Gazzetta n. 250 del 23 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 settembre 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, e' stata prorogata fino al 6 novembre 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il direttore generale: Abate |
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