Gazzetta n. 256 del 30 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DIRETTIVA 8 ottobre 2004 |
Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, lettere d) ed f) (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000). Anno 2004. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Emana la seguente direttiva: L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (articolo 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383): il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (lettera d); l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi Registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (lettera f). A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari. Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle suesposte iniziative e, dall'altro, le priorita' e i criteri di valutazione. 1. Requisiti soggettivi. I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere d) ed f) dell'articolo 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi Registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia da piu' organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura. In ogni caso ciascuna associazione non puo' presentare, in forma singola o congiunta, piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d) e piu' di un progetto ai sensi della lettera f). Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, cui puo' essere commissionata unicamente la realizzazione di alcune attivita' che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non e' in grado di realizzare. 2. Requisiti oggettivi. 2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), articolo 12 cit. Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 22 luglio 2004, ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi: interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilita'; sostegno a misure di politica giovanile a favore di minori e adolescenti; interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico; interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalita' sociale. 2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), articolo 12 cit. Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati. L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nel 2002 o nel 2003 ai sensi della lettera d) per un'iniziativa di informatizzazione non puo' presentare, per il 2004, una iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera d), che concerna nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware. 2.3. Indicazioni relative ai costi. Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per l'anno in corso, ammonta ad Euro 11.000.000,00. Il costo complessivo dell'iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi: iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o piu' associazioni; progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 400.000 se a presentare il progetto siano due o piu' associazioni. I progetti presentati, a pena di inammissibilita', non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico il 20% dei costi, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente; costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione, contenuta nel Piano economico (Allegato 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto. Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera f) devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto. Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto medesimo. In ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto e' presentato congiuntamente ad altre, deve dichiarare - sotto la propria responsabilita' - che trattasi di progetto mai finanziato prima con questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali, nonche' se al finanziamento del progetto si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione. Inoltre, a pena di inammissibilita', il progetto/iniziativa presentato non potra' avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo relativo all'anno 2003 (se il bilancio e' composto da stato patrimoniale e conto economico ci si deve riferire al solo conto economico). Se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente il suo costo non puo' essere superiore, sempre a pena di inammissibilita', al 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano. 2.4. Durata dei progetti. Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore a diciotto mesi. 3. Presentazione del progetto/iniziativa. 3.1. Motivi di inammissibilita'. A pena di inammissibilita', le domande devono: 1) essere presentate da Associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000; 2) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3; 3) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore al 100% delle entrate di cui iscritte nel bilancio consuntivo 2003 o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia formato da stato patrimoniale e conto economico (oppure superiore al 100% della somma delle entrate dei conti economici delle varie associazioni di promozione sociale in caso di progetto congiunto); 4) essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva (Allegato 1), e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 5) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale (Allegato 2), sottoscritto dal legale rappresentante; 6) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge n. 383, nonche' di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri; 7) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma; 8) pervenire entro e non oltre le ore 13 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente direttiva (se la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo il termine sara' prorogato alle ore 13 del giorno seguente). L'inoltro puo' avvenire tramite raccomandata a.r. o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione - soltanto in tale ultimo caso verra' rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 13; in ogni caso le domande devono pervenire al Ministero perentoriamente entro le ore 13 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale, restando a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere. L'invio della domanda e' ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Ministero esonerato da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore. 3.2. Ulteriore documentazione da allegare. Al progetto/iniziativa per cui si richiede il finanziamento devono essere inoltre allegati: 1) fotocopia del documento di identita' del legale rappresentante dell'associazione o, in caso di progetto congiunto, del rappresentante dell'associazione capofila; 2) la dichiarazione di autenticita' delle informazioni contenute nel progetto sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 3); 3) limitatamente alle iniziative per la lettera d), la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante che l'associazione non ha percepito contributi statali, diretti o indiretti (si considerano indiretti anche quelli provenienti da S.p.a. come il CONI) per il funzionamento nel 2003 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante la quantita' dei contributi statali percepiti e la percentuale degli stessi sulle entrate del consuntivo 2003 (Allegato 4); 4) copia conforme del rendiconto 2003, al fine del controllo della veridicita' di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto precedente e del controllo relativamente al limite di costo del progetto di cui al punto 2 (in caso di progetto congiunto deve essere allegato il rendiconto di tutte le associazioni di promozione sociale proponenti); 5) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di cui al punto 2.3 (Allegato 5) relativa al fatto che il progetto/iniziativa non e' mai stato finanziato prima nonche' se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione. Nel caso la documentazione di cui al presente punto 3.2 risulti mancante in tutto o in parte, si potra' procedere alla richiesta di integrazione che dovra' avvenire entro un termine fissato a pena di improcedibilita' della domanda stessa di finanziamento. 4. Valutazione dei progetti. 4.1. Procedura. I progetti/iniziative devono recare sulla busta la seguente dicitura: «Progetto Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata. I progetti pervenuti sono dapprima esaminati sotto il profilo dell'ammissibilita' delle domande e successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi mediante una commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio, che provvedera' a redigere una graduatoria dei progetti/iniziative pervenute, secondo i criteri indicati nella presente direttiva. La relativa graduatoria e' approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o parziale. Nel secondo caso e' consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo con l'amministrazione erogante tale da non menomare o pregiudicare il pieno raggiungimento delle previste principali finalita'. 4.2. Criteri di valutazione delle domande. I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti: iniziative di cui alla lettera d): Criterio |Punteggio massimo attribuibile --------------------------------------------------------------------- Valutazione Iniziativa |35 --------------------------------------------------------------------- Presenza sul territorio nazionale | (Numero sedi e regioni in cui | l'associazione e' presente) |20 --------------------------------------------------------------------- Valutazione capacita' realizzativa | dell'iniziativa (rapporto fra costo | iniziativa e entrate bilancio | associazione) |10 --------------------------------------------------------------------- Dimensione dell'associazione |10 --------------------------------------------------------------------- Mancata percezione di altri contributi| statali nell'anno precedente relativi | al funzionamento dell'associazione | (Verificata dal bilancio consuntivo | 2003) |10 --------------------------------------------------------------------- Collegamento fra formazione ed | informatizzazione |10 --------------------------------------------------------------------- Mancata percezione di contributi per | iniziative sulla lettera D nel 2003 |5 --------------------------------------------------------------------- Totale |100 progetti di cui alla lettera f): Criterio |Punteggio massimo attribuibile --------------------------------------------------------------------- Valore del progetto |30 --------------------------------------------------------------------- Valenza nazionale del progetto |20 --------------------------------------------------------------------- Collaborazione con altri soggetti | privati ed Enti Pubblici (da provare | mediante documentazione relativa al | progetto presentato) |10 --------------------------------------------------------------------- Eccellenza nel rapporto costi/benefici|10 --------------------------------------------------------------------- Campi prioritari |10 --------------------------------------------------------------------- Valutazione capacita' realizzativa del| progetto (rapporto costo progetto e | entrate del bilancio) |10 --------------------------------------------------------------------- Innovativita' |5 --------------------------------------------------------------------- Presenza di effettivi e validi | strumenti di monitoraggio |5 --------------------------------------------------------------------- Totale |100 Relativamente ai criteri previsti per la lettera f) e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e non), si precisa che e' necessario produrre idonea documentazione a riguardo che si riferisca al progetto/iniziativa presentata e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si tratti di un generico plauso per l'iniziativa ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto nello stesso; tale contributo dovra' essere erogato sul conto corrente appositamente aperto dall'associazione per l'accredito del finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4.3. Oneri non ammessi a contributo. Non sono comunque ammessi a rimborso: gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento; gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto; le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d), articolo 12, legge n. 383 citata; oneri figurativi o costi potenziali (es. costo dei volontari impegnati); ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto. 5. Progetti ammessi a finanziamento. Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia formalmente comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato, possono procedere alla rimodulazione dello stesso, qualora intendano farlo, inviando entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione la proposta di rimodulazione. In caso di accettazione della proposta da parte dell'amministrazione, le associazioni di promozione sociale dovranno trasmettere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rimodulazione: indicazione del legale rappresentante; dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante dell'associazione e il responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio; prospetto progetto esecutivo; bilancio preventivo 2004, se statutariamente previsto; codice fiscale dell'associazione; estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del finanziamento assegnato. A tal fine e' necessario che l'associazione beneficiaria del finanziamento attivi un conto corrente appositamente ed unicamente dedicato al progetto/iniziativa finanziata, in modo da facilitare il controllo dello stato finanziario del progetto mediante la consultazione dell'estratto conto. Nel caso in cui l'associazione assegnataria del finanziamento non intenda rimodulare il progetto/iniziativa dovra', entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento, presentare i documenti sopra citati. Nel caso in cui i documenti di cui sopra non siano stati inviati nei termini previsti (sessanta giorni rispettivamente dal ricevimento dell'accettazione della rimodulazione o dalla comunicazione di finanziamento nel caso l'associazione non intenda rimodulare) ed in assenza di motivate giustificazioni, l'amministrazione procedera' alla dichiarazione di decadenza dal finanziamento. L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione alla complessita' del progetto; al fine di ottemperare all'obbligo dell'invio del prospetto del progetto esecutivo, il legale rappresentante dell'associazione dovra' inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle attivita' nel rispetto delle modalita' indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le attivita' propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata) salvo che la stessa data di inizio sia gia' contenuta nel prospetto esecutivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento. E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto, la circostanza che il medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. Modalita' di erogazione del finanziamento. Il finanziamento viene erogato in due fasi: una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, e' versata successivamente alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto di approvazione della Convenzione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria del finanziamento; il saldo, pari al restante 30%, e' erogato al termine della realizzazione del progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo da parte dell'amministrazione della relazione finale, presentata dall'associazione, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche' i costi sostenuti per la realizzazione del progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale. A tale relazione deve essere allegata la relazione di cui al punto 8. 7. Fideiussione. Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale al progetto). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata prima della stipula della convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria al fine della stipula della convenzione stessa. La suddetta fideiussione dovra' contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti. La fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte le prestazioni contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione. 8. Relazione certificativa esterna. Le associazioni beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione finale, una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, che attesti la conformita' o meno dei giustificativi prodotti alle regole di rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il costo della suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo totale del progetto. 9. Monitoraggio in itinere. L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo puo' sottoporre i progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attivita', per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati. In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento. Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalita' per le quali e' stato erogato, l'ufficio competente puo', in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme gia' versate. Roma, 8 ottobre 2004 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 174 |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato alle pagg. 12 - 13 della G.U. <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 19 della G.U. <---- |
| Allegato 3
----> Vedere Allegato a pag. 20 della G.U. <---- |
| Allegato 4
----> Vedere Allegato a pag. 20 della G.U. <---- |
| Allegato 5
----> Vedere Allegato a pag. 20 della G.U. <---- |
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