Gazzetta n. 247 del 20 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 ottobre 2004 |
Riconoscimento, al sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, nato il 4 settembre 1973 a Medellin (Antioquia - Colombia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero Informatico» conseguito in Colombia e rilasciato in data 28 novembre 2003 dalla «Corporacion Universitaria de Ciencia y Desarrollo» di Sabaneta Antioquia (Colombia), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional Seccional de Ingenieria de Anti-oquia» di Bogota' (Colombia) dal 3 marzo 2004, iscrizione confermata con risoluzione n. 117 del 18 marzo 2004 del «Consejo Profesional Nacional de Ingenieria» di Bogota' (Colombia); Preso atto che il sig. Pezzotti Escobar ha, altresi', conseguito il titolo accademico di «Tecnologo en Instrumentacion Industrial» presso il «Politecnico Colombiano - Jaime Isaza Cadavid» di Medellin (Colombia) in data 10 ottobre 1997; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 22 settembre 2004; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore dell'informazione» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, nato il 4 settembre 1973 a Medellin (Antioquia - Colombia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) reti e sistemi di telecomunicazione. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 7 ottobre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «dell'informazione». |
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