Gazzetta n. 248 del 21 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 31 agosto 2004 |
Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Lucia Graziosa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea (Germania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione; Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana (documentazione acquisita il 31 agosto 2004); alla esperienza professionale posseduta; Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 settembre 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115: che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto: diploma di istruzione superiore: Zeugnis über die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien (Diploma d'esame scientifico di stato per l'insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori), rilasciato in data 30 maggio 1997 dalla Commissione esaminatrice del Ministero pubblica istruzione del Land. Baden Wüttemberg (Germania); titolo di abilitazione all'insegnamento: Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des hheren Schuldienstes an Gymnasien (Diploma del secondo esame di stato per la carriera d'insegnante nelle scuole medie superiori, ginnasi, licei), rilasciato in data 27 ottobre 2000 dalla commissione esaminatrice del Ministero pubblica istruzione del Land. Baden Württemberg (Germania), posseduto da: cognome: Graziosa; nome: Lucia; nata a: Gaildorf (Germania); il: 26 giugno 1971; cittadinanza comunitaria (italiana); comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - tedesco e francese; 46/A «Lingue e civilta' straniere» - tedesco e francese. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 agosto 2004 Il direttore generale: Criscuoli |
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