Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 settembre 2004 |
Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «pH S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 28 dicembre 2000 con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva; Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004; Visto il decreto 23 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 dicembre 2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2004; Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2004; Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena, datata 5 aprile 2004 che in conformita' con quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 4 marzo 2004 ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «pH S.r.l.» con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), localita' Sambuca Val di Pesa, Strada della Pesa, in sostituzione di «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»; Considerato che l'organismo «pH S.r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'organismo di controllo «pH S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2004, protocollo numero 62789 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. Il decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ai sensi dei decreti 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004 citati in premessa e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2004 e' revocato alla data del presente decreto. |
| Art. 2. L'organismo di controllo «pH S.r.l.» con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), localita' Sambuca Val di Pesa, Strada della Pesa, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000. |
| Art. 3. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «pH S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/1992». |
| Art. 5. L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 6. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «pH S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Toscana. |
| Art. 9. L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2004 Il direttore generale: Abate |
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