Gazzetta n. 255 del 29 ottobre 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2004, n. 220 |
Testo del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004), coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2004), recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Articolo 1. Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA 1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non puo' comunque superare la data del 31 dicembre 2004. Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, reca «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175, serie ordinaria). |
| Articolo 1-bis. Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 (( 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 75 per cento» e le parole: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di euro 259.000». 2. Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 e' corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza e' corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attivita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua e' corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento. 6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo e' fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle disposizioni medesime. 7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni. 8. Mediocredito centrale spa e' autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), come modificato dalla presente legge: «Articolo 3-bis. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di euro 259.000 per ciascuna impresa. 1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995. 3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40): «Articolo 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incre-mentato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. (Abrogato). 5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. 7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.». «Articolo 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994», convertito in legge, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1995, n. 253): «Articolo 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.». - Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante «Interventi urgenti in materia di protezione civile», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1999, n. 163): «Articolo 3-quinquies (Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi). - 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. 2. - 3. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1997, n. 167). «Articolo 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione). - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995. 2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1. 4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. 5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. 6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a. 6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo. 6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.». - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, serie ordinaria: «Art. 52 (Interventi vari). - (Commi da 1 a 27: omissis). 28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni. (Commi da 29 a 88: omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2000, n. 288): «Articolo 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4. 2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. 3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva. 4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4. 5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.». |
| Articolo 1-ter. Assunzioni di personale a tempo determinato delle universita' (( 1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.» )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 68, come modificato dalla presente legge, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario): «Articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - (Commi da 1 a 67: omissis). 68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo. (Commi da 69 a 172: omissis).». |
| Articolo 1-quater. Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche (( 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni puo', a domanda, completare senza soluzione di continuita' il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero )). |
| Articolo 1-quinquies. Differimento di termini (( 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005»; b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005» e le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005» )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario) come modificato dalla presente legge: «Articolo 3 (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche). 1. - In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale: a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale; b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2005; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2005 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2005, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territori. 2. Omissis.». |
| Articolo 2. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui 1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (( 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni d'euro per il 2004 ed in 6 milioni d'euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002» )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178), recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»: «Articolo 1-bis (Ulteriori interventi correttivi). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione. 2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro. 4. Lo stanziamento del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro. 5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile e' incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro. 6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio». La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), e' aggiunto il seguente: «3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.»; b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.»; c) all'articolo 39: 1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.»; 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato: a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento; b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo»; d) alla tariffa, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11»; 2) all'articolo 1: 2.1) nel comma 1-bis le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»; 2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti: «a) se presentate da ditte individuali, euro 32; b) se presentate da societa' di persone, euro 45; c) se presentate da societa' di capitali, euro 50»; 3) all'articolo 6: 3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»; 3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta «100» e' sostituita dalla seguente: «0,1 per mille»; 4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta «6» e «4», sono aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»; 5) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quando la somma non supera lire 100.000» e le parole: «oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000», nonche' i corrispondenti importi di lire «1.000» e «2.000» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma non supera euro 129,11» e «euro 1,29»; 6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e l'importo di lire «100» e' sostituito dal seguente: «0,1 per mille»; 7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a). 11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede: a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10; b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». - Si riporta il testo degli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario): «Articolo 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine). - Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative. In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione. Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi.». «Articolo 17 (Imposta sostitutiva). - Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita', in conformita' alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.». «Articolo 18 (Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva). - L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9) dell'articolo 16. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233): «Articolo 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.». «Articolo 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) (abrogata); d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, come modificato dalla presente legge, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario): «Articolo 10 (Ambito di applicazione della rivalutazione). - 1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002.». |
| Articolo 3. Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 (( 1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 )) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, (( sono differiti al 31 dicembre 2004 )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, recante «Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21): «Articolo 1 (Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati). - 1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.». «Articolo 2 (Modalita' e termini di presentazione delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni. 2. Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1. 3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.». |
| Articolo 3-bis. Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa. (( 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente d'alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87): «Articolo 20 (Direttore generale). - Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei seguenti elementi: a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza; b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto; c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario. I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.». |
| Articolo 3-ter. Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 e' abrogato )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178, serie ordinaria) come modificato dalla presente legge: «Articolo 1 (Interventi correttivi di finanza pubblica). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati. 3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004. 4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono soppresse le parole: "che abbiano rilevanza nazionale"; b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza nazionale"; c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3." 5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e inserito il seguente: "Articolo 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.". 6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351. 7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento. 8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente. 9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (3). 11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalita' conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita' interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano gia' state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto (4). 12. (Abrogato). 13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».». |
| Articolo 3-quater. Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari (( 1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004». 2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 e' abrogato )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274) come modificato dalla presente legge: «Articolo 8 (Regime tributario del fondo ai fini IVA). - 1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto e' determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa' secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed e' applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla societa' e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi, nonche' le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo. 1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004. 2. In alternativa alla richiesta di rimborso la societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000. 3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria) come modificato dal presente decreto: «Articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - (Commi da 1 a 122: omissis). 123. (Abrogato). (Commi da 124 a 172: omissis).». |
| Articolo 3-quinquies. Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale (( 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007 )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, supplemento ordinario: «Articolo 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi; b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private. 3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore. 4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e' equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.». |
| Articolo 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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