Gazzetta n. 256 del 30 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 settembre 2004
Attuazione della direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, per quanto concerne la classificazione ed i valori di soglia di alcune sostanze soggette a controllo, con sostituzione degli allegati I e III al testo unico delle leggi sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, recante il recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope), come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, che recepisce la suddetta direttiva, con particolare riguardo ai relativi allegati I e III, riferiti, rispettivamente, alle «sostanze classificate» e alla «documentazione ed etichettatura»;
Visto il regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione del 26 luglio 1996, recante modalita' di applicazione della direttiva 92/109/CEE anzidetta, riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
Visto il regolamento (CE) n. 1533/2000 del 13 luglio 2000 della Commissione europea, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 sopracitato;
Vista la direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, che sostituisce gli allegati I e III dell'anzidetta direttiva 92/109/CEE, per quanto concerne la classificazione ed i valori soglia di alcune sostanze soggette a controllo;
Visto in particolare l'articolo 70, comma 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in base al quale gli allegati a tale testo unico possono essere modificati con decreto del Ministro della sanita' (ora della salute), in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria;
Decreta:
Articolo 1.
L'allegato I e l'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni sono sostituiti, rispettivamente, dai corrispondenti testi allegati al presente decreto.
 
Articolo 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2004
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 179
 
Allegato I

----> Vedere Allegato a pag. 5 della G.U. <----
 
Allegato III

----> Vedere Allegato a pag. 6 della G.U. <----
 
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