IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto 1'art. 2, comma 1-quater, che rinvia all'anno 2005 l'alternativita' tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004; Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 1° febbraio 2004 al 30 aprile 2004 nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza; Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: Padova: piogge alluvionali dall'11 febbraio 2004 al 10 aprile 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arqua' Petrarca, Arzegrande, Bagnoli di sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campo San Martino, Camposampiero, Candiana, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Montegrotto Terme, Monselice, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolo', Pozzonovo, Rovolon, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Saonara, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tribano, Vescovana, Villa Estense, Villanova di Camposampiero, Vo', Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte; Rovigo: piogge alluvionali dal 18 febbraio 2004 al 15 marzo 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giaccano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanovamarchesana, Porto Viro; Venezia: piogge alluvionali dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fosso', Marcon, Martellago, Noale, Salzano, Scorze', Stra', Venezia, Vigonovo; Verona: piogge alluvionali dal 17 al 26 febbraio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Belfiore e Veronella; Vicenza: piogge alluvionali dal 15 febbraio 2004 al 30 aprile 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Agugliaro, Albettone, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano. L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto e' subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C (2003) 4328, riguardante analoghe misure di intervento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2004
Il Ministro: Alemanno |