Gazzetta n. 256 del 30 ottobre 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 21 ottobre 2004
Valutazione delle modifiche apportate al codice di autoregolamentazione della Associazione nazionale magistrati (A.N.M.). (Deliberazione n. 04/566).

LA COMMISSIONE
Nel procedimento pos. 11261, su proposta del commissario Mariella Magnani, delegato per il settore; Premesso.
1. Che, con lettera in data 9 giugno 2004, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (A.N.M.), dott. Edmondo Bruti Liberati, trasmetteva alla Commissione le modifiche, deliberate all'unanimita' dal comitato direttivo centrale dell'A.N.M. in data 5 maggio 2004, al codice di autoregolamentazione approvato dal comitato direttivo della stessa Associazione nella seduta del 16 giugno 2001, gia' valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/100 del 13 settembre 2001, ai fini delle valutazioni di competenza.
2. Che, con lettera del 23 luglio 2004, l'A.N.M. comunicava ulteriori modifiche al codice di autoregolamentazione rispetto a quanto comunicato in data 9 giugno 2004.
3. Che, a seguito delle deliberazioni, in data 5 maggio e 23 luglio 2004, del comitato direttivo dell'A.N.M., le modifiche proposte al codice di autoregolamentazione concernevano i seguenti punti:
a) il termine di preavviso, gia' previsto in «almeno quindici giorni» prima dell'inizio dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, era fissato in «almeno dieci giorni» prima del suddetto inizio;
b) il termine per la revoca spontanea dell'astensione, gia' previsto in «almeno sette giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione», era fissato in «almeno cinque giorni»;
c) l'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, gia' previsto in trenta giorni, era fissato in venti giorni.
4. Che, in data 8 settembre 2004, l'A.N.M., su richiesta della Commissione, ha precisato le motivazioni che hanno condotto alle modifiche del codice di autoregolamentazione. In particolare, con riferimento ai termini di preavviso e di revoca, e' stato evidenziato come i termini attualmente fissati abbiano determinato «notevoli difficolta' pratiche, dal momento che proclamazione e revoca sono strettamente collegate ad iniziative e vicende esterne in continua e spesso rapida evoluzione ... I piu' brevi termini proposti consentiranno di seguire piu' da vicino l'evolversi delle situazioni, evitando una prematura proclamazione di astensione»; con riferimento all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, e' stato osservato come la sua riduzione apparisse opportuna «ancora una volta nello spirito, non di aumentare di fatto i giorni di astensione, ma di renderne piu' duttile la gestione». L'A.N.M. ha altresi' precisato che termini piu' ristretti sono gia' previsti per i giudici di pace, per i magistrati amministrativi, per i magistrati della Corte dei conti.
5. Che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto con nota del 10 settembre 2004, prot. n. 11027, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di regolamentazione modificato.
6. Che sono pervenuti alla Commissione, in data 20 e 24 settembre 2004, i pareri favorevoli rispettivamente dell'Associazione difesa orientamento consumatori (prot. n. 11283) e dell'Unione nazionale consumatori (prot. n. 11482).
7. Che successivamente, in data 19 ottobre 2004, e' pervenuta una ulteriore comunicazione da parte del presidente dell'A.N.M., con la quale la stessa Associazione «rinuncia ad ogni modifica per quanto attiene all'intervallo tra la proclamazione di una astensione e l'altra», precisando che, pertanto, «il termine rimane quello attuale, fissato in trenta giorni», mentre «conferma le modifiche riguardanti i termini di preavviso per la proclamazione e la revoca della astensione». A suddetta comunicazione e' allegato il nuovo testo collazionato del codice di autoregolamentazione che, in effetti, reca unicamente le modifiche, rispetto al codice di autoregolamentazione del 2001, ai termini di preavviso per la proclamazione e per la revoca dello sciopero, fissati rispettivamente in dieci e quindici giorni. Considerato.
1. Che l'articolo 1, comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2», anche «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione».
2. Che, come gia' affermato dalla Commissione, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione.
3. Che, con delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004 la Commissione ha affrontato il problema dell'ammissibilita' di iniziative di modifica dei codici di autoregolamentazione gia' valutati idonei. In tale delibera la Commissione ha espresso l'avviso per cui, una volta «intervenuta la valutazione dell'idoneita' delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni:
a) la valutazione di idoneita' di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, e' ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non piu' adeguata a garantire il detto contemperamento;
b) gli organi rappresentativi della categoria possono, quindi, formulare proposte di modifiche indicandone espressamente i relativi motivi».
4. Che, quanto al termine di preavviso per la proclamazione dell'astensione dalle attivita' giudiziarie e per la revoca spontanea della medesima, le modifiche apportate al codice di autoregolamentazione rispettano i termini minimi fissati dall'articolo 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche. Pertanto, sebbene nulla vieti alle associazioni di rappresentanza delle categorie interessate di fissare termini piu' lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge, e che tale regolamentazione possa essere valutata idonea in quanto in concreto non lesiva dell'esercizio del diritto di sciopero o comunque del diritto di astenersi dalle proprie attivita', la nuova regolamentazione proposta, proprio perche' rispondente ai minimi di legge, appare in se' idonea a garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto dei magistrati di astenersi dalle proprie funzioni ed i diritti costituzionalmente garantiti all'utenza.
5. Che, quanto all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione di quella successiva, l'A.N.M. ha confermato la regolamentazione attualmente in vigore, contenuta nel codice di autoregolamentazione del 16 giugno 2001, gia' valutato idoneo da questa Commissione e, pertanto, non vi e' luogo a provvedere sul punto.
6. Che cio' realizza oggettivamente un migliore assetto di tutela degli utenti rispetto a quello derivante dal codice di autoregolamentazione trasmesso in data 10 settembre 2004 alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per il relativo parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e sul quale hanno espresso parere positivo l'Associazione difesa orientamento consumatori e l'Unione nazionale consumatori, e nulla hanno osservato le altre organizzazioni; onde appare ultroneo richiedere nuovamente il parere delle organizzazioni in questione.
Valuta idoneo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000, il codice di autoregolamentazione del 5 maggio 2004, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2004, recante modifiche al codice di autoregolamentazione dell'Associazione nazionale magistrati del 16 giugno 2001.
Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia, all'Associazione nazionale magistrati (A.N.M.).
Dispone inoltre ai sensi dell'articolo 13, lettera l), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera e del codice di autoregolamentazione in oggetto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2004
p. Il presidente: Figurati
 
Allegato Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli articoli 1, comma 2, lettera A, e 2-BIS della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione.
1) Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sara' comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.
Le stesse autorita' saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.
La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorita' sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di garanzia sara' immediatamente comunicata.
3) L 'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i tre giorni consecutivi.
Non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
Salvo i limiti derivanti dalla necessita' di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita' giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
4) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attivita' investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione e' limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
b) in materia penale l'astensione non e' consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non e' altresi' consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'articolo 467 del codice di procedura civile, o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;
c) in materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attivita' non aventi carattere processuale;
d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
e) debbono altresi' essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.
 
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