Gazzetta n. 253 del 27 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DIRETTIVA 30 luglio 2004 |
Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto trasferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto, in particolare l'art. 5, comma 2 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 marzo 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Vista le legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, concernente l'approvazione della tabella dei bolli per il servizio metrico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232, concernente nuovi punzoni per la bollatura dei pesi e delle misure di piccole dimensioni, aventi carattere di precisione e particolare delicatezza; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, di attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 179, recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, recante modifiche ed integrazione della disciplina della verificazione periodica di strumenti metrici, a norma dell'art. 3, comma 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2001, inerente le condizioni e le modalita' di accreditamento dei laboratori per l'esecuzione della verificazione periodica; Sentito il comitato centrale metrico in data 9 luglio 2003; Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di cui alla nota n. l 100 del 24 gennaio 2004; Considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, l'utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda alla modifica o riparazione dei propri strumenti che comporti la rimozione dei sigilli di garanzia; Considerato che ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, la verificazione periodica puo' essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse i quali offrano garanzia di indipendenza e qualificazione tecnica professionale; Attesa la necessita' di definire le caratteristiche dei sigilli che i suddetti laboratori, a compimento delle operazioni di verificazione periodica, debbono apporre sugli strumenti in luogo di quelli rimossi per l'effettuazione delle modifiche o riparazioni; Attesa la necessita' che i predetti sigilli abbiano caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive ed, in particolare, Parti O, comma 2, lettera h);
A d o t t a
la seguente direttiva:
Art. 1. 1. La presente direttiva disciplina le caratteristiche e le iscrizioni contenute nei sigilli utilizzati dai laboratori di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 2001, a garanzia della inalterabilita' dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 182 del 28 marzo 2000. |
| Art. 2. 1. I sigilli di garanzia di cui all'art. 1 consistono in etichette autoadesive che si distruggono alla rimozione o in marchi, di diverse dimensioni a seconda della particolare natura degli strumenti cui essi sono apposti. |
| Art. 3. 1. Le caratteristiche delle impronte dei sigilli sono riportate nella tabella annessa alla presente direttiva. 2. Nelle impronte sono contenuti il numero caratteristico atto ad identificare il laboratorio, la sigla della provincia dove questo ha ottenuto l'accreditamento previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2001 e il logotipo del laboratorio. 3. Il numero caratteristico da riportare nell'impronta e' assegnato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che concede il riconoscimento dell'idoneita' del laboratorio ad effettuare le operazioni di verificazione periodica. 4. I numeri caratteristici di laboratori che hanno cessato l'attivita' o ai quali e' stato revocato il provvedimento ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2001 non sono piu' attribuiti. |
| Art. 4. 1 Ciascun laboratorio provvede direttamente, sotto la propria responsabilita', alla realizzazione dei marchi e delle etichette autoadesive di cui all'art. 2. 2. Tutte le impronte dei marchi e delle etichette autoadesive realizzate, impresse su lamine metalliche e distinte per dimensione, devono essere depositate presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che concede il riconoscimento. |
| Art. 5. 1. Il laboratorio deve inoltrare denuncia agli organi di polizia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro quarantotto ore di eventuali furti o smarrimenti di marchi od etichette autoadesive. 2. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ha facolta' di disporre, che al laboratorio che ha smarrito o al quale sono stati sottratti marchi e/o etichette autoadesive sia assegnato un nuovo numero caratteristico. |
| Art. 6. 1. I laboratori informano la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per territorio degli strumenti che, presentati alla verificazione periodica, risultano mancanti dei sigilli di garanzia previsti ed apposti, secondo la vigente normativa. 2. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di garanzia sia attribuibile ad operazioni di riparazione gia' comunicate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio e' parte distinta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 dicembre 2001. 3. Nei casi previsti al comma 2 gli strumenti debbono comunque essere muniti di sigilli di garanzia provvisori apposti dal soggetto che ha proceduto alle riparazioni ed atti ad identificarlo. 4. Per l'effettuazione dei controlli da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i laboratori procedono alle operazioni di verificazione periodica e, in caso di esito positivo, alla riapposizione dei sigilli sugli strumenti di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla data di invio dell'informazione. 5. Nel caso di strumenti riparati da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 10 dicembre 2001, fa parte, le operazioni di verificazione periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2004 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2004 Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 277 |
| Allegato IMPRONTA DEI SIGILLI DI GARANZIA APPOSTI DAI LABORATORI
----> vedere IMPRONTA a pag. 11 della G.U. <----
1. L'impronta e' costituita da un ottagono regolare inscritto in un cerchio di diametro variabile in relazione alle esigenze di grandezza dei sigilli da apporre. 2. Il numero caratteristico, identificativo del laboratorio, assegnato dalle camere di commercio, e' posto al centro dell'ottagono, all'interno di un rettangolo. 3. Il logotipo del laboratorio e' posto al di sopra del rettangolo che contiene il numero caratteristico del laboratorio (esempio stella). 4. La sigla della provincia e' posta al di sotto del rettangolo che contiene il numero caratteristico del laboratorio (esempio, Agrigento). |
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