Gazzetta n. 250 del 23 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 settembre 2004 |
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio riferite sia ai lavori in economia sia ai lavori di quintalaggio, nella provincia di Latina. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Latina
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici pro-vinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro nella predetta Direzione; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 inerente il regolamento sulla semplificazione del procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il precedente decreto in materia n. 58 del 18 luglio 2002 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Latina per il biennio 1° luglio 2002 - 1° luglio 2004; Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle attuali tariffe riferite sia ai lavori in economia sia ai lavori di quintalaggio; Sentite la OO.SS. datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Decreta: 1) La tariffa oraria in economia attualmente vigente di Euro 12,39 e' aumentata di ulteriori Euro 1,51 nei modi e tempi seguenti: a) dal 1° luglio 2004 da Euro 12,30 a Euro 13,10; b) dal 1° luglio 2005 da Euro 13,10 a Euro 13,50; c) dal 1° luglio 2006 da Euro 13,50 a Euro 13,90. 2) Le tariffe a quintalaggio vengono aumentate del 12% nei modi e tempi seguenti: a) dal 1° luglio 2004 del 5,8%; b) dal 1° luglio 2005 di un ulteriore 3,1%; c) dal 1° luglio 2006 di un ulteriore 3,1% pertanto si avranno le seguenti tariffe: scarico prodotti palletizzati in pedane: da Euro 1,16 a 1,20 a 1,23; carico prodotti pallettizzati in pedane: Euro 1,16 - 1,20 - 1,23 si intendono pedane di merci fino a q. 15 da camion a magazzino etc. viceversa con l'ausilio di mezzi meccanici; movimentazione pedane di prodotto all'interno di stabilimento: Euro 1,16 a 1,20 a 1,23 da celle frigo a magazzino a reparti produttivi o al carico; scarico colli surgelati: 0,16 - 0,17; carico colli surgelati: Euro 0,16 - 0,17 si intendono movimentati a mano carico e/o scarico da kg 1 a kg 25; movimentazione colli surgelati: Euro 0.16 - 0,17; movimentazione colli vari: Euro 0,13 si intendono movimentati interno azienda; carico/scarico concimi, mangimi semplici e complessi, farina alimentare, quintali a mano sbancatati kg 1 a kg 25: Euro 0,92 - 0,95 - 0,97. 3) Le tariffe sub 1 e sub 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali e gestionali (44%) sia degli oneri riflessi (56%). Si precisa altresi' che il terzo elemento e' composto esclusivamente dagli istituti indicati nella lettera c) del protocollo d'intesa del 6 maggio 1998. 4) Orario di lavoro. La durata dell'orario di lavoro settimanale e' fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma su cinque giorni settimanali, rimanendo all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo. Particolari esigenze aziendali potranno determinare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro. Per le prestazioni che eccedono tali limiti o vengono effettuate in determinati giorni o in particolari orari sono previste le seguenti specifiche maggiorazioni: a) il lavoro straordinario e' remunerato con una maggiorazione del 25%. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere; b) il lavoro notturno, prestato dalle ore 22 alle ore 6 e' retribuito con una maggiorazione del 50%; c) il lavoro prestato nella giornata di sabato e' retribuito con una maggiorazione del 25%, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro; d) per il lavoro nei giorni di festivita' infrasettimanali e nazionali la maggiorazione e' del 100%. 5) Prestazioni disagiate di lavoro. Per i lavori di effettivo disagio, che si svolgono sotto la pioggia, la neve, in celle frigorifere o in condizioni similari opera la maggiorazione del 25%. Per le operazioni di facchinaggio riguardanti merci pericolose, nocive e/o tossiche opera la maggiorazione del 35%. 6) Le tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto. 7) Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 sono da considerarsi come valori minimi inderogabili. 8) Le tariffe come sopra determinate hanno validita' biennale
Latina, 28 settembre 2004
Il direttore provinciale: Trinchella |
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