Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2004, n. 259 |
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha istituito, in luogo della preesistente Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha trasferito al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in base al quale "il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione dei regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese" nei limiti fissati dal medesimo decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, e quivi in particolare l'articolo 2, sui controlli interni di regolarita' amministrativa e contabile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e in particolare le norme relative alla disciplina del Collegio dei revisori; Considerate l'autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e l'indipendenza di giudizio attribuite dalla norma primaria al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Ritenuta l'opportunita' di istituire nell'ambito dei controlli interni di regolarita' amministrativa e contabile del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione, un Collegio dei revisori avente le caratteristiche e le competenze stabilite per tale organo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003; Vista la proposta formulata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nell'ambito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e' istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad un dirigente di prima fascia che viene posto in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ove nominato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina altresi' un membro supplente e determina i compensi spettanti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una volta. Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 settembre 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 257
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - L'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, recita: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio". - L'articolo 5, comma 1, recita: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'articolo 10, comma 6-ter, recita: "6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato in complessive 190 unita". - La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si riporta il testo dell'articolo 2: "Art. 2 (Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'articolo 17, comma 3, recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'articolo 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, vedi note alle premesse.
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