Gazzetta n. 254 del 28 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 15 luglio 2004 |
Modalita' e procedure per l'erogazione del contributo statale sulla spesa assicurativa dei rischi agricoli. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, concernente «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2003, n. 175, che istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la banca dati assicurativi dei rischi agricoli; Visto l'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che prevede, tra l'altro, di stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi; Ritenuto di provvedere a tale adempimento; Decreta: Articolo 1. Contributi sulle polizze collettive 1. I soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, costituiti per gli scopi e con le modalita' previsti dal medesimo articolo 11 e dal successivo articolo 12, devono comunicare annualmente alle regioni, alle province autonome territorialmente competenti ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, prima dell'insorgenza dei rischi, di aver deliberato iniziative di difesa collettiva delle produzioni, delle strutture e degli allevamenti dei propri associati, dai rischi climatici e dalle epizoozie. 2. A conclusione della sottoscrizione delle polizze, gli enti di cui al comma 1, forniscono i dati informatizzati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'acquisizione nella banca dati assicurativi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2003. Per la fornitura dei dati assicurativi sono stabiliti i seguenti termini: a) dati provvisori: entro il 31 marzo di ogni anno, per le strutture aziendali e le epizoozie; entro il 15 luglio di ogni anno per i prodotti a ciclo primaverile-estivo; entro il 30 novembre di ogni anno per i prodotti a ciclo autunno-inverno; b) dati definitivi comprensivi dei risarcimenti: entro il 31 gennaio dell'anno successivo per i prodotti primaverili-estivi, le strutture aziendali e le epizoozie; entro il 31 maggio di ogni anno per i prodotti a ciclo autunno-inverno. 3. I dati relativi ad eventuali polizze stipulate, per giustificati motivi, successivamente ai termini di cui al comma 2, lettera a), sono presentati unitamente ai dati definitivi. 4. Il contributo dello Stato sulla spesa per i premi delle polizze collettive agevolate, nonche' per le azioni di mutualita', e' erogato dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo le modalita' di seguito indicate: a) concessione dell'anticipo del 50% sulla base dei dati di polizza provvisori, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante le modalita' di riscossione della quota di premio a carico dei soci assicurati, presentata tramite le regioni e le province autonome che, effettuati gli accertamenti sui certificati ed i contratti di polizza, esprimono il parere di ammissibilita' a contributo; b) liquidazione del saldo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda tramite le regioni e le province autonome che esprimono il parere di ammissibilita' a contributo sulla base delle verifiche effettuate e dei dati definitivi acquisiti, corredata dal consuntivo della contabilita' separata per le azioni di difesa, delle quietanze di pagamento dei premi, e della relazione del collegio sindacale sulle verifiche da esso effettuate. |
| Articolo 2. Contributo sulle polizze individuali 1. La richiesta del contributo per le polizze individuali, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, corredata da una copia della polizza stessa e dalla quietanza di pagamento del premio. La quietanza puo' essere prodotta anche successivamente e non oltre la presentazione dei dati informatizzati definitivi, quando il pagamento del premio, in base agli accordi contrattuali, e' posticipato rispetto alla data di stipula del contratto assicurativo. 2. A conclusione degli accertamenti sull'ammissibilita' a contributo delle polizze agevolate e la verifica delle quietanze di pagamento dei premi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali che puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), i dati di polizza sono acquisiti nella banca dati assicurativi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2003. Ai fini dei riscontri e delle verifiche l'assicurato fornisce al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati di polizza aggiornati, comprensivi dei risarcimenti. Ai medesimi fini, puo' fornire i dati informatizzati delle imprese di assicurazione. 3. Il contributo dello Stato sulle polizze agevolate e' accreditato nel conto corrente dell'assicurato il quale ha l'obbligo di indicare le coordinate bancarie nel certificato di polizza. 4. Per l'acquisizione dei dati di polizza sono stabiliti gli stessi termini indicati all'articolo 1. 5. Il contributo dello Stato sulla spesa premi a favore dell'impresa agricola assicurata e' erogato dal Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini di seguito indicati: a) concessione dell'anticipo del 50%, a conclusione della verifica sull'ammissibilita' a contributo delle polizze presentate nei termini indicati al comma 2; b) liquidazione del saldo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda unitamente ai dati definitivi di polizza comprensivi dei risarcimenti e della quietanza di pagamento del premio. |
| Articolo 3. 1. I termini per la erogazione del contributo, di cui agli articoli 1 e 2, sono subordinati alle effettive disponibilita' nel pertinente capitolo di bilancio. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 298 |
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