari al 14% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unita'.»;
le parole «una volta «consecutiva» sono sostituite da «due volte consecutive.»;
comma 6:
le parole «universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite da «istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
comma 7: abrogato.
Articolo 11 (Senato accademico):
comma 2:
lettera f): dopo la parola «finanziarie» si aggiunge la seguente frase «, sentita, per quanto di competenza, la commissione ricerca scientifica»;
comma 5:
dopo la lettera b), si aggiunge la lettera b1): «il presidente del collegio di cui all'art. 31bis del presente statuto»;
lettera d): le parole «gli assistenti del ruolo ad esaurimento» sono sostituite da «le figure a essi equiparati dalla legge»;
comma 8: abrogato.
Articolo 12 (Consiglio di Amministrazione):
comma 2:
lettera b): le parole «di previsione nonche' il conto consuntivo» sono sostituite da «preventivo di Ateneo e le relative variazioni nonche' il conto consuntivo, secondo i procedimenti contemplati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita»;
lettera c): abrogato;
lettera d): le parole «fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa attribuiti ai dirigenti» sono sostituite da «nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita»;
lettera h): dopo la parola «amministrativo» si aggiunge «su proposta del rettore»;
lettera m): abrogato;
lettera p): la parola «vincolante» e' sostituita da «obbligatorio»;
le parole «per le materie di propria competenza» sono sostituite da «per quanto attiene agli aspetti amministrativo-gestionali»;
lettera q): dopo la parola «amministrative» si aggiungono «di competenza degli organi di controllo»;
lettera r): dopo la parola «statuto» si aggiungono «nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilita' ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.»;
comma 3:
lettera f): la parola «dei» e' sostituita da «tra i»; dopo la parola «universitari» si aggiunge «e le figure a essi equiparati dalla legge.
comma 6: abrogato.
Articolo 13 (Collegio dei revisori dei conti):
comma 1:
le parole «da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con questo Ateneo, uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e uno designato dalla Corte dei conti tra i propri magistrati, che ne assume la presidenza.»
sono sostituite da:
«di tre membri effettivi e due membri supplenti, designati dal senato accademico, su proposta del rettore, in conformita' delle discipline vigenti. Non possono far parte del collegio coloro che abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'ateneo. Almeno due membri effettivi e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti».
comma 4: abrogato.
Articolo 13-bis (Nucleo di valutazione):
dopo l'articolo 13 si aggiunge il seguente art. 13 bis quale ex art. 43 modificato come segue:
comma 1:
le parole «la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, la produttivita' della ricerca e della didattica secondo le modalita' e con i poteri regolati dalla legge.»
sono sostituite da
«il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.»;
comma 2:
il comma «I componenti del nucleo di valutazione sono scelti tenendo conto delle diverse competenze nell'universita'. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.»
e' sostituito dal seguente:
«Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.»
comma 3: abrogato;
comma 4:
la parola «precedente» e' sostituita da «1»;
le parole «e alla nomina dei responsabili delle singole sezioni» vengono cassate;
comma 5:
dopo la parola «amministrativi,» si aggiungono «nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza,».
Articolo 13-ter (Commissione ricerca scientifica di Ateneo):
dopo l'articolo 13-bis si aggiunge il seguente articolo 13-ter con i commi 1 e 2:
«1. E' istituita la commissione ricerca scientifica di Ateneo. Essa svolge compiti istruttori, consultivi e propositivi nei confronti degli organi di governo per quanto attiene agli indirizzi generali della ricerca di Ateneo. Formula inoltre proposte riguardanti la distribuzione di fondi e l'assegnazione di borse e assegni post-lauream.
2. Nella commissione sono rappresentate in modo equilibrato le diverse categorie e componenti scientifiche dell'Ateneo. Le modalita' di elezione e il numero dei componenti sono determinati dal regolamento generale di Ateneo.».
Articolo 13-quater (Consulta territoriale e delle professioni):
Dopo l'articolo 13-ter si aggiunge il seguente articolo 13-quater con i commi 1, 2 e 3:
«1. L'Universita' promuove la costituzione di una Consulta territoriale e delle professioni rivolta ai responsabili degli enti territoriali, degli organismi culturali e scientifici, delle fondazioni, delle rappresentanze professionali e di categoria, del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, delle rappresentanze studentesche.
2. La Consulta propone e assume iniziative in relazione alle attivita' istituzionali - scientifiche, didattiche e culturali - dell'Universita' e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo, affrontando ogni altro problema di comune interesse.
3. La Consulta si riunisce di norma almeno una volta all'anno e puo' deliberare l'attivazione di articolazioni interne e di modalita' organizzative funzionali alle esigenze. La presidenza della Consulta e' assunta dal rettore o da un suo delegato.».
Art. 14 (Comitato pari opportunita):
prima del comma 1, si aggiunge il seguente comma 01:
«L'Universita' finanzia nell'ambito delle disponibilita' di bilancio e in attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', programmi di azioni dirette a conciliare la vita professionale e la vita familiare dei propri dipendenti.».
Art. 15 (Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti):
comma 4:
la frase «due rappresentanti degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche all'interno dei consigli di facolta';» e' sostituita da «un rappresentante degli studenti designato dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di facolta';».
la parola «collegiali» e' sostituita da «di governo»;
la frase «un numero di studenti pari alla somma delle categorie precedenti in rappresentanza paritaria tra le facolta': la frazione eccedente a maggioranza;» e' sostituta da «due rappresentanti degli studenti eletti in rappresentanza di ciascuna facolta';»
dopo la predetta frase si aggiungono le seguenti:
«un rappresentante dei dottorandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo della Tuscia;
un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli iscritti alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'ateneo della Tuscia.».
Articolo 16 (Difensore degli studenti):
comma 2:
la frase «per un periodo di tre anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi» e' sostituita da «aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
«Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta e ne trasmette copia al rettore e al senato degli studenti.»;
comma 4: abrogato.
Articolo 17 (Il garante):
comma 2:
la frase «per un periodo di tre anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi» viene eliminata;
comma 4: abrogato.
Articolo 19 (Regolamenti di ateneo):
comma 4:
la parola «che» viene eliminata;
dopo la parola «formativa» si aggiungono «gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio»;
la parola «perfezionamento» e' sostituita da «specializzazione;
dopo la parola «integrativi» si aggiunge il punto e la seguente frase «Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il senato degli studenti.»;
comma 5:
le parole «sentito il senato accademico, i dipartimenti e gli istituti» sono sostituite da «sentito il senato accademico e i dipartimenti.»;
comma 6:
le parole «sentito il senato accademico, le facolta', i dipartimenti e gli istituti» sono sostituite da «sentito il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti.».
Articolo 21 (Strutture dell'universita):
comma 1:
la parola «periferiche» e' sostituita da «decentrate»;
comma 2:
la parola «periferiche» e' sostituita da «decentrate»;
Articolo 22 (Strutture didattiche e scientifiche):
comma 1:
le parole «diploma, di laurea, di dottorato, di perfezionamento e di specializzazione» sono sostituite da «laurea, di laurea specialistica, di dottorato, di alta formazione e di specializzazione.»;
le parole «gli istituti» sono sostituite da «i centri interdipartimentali»;
comma 2:
le parole «gli istituti, i centri» sono sostituite da «e i centri».
Articolo 23 (Facolta):
comma 2:
le parole «le commissioni didattiche» sono sostituite da «la commissione didattica»;
dopo il comma 2 si aggiunge il comma 2 bis:
«Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di ateneo, il consiglio di facolta' detta disposizioni sulla organizzazione interna della facolta'.»;
comma 7:
dopo le parole «periodi di alternanza» si aggiunge «secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo».
Articolo 24 (Preside):
comma 4:
dopo la parola «decano» si aggiunge «di prima fascia»;
comma 5: abrogato;
comma 6:
la parola «nomina» e' sostituita da «puo' nominare»;
alla fine del comma si aggiunge il seguente periodo: «In caso di mancata nomina o di assenza del preside vicario, le funzioni sono svolte dal decano di prima fascia della facolta'.».
comma 7: abrogato;
comma 8: abrogato.
Articolo 25 (Consiglio di facolta):
comma 1:
il primo periodo «Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai ricercatori o assistenti di ruolo della facolta' cui essa abbia conferito un incarico d'insegnamento, da 1/10 dei ricercatori non incaricati di insegnamento e comunque in numero non inferiore a due, da un rappresentante del personale tecnico e un rappresentante del personale amministrativo afferenti alla facolta', eletti dalle stesse categorie, da una rappresentanza degli studenti iscritti in misura tale da garantire la percentuale del 15% stabilita dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.»
e' sostituito dal seguente:
«Il consiglio di facolta' e' composto dai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dalle figure ad essi equiparate della facolta', da un rappresentante del personale tecnico e un rappresentante del personale amministrativo afferenti alla facolta', eletti dalle stesse categorie. I regolamenti di facolta' e dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei consigli in conformita' ai principi del regolamento generale di Ateneo.»;
il terzo e il quarto periodo sono eliminati;
comma 3:
le parole «professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori» sono sostituite da «docenti».
Articolo 26 (Commissione didattica di facolta):
comma 1:
le parole «presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta» sono sostituite da «composta oltre che dal preside, che la presiede, o da un suo delegato,».
Articolo 28 (Scuole di specializzazione):
comma 1:
dopo la parola «specializzazione» si aggiungono «previste da specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea».
Articolo 28-bis (Sistema museale di Ateneo):
dopo l'articolo 28 si aggiunge il seguente art. 28-bis:
«E' istituito il Sistema museale di Ateneo (S.M.A.) al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche, artistiche e naturalistiche nell'intento di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonche' di attivita' espositive di sostegno all'attivita' didattica dell'Universita' e delle scuole di ogni ordine. Le modalita' relative all'organizzazione ed al funzionamento del S.M.A. sono determinate dal regolamento generale di Ateneo».
Articolo 30 (Organi di dipartimento):
comma 1:
le parole «la giunta» sono eliminate.
comma 2:
dopo le parole «degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca» si aggiungono «e degli assegnisti di ricerca»:
dopo il comma 2 si aggiunge il seguente comma 2 bis:
«Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del dipartimento e, in particolare, decidono se avvalersi della facolta' di costituire una giunta per coadiuvare il direttore nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti e ne determinano, nel caso, la composizione.»;
comma 3:
il secondo periodo viene eliminato;
il sesto periodo viene eliminato;
comma 4: abrogato;
comma 5: abrogato.
Articolo 31-bis (Collegio dei direttori di dipartimento):
dopo l'articolo 30 si aggiunge il seguente art. 31-bis con i commi 1 e 2:
«1. E' istituito il collegio dei direttori dei dipartimenti e dei centri ad essi assimilati con funzioni consultive e propositive per gli organi di governo dell'Ateneo su questioni attinenti alle realta' dipartimentali salvo quanto gia' di specifica competenza della commissione ricerca scientifica.
2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del collegio dei direttori e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.»
Articolo 32-bis (Sistema bibliotecario):
l'ex art. 38 (Sistema bibliotecario), cambia numerazione e viene inserito dopo l'articolo 32.
Articolo 34 (Principi regolatori dell'attivita' amministrativa):
prima del comma 1 si aggiungono i seguenti comma 01 e 02:
«01. Le attivita' amministrative dell'universita' si informano ai seguenti principi:
a) pubblicita' dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;
b) decentramento delle decisioni e delle responsabilita' ai centri di spesa;
c) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell'ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, secondo quanto prescritto nei commi successivi;
d) annualita', unita', universalita', integrita' e equilibrio finanziario dei bilanci;
e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni strategiche da parte degli organi di governo;
f) individuazione delle responsabilita' individuali nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarita' anche contabile degli atti e verifica della funzionalita' della gestione;
h) predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la scelta concorrenziale dei contraenti.
02. L'attivita' amministrativo-contabile dell'ateneo e' esercitata dai centri di spesa individuati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Gli organi di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.».
Articolo 35 (Organizzazione dell'Universita):
comma 1:
le parole «negli uffici dell'amministrazione centrale e nei centri autonomi di spesa» sono sostituite da «nei centri autonomi di spesa»;
alla fine del comma si aggiunge il seguente periodo «I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.»
comma 2:
dopo la parola «dipendente» si aggiungono «secondo le modalita' previste nel regolamento di amministrazione finanza e contabilita'.».
Articolo 36 (Gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Universita):
comma 1:
le parole «in servizi, sezioni e uffici» sono sostituite e integrate da «in servizi e uffici nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'.»;
comma 2:
il comma «L'istituzione delle divisioni, dei servizi e delle sezioni e la ripartizione delle funzioni tra gli stessi e' stabilita con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo. La costituzione degli uffici e' di competenza del responsabile della divisione»;
e' cosi' sostituito:
«L'istituzione delle divisioni e la ripartizione delle funzioni tra le stesse e' stabilita su proposta del direttore amministrativo, con deliberazione del consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La costituzione dei servizi e degli uffici e' di competenza del responsabile della divisione.»;
comma 3:
Il periodo «La delibera di cui al precedente comma si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e nel presente statuto:»
e' cosi' sostituito:
«L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:»;
Articolo 37 (Centri autonomi di spesa):
abrogato.
Articolo 38 (Sistema bibliotecario):
cambiata numerazione (vedi art. 32 bis).
Articolo 39 (Funzioni dirigenziali):
comma 5:
le parole «1° ottobre» sono sostituite da «31 gennaio»;
le parole «di divisione» sono eliminate;
la parola «presenta» e' sostituita da «deve presentare»;
le parole «il programma operativo» sono sostituite da «le proposte operative»;
comma 6:
le parole «e dei programmi per l'anno in corso» sono eliminate;
si aggiunge il seguente secondo periodo: «Il direttore amministrativo presenta al consiglio di amministrazione entro il 20 febbraio i programmi per l'anno successivo sulla base degli obiettivi conferitigli dagli organi di governo; successivamente emana direttive per l'attuazione dello stesso ai dirigenti responsabili delle strutture.»;
comma 7:
dopo le parole «a termine» si aggiungono «secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.»;
comma 8: abrogato;
comma 9:
dopo le parole «il consiglio di amministrazione» si aggiungono «nel rispetto delle modalita' previste dalle disposizioni vigenti,»;
comma 10: abrogato.
Articolo 40 (Direttore amministrativo):
comma 1:
le frasi «attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dell'amministrazione. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore con compiti di integrazione personale per le strutture operanti su ambiti connessi.» sono sostituite da:
«attivita' di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale dell'amministrazione, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo.»;
comma 2:
alla fine del comma si aggiungono le seguenti frasi:
«L'incarico puo' essere conferito anche a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi edenti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate.»;
comma 4:
sono eliminate le parole «per non piu' di una volta consecutiva»;
comma 5:
le parole «dai commi 9 e 10 del precedente art. 39» sono sostituite da «dal comma 9 del precedente art. 39».
Articolo 41 (Accesso alle qualifiche dirigenziali):
comma 1:
le parole «ovvero per concorso in conformita' alle norme di legge, organizzato anche tra piu' atenei sulla base di appositi accordi» sono sostituite da:
«per concorso organizzato anche tra piu' atenei sulla base di appositi accordi e secondo le altre modalita' previste dalle disposizioni vigenti.».
Articolo 42 (Esercizio delle funzioni decentrate):
abrogato.
Articolo 43 (Nucleo di valutazione):
cambiata numerazione (vedi art. 13 bis).
Articolo 44 (Formazione e professionalita):
secondo periodo:
le parole «A tal fine» sono sostituite da «L'Universita»
le parole «in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze»
sono sostituite da:
«ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Universita' organizza corsi di aggiornamento e di formazione.»
Art. 45 (Disciplina delle cariche e dei mandati):
La denominazione dell'articolo e' modificata da «Incompatibilita» a «Disciplina delle cariche e dei mandati»;
comma 1:
le frasi «membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione e di componente elettivo del senato degli studenti e dei consigli di facolta', salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili e non possono protrarsi per piu' di due mandati consecutivi»
sono sostituite dalle seguenti:
«di componente elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di membro del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo del senato degli studenti, dei consigli di facolta' e di dipartimento, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili.»;
dopo il comma 1, si aggiungono i seguenti commi 2 e 3:
«2. I mandati di preside, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di membro del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di difensore degli studenti, di garante di Ateneo e di componente elettivo del senato degli studenti, dei consigli di facolta' e di dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per piu' di una volta consecutiva.
3. Al rettore, al pro-rettore vicario, ai presidi, ai direttori di dipartimento, ai presidenti dei centri interdipartimentali, al direttore dell'azienda agraria, al garante di Ateneo, al difensore degli studenti, ai componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione spetta un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione.».
Art. 46 (Mandati elettivi degli organi individuali e collegiali):
abrogato.
 
Art. 2.
In sede di prima applicazione dello statuto, ai fini della rinnovabilita' dei mandati di cui agli articoli 10 e 45, vengono computati anche i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria nonche' quelli ad essi immediatamente precedenti.
 
Art. 3.
Il testo integrale dello statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, cosi' come risultante dalle modifiche di cui al precedente art. 1, e con la nuova numerazione disposta dal rettore, in conformita' alla delega ricevuta in tal senso dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nella seduta congiunta del 16 settembre 2004, e' pubblicato nel sito web dell'Universita' degli studi della Tuscia (www.unitus.it).
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Viterbo, 7 ottobre 2004
Il rettore: Mancini
 
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