Gazzetta n. 249 del 22 ottobre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 258 |
Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Competenze e nomina
1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento. 2. L'Alto Commissario e' scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati. 3. L'Alto Commissario e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa).». - Il testo dell'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e' il seguente: «Art. 1. (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione). 1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa. 4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». - Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente».
Note all'articolato: Note all'art. 1: - Per il titolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si rinvia alle note alle premesse.
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| Art. 2. Funzioni
1. L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione. Le modalita' per l'attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'Alto Commissario puo' disporre: a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione; b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruita' del quadro normativo, nonche' delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame; c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale. 3. Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, puo' effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame; puo' altresi' delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate. 4. Qualora sia individuato un responsabile dell'attivita' oggetto di accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio del procedimento. L'interessato puo' chiedere di essere ascoltato dall'Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell'audizione e' redatto apposito verbale debitamente sottoscritto. 5. L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l'attivita' esaminata, mettendo a disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria. 6. Per le attivita' di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni. 7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissario e' da quest'ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.
Note all'art. 2: Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.) e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
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| Art. 3. Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Alto Commissario accede: a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato; b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».
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| Art. 4. Informativa periodica
1. L'Alto Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'attivita' svolta nel periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite. |
| Art. 5. Obbligo di denuncia
1. L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorita' giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale. 2. La denuncia non determina la sospensione dell'attivita' di competenza dell'Alto Commissario. 3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare. |
| Art. 6 Strutture di supporto
1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto: a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta; b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non e' rinnovabile; c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa; d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo ufficio. 2. Il contingente di personale che puo' essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.), si rinvia alle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), si rinvia alle note alle premesse.
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| Art. 7 Spese di funzionamento
1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 2. All'Alto Commissario compete un'indennita' di funzione, l'importo della quale non puo' eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla meta'. Al Vice Commissario e' attribuita una indennita' di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il rendiconto consuntivo della gestione e' soggetto al controllo annuale della Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256 |
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