IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto l'art. 2, comma 1-quater che rinvia all'anno 2005, l'alternativita' tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004; Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: eccesso di neve dal 14 febbraio 2004 al 6 marzo 2004 nella provincia di Venezia; eccesso di neve dal 19 febbraio 2004 al 6 marzo 2004 nella provincia di Rovigo; eccesso di neve dal 29 febbraio 2004 al 12 marzo 2004 nella provincia di Vicenza; Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco' delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; Rovigo: eccesso di neve del 19 febbraio 2004, del 28 febbraio 2004, del 29 febbraio 2004, del 6 marzo 2004, - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Adria, Ceregnano, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Papozze, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Trecenta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana; Venezia: eccesso di neve dal 14 febbraio 2004 al 6 marzo 2004 provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Cavarzere; Vicenza: eccesso di neve dal 29 febbraio 2004 al 12 marzo 2004; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Chiampo, Gambellara, Monte di Malo, Noventa Vicentina, Schio, Valli del Pasubio. L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto e' subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, pragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2004 Il Ministro: Alemanno |