IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attivita' degli Uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o piu' atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unita' organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse; Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la nota prot. n. 32010 del 5 ottobre 2004 della direzione regionale per la Puglia e la Basilicata relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Foggia; Ritenuta la necessita' di attivare i nuovi Uffici delle dogane; Considerato, infine, che al riguardo e' stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Foggia A far data dal 2 novembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Foggia, dipendente dalla Direzione regionale per la Puglia e la Basilicata. Vengono altresi' istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali: Manfredonia; Potenza. Alla data di cui al comma 1 sono soppressi: la dogana di Foggia; la dogana di Manfredonia. L'Ufficio delle dogane di Foggia che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Foggia e di Potenza ed assume le competenze della soppressa dogana di Foggia e, relativamente alla province di Foggia e di Potenza, della circoscrizione doganale di Bari e dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari. La circoscrizione doganale di Bari mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Bari. L'Ufficio tecnico di finanza di Bari mantiene la competenza territoriale sulle province di Bari e di Matera. La sezione operativa territoriale di Manfredonia assume le competenze della soppressa dogana di Manfredonia ed ha competenza territoriale sull'omonimo comune e sui comuni di Zapponeta, Mattinata, Monte S'Angelo, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Lesina, Cagnano Varano, Ischitella, Vico del Gargano, Carpino, Isole Tremiti, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo. La sezione operativa territoriale di Potenza ha competenza territoriale sulla provincia di Potenza e svolge i compiti relativi alle attivita' di accertamento nel settore doganale e delle accise. Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Foggia vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Foggia e, relativamente alle province di Foggia e di Potenza, dei direttori dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari e della circoscrizione doganale di Bari. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Foggia e' strutturato, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attivita' antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attivita' di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa. Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Foggia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2. Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.
Roma, 18 ottobre 2004
Il direttore: Guaiana |