Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 15 ottobre 2004, n. 169 |
Etichettatura dei prodotti alimentari - Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204. |
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Alle regioni e province autonome - Assessorati alla sanita' Alle associazioni di categoria All'Ispettorato centrale repressione frodi e, per conoscenza: Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento qualita' Al Ministero della salute - D.A.N.S.P.V.
Con decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2004, n. 204, sono stati determinati nuovi adempimenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Al riguardo, si ritiene necessario fornire le opportune informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni. a) Latte fresco pastorizzato: le amministrazioni interessate (Ministeri delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali) hanno elaborato alcune proposte concernenti la definizione e le caratteristiche del latte fresco che sono state notificate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri ai sensi della direttiva n. 98/34/CE. La procedura comunitaria ha avuto termine senza che venissero sollevate sostanziali obiezioni. Pertanto le denominazioni «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualita» possono essere utilizzate per il latte conforme ai requisiti prescritti dalla legge n. 169/1989 nonche' agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n. 2597/97 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997. Inoltre, le denominazioni di vendita suddette possono essere utilizzate a condizione che la durabilita' dei due tipi di latte non sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento termico. Gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato, etc.) non soggiacciono a regole normative di durabilita'. Le aziende interessate indicano la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sotto la loro diretta responsabilita'. Il comma 2 dell'art. 1, poi, fa riferimento ai trattamenti «autorizzati». Al riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo stato soppresso l'art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad autorizzazione ministeriale i trattamenti del latte, gli eventuali trattamenti devono conformarsi ai principi sanciti dalle norme comunitarie vigenti di cui sopra e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, ivi compresa la microfiltrazione. In relazione alle considerazioni di cui sopra, risulta evidente che i trattamenti non sono piu' da autorizzare, ma sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti, qualora siano necessari per ragioni di sicurezza o utili per esigenze tecnologiche. Per quanto riguarda l'indicazione, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992, la denominazione di vendita dei diversi tipi di latte deve essere completata dal riferimento al tipo di trattamento adottato, quando l'omissione puo' trarre in inganno il consumatore sull'esatta natura del prodotto e quando il consumatore e' tenuto all'adozione di particolari adempimenti per la conservazione domestica del latte o per il consumo. b) Passata di pomodoro: il decreto-legge riserva la denominazione «passata di pomodoro» al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal pomodoro fresco, sano e maturo, riservando ad un decreto ministeriale la determinazione delle caratteristiche del prodotto finito. Fino all'adozione del decreto, rimane solo l'obbligo del rispetto della denominazione di vendita. Pertanto, il prodotto ottenuto per diluizione del concentrato di pomodoro puo' essere posto in vendita sul mercato nazionale solo con una denominazione diversa e tale da non creare confusione con la «passata di pomodoro». In tal senso e' da intendersi modificata la circolare del Ministero delle attivita' produttive n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della quale il prodotto ottenuto da concentrato poteva essere designato «passata di pomodoro ottenuta da concentrato». Questa denominazione, non essendo conforme a quanto previsto dal citato decreto-legge, non puo' essere piu' utilizzata. Il rispetto delle altre caratteristiche e la relativa decorrenza saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di definizione I laboratori di analisi, ai fini dell'accertamento della presenza di acqua aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla norma CEN/UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche. c) Indicazione dell'origine: la legge n. 204/2004 ha completato l'elenco degli adempimenti con l'art. 1-bis, concernente l'obbligo dell'indicazione dell'origine dei prodotti, dandone la relativa definizione e rinviando ad un decreto ministeriale le modalita' di applicazione. Nelle more, anche al fine di evitare l'uso di modalita' di indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione della norma, si ritiene utile precisare che l'operativita' degli obblighi concernenti l'indicazione dell'origine ed i conseguenti controlli sono subordinati all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1-bis, comma 3 della legge. d) Olio di oliva: la legge n. 204/2004 ha introdotto anche l'art. 1-ter che riguarda solo gli oli di oliva. Al riguardo, si ritiene utile precisare che 1'etichettatura degli oli di oliva e' disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1019/02, per cui l'operativita' degli obblighi concernenti le diciture aggiuntive introdotte dal citato art. 1-ter e' subordinata all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-ter.
Roma, 15 ottobre 2004
Il direttore generale: Goti |
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