Gazzetta n. 250 del 23 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 ottobre 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa «COOP.I.M. soc. coop. a r.l.», in Massafra. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Taranto
Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le societa' cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorita' amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001; Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori; Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-septiesdecies e precisamente: non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non e' stato mai redatto, approvato e/o depositato alcun bilancio di esercizio; non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari. Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003; Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004; Decreta: La societa' cooperativa «COOP.I.M. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto), posizione BUSC n. 1502/193041, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 25 giugno 1982, repertorio n. 121821, codice fiscale n. 00841060734, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies del codice civile. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Taranto, 5 ottobre 2004
Il direttore provinciale: Marseglia |
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