Gazzetta n. 250 del 23 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 settembre 2004 |
Designazione dell'«Ente Nazionale Risi», quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale del 25 febbraio 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, con il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 della regione Piemonte con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di che trattasi «l'Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1; Vista la documentazione degli atti del Ministero; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunita' di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. «L'Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, e' designato quale autorita' pubblica autorizzata, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 25 febbraio 2004. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «l'Ente Nazionale Risi», del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 3. L'autorita' pubblica designata «Ente Nazionale Risi» non puo' modificare il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'autorita' pubblica designata «Ente Nazionale Risi» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. L'autorita' pubblica designata «Ente Nazionale Risi» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2004. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente articolo cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'autorita' pubblica designata «Ente Nazionale Risi» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6. L'autorita' pubblica designata «Ente Nazionale Risi» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'autorita' pubblica designata «Ente Nazionale Risi» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare i rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2004
Il direttore generale: Abate |
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