Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 23 settembre 2004
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante: «Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001" (repertorio atti n. 1285)». Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004:

Premesso che:
l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida a questa Conferenza il compito di concludere accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta;
l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunita' montane, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 492/CU) concernente il trasferimento delle risorse alle regioni ed enti locali in materia di salute umana e sanita' veterinaria aveva sancito tra l'altro:
l'impegno del Ministro della salute a mantenere nella propria competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della richiamata legge n. 210/1992, relativamente al caso di decesso;
l'impegno delle regioni:
a) a definire tutte le istanze, gia' trasmesse dal Ministero della salute nel primo invio di pratiche effettuato poco dopo il trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
b) alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra tutte le Regioni per la gestione uniforme delle problematiche della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
in attuazione dell'anzidetto Accordo, questa Conferenza ha sancito, nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente: «Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285)»;
l'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» ha disposto che l'assegno di reversibilita' si applica solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
Vista la proposta di Accordo in oggetto, trasmessa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota del 25 giugno 2004, con la quale si propone di apportare modifiche ed integrazioni al precedente Accordo del 1° agosto 2002, anche sulla scorta dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Considerato che, in sede tecnica il 20 luglio u.s., sono state concordate alcune modifiche ed integrazioni al precedente accordo Stato-regioni gia' sancito in materia da questa Conferenza 1° agosto 2002, che e' stato trasmesso alle regioni e province autonome e alle Amministrazioni centrali con nota del 13 settembre 2004;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sull'Accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

Preso atto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000) ha trasferito alle regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, le competenze in materia di salute umana e sanita' veterinaria, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, comma 3;
che successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2001) ha fissato i criteri di ripartizione degli oneri finanziari tra le Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
che il termine 1° gennaio 2001 e' stato posticipato e correlato all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001) che ha previsto il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alle Regioni e relativi enti locali;
che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2003, nel rideterminare le risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria, all'art. 2 ha trasferito ulteriori risorse agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210/1992;

Si conviene:
Sul documento recante: «Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508) recante: «Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001» (repertorio atti n. 1285), che, allegato sub A), costituisce parte integrante del presente Accordo; il testo coordinato con le modifiche di cui al presente Accordo e' allegato sub B).
Roma, 23 settembre 2004 Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
ALLEGATO A)

Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2002 (Repertorio atti n. 1508) recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 "(repertorio atti n.1285)".

1) Punto 4. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE:

- al terzo capoverso le parole "Per le persone" sono sostituite con
le seguenti: "Per i cittadini italiani".

2) Punto 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO:

- nel paragrafo: Caso generale, al secondo capoverso, il termine
previsto di 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite
trasfusionale e' cosi' modificato:

- "3 anni per i casi di vaccinazione,

- 3 anni per i casi di epatite post-trasfusionale. Le domande
presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio
1996 n.344 non sono soggette a decadenza, in quanto non applicabile
la perentorieta' dei termini a tale data, essendo stati fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto legge n.344/1996, reiterato dai successivi decreti legge
n.450/1996 e n. 548/1996, convertito dalla legge n. 641/1996" Per
le istanze prodotte successivamente alla data sopra citata (3
luglio 1996), e' da ritenersi, invece, che le medesime siano da
considerarsi nei termini se presentate entro tre anni dalla
conoscenza dell'evento dannoso da parte del danneggiato ovvero
entro tre anni dall'entrata in vigore della norma in caso di
conoscenza dell'evento anteriore al 3 luglio 1996. - alla fine del paragrafo Decesso: eredita/una tantum, aggiungere i
seguenti capoversi: "La Legge n.210/92, cosi' come modificata dalla legge n.238/97, gia'
prevedeva l'opzione da parte dell'avente diritto, tra l'erogazione
dell'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa,
dell'assegno una tantum. L'articolo 3, comma 145, della L.24 dicembre 2003, n.350 ha
precisato, in tal senso, che per usufruire di tale opzione e'
necessaria la sussistenza del nesso causale tra la patologia
contratta in vita ed il decesso; pertanto, l'assegno reversibile
puo' essere erogato solo in presenza di tale requisito." - al secondo capoverso del paragrafo Aggravamento/doppia patologia il
primo periodo e' cosi' sostituito: "La domanda di aggravamento puo' essere presentata anche nel caso in
cui la Commissione Medico-Ospedaliera (CMO), pur riconoscendo il
nesso di causalita', abbia ritenuto la patologia non ascrivibile".

3) Punto 6.1 PERSONA DANNEGGIATA IN VITA:

- alla lettera C. Documenti sanitari per danni da trasfusione o
somministrazione di emoderivati: - specificare alla lettera a) dei Documenti sanitari da allegare per
danni da trasfusioni-Politrasfusi, che il medico certificatore e'
"del centro trasfusionale"; - specificare alla lettera a) dei Documenti sanitari da allegare per
danni da trasfusione - Trasfusi occasionali , che la Azienda
Sanitaria Locale di competenza che rilascia la scheda informativa
e' quella "che istruisce la pratica"; - aggiungere la lettera F alla fine del paragrafo 6.1:

"F. Documenti sanitari per i soggetti contagiati dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza.
I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata.
Ai fini dell'accoglienza della domanda e' necessario che la persona contagiante documenti il diritto all'indennizzo, per la medesima patologia, ai sensi della L. 210/92;

--------------------------------------------------------------------
Documenti sanitari da allegare per contagio da coniuge o da madre

Coniugi:
- Certificato di stato di famiglia.
- Diagnosi di primo accertamento di positivita' per HIV o epatite
sia per contagiante che per il contagiato.

Figlio contagiato durante la gestazione:
- Certificato di stato di famiglia.
- Cartella clinica del parto.
- Documentazione attestante la prima positivita' virale materna e
del bambino. --------------------------------------------------------------------

4) Punto 6.2- PERSONA DANNEGGIATA E DECEDUTA:

alla lettera: A. Pagamento rateo agli eredi ", nel paragrafo Documentazione amministrativa, sopprimere la lettera e).

5) Punto 9- RICORSO AMMINISTRATIVO:

- il primo capoverso e' cosi' modificato

"Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera, l'interessato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 210/92, puo' presentare ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all'Ente (ASL o Regione) che ha notificato il giudizio della C.M.O. ";

- al secondo capoverso, il secondo e terzo periodo sono cosi'
sostituiti:

"Gli Enti notificatori, una volta verificato il rispetto dei termini di presentazione del ricorso, provvedono ad inviare al Ministero della Salute, in originale, tenendone copia presso il proprio archivio:

a) il ricorso; b) il fascicolo dell'interessato; c) eventuale ulteriore documentazione prodotta dall'interessato
medesimo.

L'Ente notificatore, in attesa della decisione del Ministro della Salute, sospende il procedimento.
La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso dovra' essere comunicata dal Ministero anche all'ASL o Regione competente."

6) Punto 10. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO:

- alla fine del paragrafo "Decorrenza pagamento indennizzo"
aggiungere il seguente periodo: "La ASL competente per l'indennizzo e' quella che corrisponde al
luogo di residenza del danneggiato ". - l'ultimo capoverso del paragrafo "Modalita' di erogazione" e' cosi'
modificato e riformulato:

"Nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato che percepisce il vitalizio trasferisca la propria residenza in altra regione, l'ASL o Regione che ha in carico il ruolo, continuera' ad erogare l'indennizzo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, dandone contestuale notizia alla nuova Regione di competenza. Anche il relativo fascicolo, in originale, viene trasmesso alla nuova Regione di residenza per il pagamento dell'indennizzo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo".
 
ALLEGATO B

TESTO COORDINATO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2002 (Repertorio atti n.1508) recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 "(repertorio atti n. 1285)".
Il corsivo indica le parti introdotte dall'atto repertorio n.2075 del 23 settembre 2004.

====================================================================
Legge 210/92

Indennizzi per danni da trasfusioni e da vaccinazioni

LINEE GUIDA INTERREGIONALI ====================================================================

PREMESSA

Il D.P.C.M. del 26 maggio 2000 (G.U. n. 238 del 11.10.2000) ha trasferito alle Regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, le competenze in materia di salute umana e sanita' veterinaria, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' di vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3. Successivamente il D.P.C.M. 13 novembre 2000 (G.U. del 02.2.2001) ha fissato i criteri di ripartizione degli oneri finanziari tra le Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanita' veterinaria.
Il termine 1 gennaio 2001 e' stato posticipato e correlato all'entrata in vigore del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (G.U. n. 43 del 21.2.2001) che ha previsto il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alle Regioni e relativi enti locali.
Con l'Accordo 8 agosto 2001 (Repertorio Atti n.492/CU) Stato e Regioni hanno assunto in particolare i seguenti impegni:

- il Ministro della Salute si impegna a mantenere nella propria
competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio, n. 210, per
gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione
di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio
1992, n. 210, relativamente al caso di decesso; - le Regioni si impegnano: - a definire tutte le istanze, gia' trasmesse dal Ministero della
Salute nel primo invio di pratiche effettuato poco dopo il
trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002; - alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza
Stato-Regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento
tra tutte le Regioni per la gestione uniforme delle problematiche
della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

In attuazione dell'anzidetto Accordo, e' stato sancito, nella seduta del 1 agosto 2002 (Repertorio Atti n. 1508), l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente: "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n.1285)";
Il D.P.C.M. 24 luglio 2003, nel rideterminare le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria, all'articolo 2 ha trasferito ulteriori risorse agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge 210/1992.
L'articolo 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ha disposto che l'assegno di reversibilita' si applica solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992, n.210;

1. Beneficiari

La Legge n. 210/92 (articolo 1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta. I beneficiari sono:

a. Le persone che hanno riportato lesioni o infermita', dalle quali
sia derivata una menomazione permanente dell'integrita'
psicofisica a seguito di:

- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorita' sanitaria; - vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico
del loro ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; - vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a
rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere; - vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di
vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n.
362, articolo 3, comma 3).

b. Le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in
conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o
infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente
dell'integrita' psicofisica. c. Le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni
irreversibili a seguito di somministrazione di sangue e suoi
derivati sia periodica (esempio: emofiliaci, talassemici) che
occasionale (esempio: interventi chirurgici, emodialisi). d. Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto
l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto
diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti
da infezione da HIV. e. Le persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal
proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone
sopra indicate che hanno diritto all'indennizzo ai sensi della L.
210/92, nonche' i figli dei medesimi contagiati durante la
gestazione (art. 2, comma 6, L. 210/92). f. Gli eredi.

Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
Inoltre, se a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla L. 2 10/92 ne derivi la morte del danneggiato, i parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum di euro 77.468,53 (L. 210/92, articolo 2, comma 3; L. 238/97 articolo, 1 comma 3). I parenti aventi diritto sono nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.
Oltre ai benefici sopra indicati, le persone danneggiate sono esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92 (L. 537/93, articolo 8, commi 14,15,16 e successive modificazioni; L. 724/94, art. 1).

2. Benefici economici

I benefici economici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:

a. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno periodico erogato, a
partire dal 10 giorno del mese successivo a quello della data di
presentazione della domanda, il cui ammontare, varia secondo la
gravita' del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso
di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, L. 2 10/92). b. Revisione della categoria di danno per aggravamento della
patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (articolo 6, L.
210/92). c. Indennizzo aggiuntivo pari al 50% di quello previsto al precedente
"punto a" per le persone danneggiate, che avendo contratto piu' di
una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia
patologia), presentano domanda di doppia patologia (art. 2, comma
7, L. 210/92). d. Importo aggiuntivo "una tantum" nella misura del 30%, per ogni
anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, L.
210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento
dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di
interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale importo viene
corrisposto su specifica domanda alle persone che a causa di
vaccinazioni (cosi' come elencate al paragrafo 1. Beneficiari,
punto a), abbiano riportato una menomazione permanente
dell'integrita' psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92) da
presentarsi entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla
conoscenza del danno. Per coloro che alla data di entrata in
vigore della legge 238/97 hanno gia subito la menomazione, il
termine di prescrizione per la presentazione della domanda e' di
10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge. e. Quota ereditaria, agli eredi, delle rate di indennizzo maturate
dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del
danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata
prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima
della erogazione dell'indennizzo. f. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di euro
77.468,53 (articolo 2 comma 3, L. 210/92) ai parenti aventi
diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del
danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle
patologie irreversibili previste nella L. 210/92. La domanda deve
essere presentata entro il termine di prescrizione di 10 anni dal
decesso.

I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

3. Processo di indennizzo

Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi:

A. Istruttoria della domanda B. Giudizio medico-legale C. Notifica giudizio medico-legale D. Erogazione indennizzo

Nella tabella che segue sono evidenziate le fasi e le attivita' principali del processo di indennizzo.

====================================================================
Fasi Attivita' --------------------------------------------------------------------
A Istruttoria a1. Predisposizione del fascicolo con la docu-
domanda mentazione amministrativa e sanitaria ri-
chiesta per l'espressione del giudizio
medico-legale. --------------------------------------------------------------------
b. Verbalizzazione del giudizio medico-legale
riportante:
- Nesso di causalita' B Giudizio - Ascrivibilita' della patologia alla cateto-
Medico-legale ria di danno
- Tempestivita' della domanda
- Data manifestazione evento dannoso --------------------------------------------------------------------
c1 Acquisizione del giudizio medico- legale.
c2 Notifica all'interessato del giudizio
Notifica medico-legale e, nei casi di giudizio favo- C giudizio revole, richiesta delle informazioni neces-
sarie sia per la predisposizione dell'ero-
gazione dell'indennizzo.
c3 Archiviazione delle pratiche con giudizio
negativo
c4 Archiviazione delle pratiche prive dei re-
quisiti essenziali. --------------------------------------------------------------------
d1 Quantificazione dell'importo dell'indennizzo
d2 Predisposizione atto di pagamento D Erogazione d3 Notifica atto di pagamento all'interessato
indennizzo --------------------------------------------------
d4 Predisposizione ordine di pagamento ed ero-
gazione degli importi di indennizzo --------------------------------------------------------------------

4. Istruttoria delle pratiche

La ASL competente per l'istruttoria e' quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato; anche per quanto riguarda le domande una tantum, si fa riferimento all'ultima residenza del danneggiato.
Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente l'indennizzo cambi residenza prima della definizione della pratica, la stessa, quando sia completa del verbale della C.M.O., viene trasmessa alla ASL di nuova residenza.
Per i cittadini italiani che non hanno la residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella dell'ultima residenza nel territorio italiano.
Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 non si applicano nel caso in cui il danno sia diretta conseguenza di trattamenti sanitari effettuati all'estero.
Nell'attuazione del processo gli organi competenti adottano le opportune modalita' organizzative e gestionali per garantire il diritto alla riservatezza.
Le pratiche vanno registrate e numerate progressivamente a partire dal momento in cui sono complete dei documenti previsti e pertanto nello svolgimento delle diverse fasi si dovra' seguire tassativamente l'ordine cronologico in base al numero progressivo di posizione.
La ASL, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede all'istruttoria della pratica e all'acquisizione del giudizio medico-legale di cui all'articolo 4 della L. 210/92 (art. 3, comma 1, L. 210/92).
La mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge (danno causato da struttura sanitaria straniera, mancanza di prova documentale del danno subito, mancanza di requisiti soggettivi, ecc..) comporta l'archiviazione della pratica, previa comunicazione motivata all'interessato.
La ASL, trasmette copia conforme del fascicolo alla C.M.O. per l'acquisizione del giudizio medico-legale, dandone comunicazione all'interessato e sospendendo nel contempo il procedimento.
Al termine dell'iter procedurale, nel fascicolo dovranno essere presenti i seguenti documenti:

a. Domanda di indennizzo riportante data, firma, protocollo di
arrivo. b. Documenti amministrativi. c. Documenti sanitari. Essi devono documentare l'evento dannoso
(vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica
permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente. d. Verbale della C.M.O. e. Lettere di notifica del giudizio medico-legale, o
dell'archiviazione e dell'eventuale erogazione dell'indennizzo. f. Atto di pagamento.

5. Presentazione della domanda di indennizzo

Caso generale

La domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, a mano o a mezzo raccomandata, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente entro i termini di legge (L. 210/92, art. 3, e successive modifiche ed integrazioni):

- 3 anni per i casi di vaccinazione: - 3 anni per i casi di epatite post-trasfusionale. Le domande
presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio
1996 n. 344 non sono soggette a decadenza, in quanto non
applicabile la perentorieta' dei termini a tale data, essendo stati
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto legge n. 344/1996, reiterato dai successivi
decreti legge n. 450/7996 e n. 548/1996, convertito dalla legge n.
641/1996" Per le istanze prodotte successivamente alla data sopra
citata (3 luglio 1996), e' da ritenersi; invece, che le medesime
siano da considerarsi nei termini se presentate entro tre anni
dalla conoscenza dell'evento dannoso da parte del danneggiato
ovvero entro tre anni dall'entrata in vigore della norma in caso di
conoscenza dell'evento anteriore al 3 luglio 1996"; - 10 anni, nei casi di infezioni HIV.

I termini di cui sopra decorrono dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della L. 210/92, e' venuta a conoscenza del danno subito.

- 4 anni, dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge
n. 362/99, per le persone che hanno avuto danni permanenti da
vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di
vigenza della legge n. 695/59; - 3 anni, dal 3 luglio 1996, data di entrata in vigore del D.L.
344/96, convertito in legge n. 641/96; - Per le domande relative ai casi di epatite post - trasfusionale
presentate dopo il 3 luglio 1999, va verificato il termine
triennale dalla data di manifestazione dell'evento dannoso.

L'ufficio competente deve verificare che la domanda sia:

a. firmata e datata dal richiedente. In caso di minorenni o di
incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore; b. corredata dai documenti previsti.

Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di alcuno dei documenti previsti, l'interessato dovra' essere invitato a produrre i documenti nel termine di 30 giorni, con l'avvertimento che:

- alla pratica non viene assegnato il "numero di posizione" e rimane
provvisoriamente sospesa in "attesa di completamento"; - il termine di 30 giorni, per giustificati motivi, potra' essere
rinnovato per ulteriori 30 giorni; - in mancanza di riscontro nei termini previsti, la pratica verra'
definitivamente archiviata. Questo caso non preclude la
possibilita' di ripresentazione di nuova domanda.

Decesso: eredita/una tantum

In caso di decesso della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica proseguira' il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all'indennizzo, questo dovra' essere liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.
Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita, gli aventi diritto previsti dalla legge 210/92 (art.2, comma 3) possono presentare domanda di una tantum di euro 77.468,53 o di assegno reversibile per 15 anni alla ASL di competenza con allegata tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalita' tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e la morte.
La domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni puo' essere presentata dagli aventi diritto, anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita, entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decesso, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 210/92.
La legge n. 210/92, cosi' come modificata dalla legge n. 238/92, gia' prevedeva l'opzione da parte dell'avente diritto, tra l'erogazione dell'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, dell'assegno una tantum.
L'art. 3, comma 145, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha precisato, in tal senso, che per usufruire di tale opzione e' necessaria la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta in vita ed il decesso: pertanto, l'assegno reversibile puo' essere erogato solo in presenza di tale requisito.

Aggravamento/doppia patologia

In caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato, cioe' il soggetto in vita o colui che esercita la patria potesta' o le funzioni di tutore, puo' presentare domanda alla ASL di competenza, entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura e' la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
La domanda di aggravamento puo' essere presentata anche nel caso in cui la Commissione Medico- Ospedaliera (C.M.O.) pur riconoscendo il nesso di causalita', abbia ritenuto la patologia non ascrivibile.
Cosi' pure, le persone che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati hanno contratto piu' di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), possono presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia.

Importo aggiuntivo "una tantum del 30%" per danni da vaccinazione

Le persone che a causa di vaccinazioni abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrita' psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l'ottenimento di un importo aggiuntivo "una tantum" corrispondente al 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1 L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.
Tale domanda deve essere presentata entro il termine di 10 anni dalla data di conoscenza del danno. Per coloro che alla data di entrata in vigore della legge 238/97 hanno gia' subito la menomazione, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda e' di 10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

6. Documentazione da allegare alla domanda di indennizzo

La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici del danneggiato - Dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel
caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del
danneggiato). - Indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo: - Elenco della documentazione allegata - Indirizzo al quale inviare ogni comunicazione - Firma del richiedente; in caso di minorenni o di incapaci deve
essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante - Data di presentazione

Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari.

6.1 PERSONA DANNEGGIATA IN VITA

Documentazione amministrativa

Per i documenti amministrativi occorre attenersi alle disposizione in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

- Certificato di nascita del danneggiato - Certificato di residenza - Stato di famiglia nel caso di danneggiato minorenne - Nomina del tutore nel caso di danneggiato interdetto

Documentazione sanitaria

A. Documenti sanitari per danni da vaccino

La documentazione deve comprovare:

- la data di vaccinazione e l'indicazione dei dati del vaccino; - le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e la data
(giorno, mese, anno) in cui si sono evidenziate; - l'entita' delle lesioni o l'entita' della malattia da cui e'
derivata la menomazione; - la necessita' o l'obbligatorieta' della vaccinazione.

--------------------------------------------------------------------
Documenti sanitari da allegare per danni da vaccino

a. Certificato vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del
Comune in originale o in copia conforme.

b. Cartella clinica completa del primo ricovero relativo al
danno subito in copia conforme.

Ordinanza dell'autorita' sanitaria per le vaccinazioni obbli- gatorie o documentazione del datore di lavoro in caso di vac- cinazione per motivi di lavoro o documentazione sulla neces- sita' di vaccinazione anche se non obbligatoria in originale o in copia conforme. --------------------------------------------------------------------

B. Documenti sanitari per danni da contatto con persona vaccinata

I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata.

Essi devono comprovare:

- Che la persona vaccinata fosse nelle condizioni di poter contagiare
le persone con cui veniva a contatto; - Le modalita' e le caratteristiche del contatto tra il danneggiato e
la persona vaccinata; - Il nesso di causalita' tra vaccino e patologia

--------------------------------------------------------------------
Documenti sanitari da allegare per danni per contatto con persone
vaccinate

Persona vaccinata:

- Certificato vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del Comu-
ne in originale o in copia conforme.

Persona danneggiata:

- Documentazione che dimostri le modalita' e le caratteristiche del
contatto con la persona vaccinata.

Cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito in copia conforme. --------------------------------------------------------------------

C. Documenti sanitari per danni da trasfusione o somministrazione di emoderivati

La documentazione deve comprovare:

- la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione
di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento
trasfusionale o dell'emoderivato; - la data dell'avvenuta infezione da HIV o da epatiti
post-trasfusionali; - che la persona trasfusa fosse nelle condizioni di poter contagiare
le persone con cui veniva a contatto.

-------------------------------------------------------------------- Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusione - Politrasfusi

a. Scheda informativa, debitamente compilata e riportante firma e
timbro del medico certificatore del centro trasfusionale.

b. Documentazione sanitaria indicante la data (giorno,mese,anno)
del primo accertamento di positivita' e contenente la diagnosi
di infezioni da HIV o di epatite virale post-trasfusionale, nel
caso di HBV, anche markers recenti che consentano di evidenzia-
re una eventuale sieroconversione con normalizzazione del quadro
sierologico. Nel caso di Cartella clinica essa deve essere in
copia conforme e completa.

c. Eventuali analisi o cartelle cliniche relative a ricoveri
successivi. --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusione - Trasfusi occasionali

a. Scheda informativa rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale di
competenza che istruisce la pratica, debitamente compilata e
riportante firma e timbro del medico responsabile del servizio.
Va utilizzata la scheda riportata nella G.U. 22 giugno 1992,
n. 145, serie generale.

b. Copia conforme della Cartella clinica completa e riportante la
prova evidente e certa delle avvenute trasfusioni con le oppor-
tune scritte o con i bollini adesivi delle sacche utilizzate,
nel diario clinico o nella scheda anestesiologica.

c. Documentazione sanitaria indicante la data (giorno,mese,anno)
del primo accertamento di positivita' e contenente la diagnosi
di infezioni da HIIV o di epatite virale post-trasfusionale, nel
caso di HBV, anche markers recenti che consentano di evidenziare
una eventuale sieroconversione con normalizzazione del quadro
sierologico. Nel caso di cartella clinica essa deve essere in
copia conforme e completa.

d. Eventuali analisi o cartelle cliniche relative a ricoveri inter-
corsi tra l'evento trasfusionale e l'accertamento del danno. --------------------------------------------------------------------

D. Documenti sanitari per operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro

Dalla documentazione deve risultare che:

- il danneggiato e' un operatore sanitario; - il contatto con il sangue proveniente da soggetto HIV positivo e'
avvenuto durante il servizio effettivo; - la data di accertamento della prima positivita' per HIV.

-------------------------------------------------------------------- Documenti sanitari da allegare per operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro

a. Originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito
sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue proveniente
da soggetto HIV positivo (D.M. 28 settembre 1990, articolo 9,
comma 3).

b. Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si
e' verificato l'evento attestante che l'interessato era in
servizio effettivo durante lo svolgersi dei fatti.

c. Cartella clinica relativa all'evento di ricovero durante il qua-
le e' stata accertata la prima positivita' per HIV in copia con-
forme, ovvero le analisi di laboratorio qualora l'accertamento
non sia avvenuto in regime di ricovero in originale o in copia
conforme --------------------------------------------------------------------

E. Documenti sanitari per aggravamento o doppia patologia

Dalla documentazione deve risultare:

- l'aggravamento della patologia per la quale e' stata fatta domanda; - l'insorgere di una nuova patologia in conseguenza di successive
vaccinazioni o trasfusioni.

F. Documenti sanitari per i soggetti contagiati dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza.

I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata. Ai fin dell'accoglienza della domanda e' necessario che la persona contagiante documenti il diritto all'indennizzo, per la medesima patologia, ai sensi della L. 210/92:

--------------------------------------------------------------------
Documenti sanitari da allegare per contagio da coniuge o da madre

Coniugi:

- Certificato di stato di famiglia. - Diagnosi di primo accertamento di positivita' per HIV o epatite
sia per contagiante che per il contagiato.

Figlio contagiato durante la gestazione:

- Certificato di stato di famiglia. - Cartella clinica del parto. - Documentazione attestante la prima positivita' virale materna e
del bambino. --------------------------------------------------------------------

6.2 PERSONA DANNEGGIATA DECEDUTA

A. Pagamento rateo agli eredi

Nei casi in cui la persona danneggia che ha presentato domanda muore prima o durante la percezione dell'indennizzo i ratei non erogati competono agli eredi che devono fornire la documentazione che dimostri la loro qualita' di erede.

Documentazione amministrativa

a. Certificato di morte del danneggiato. b. Testamento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000
(G.U. 20.02.2001, n. 42) contenente sia la dichiarazione che il de
cuius non ha lasciato testamento, sia l'elencazione degli eredi. c. Certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione
sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46
del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42). d. Stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' redatto ai sensi degli artt.
38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42). e. Codice fiscale del o degli aventi diritto, o dichiarazione
sostitutiva di certificazione. f. Provvedimento del Giudice Tutelare qualora tra gli eredi vi siano
minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti
del minore o dell'interdetto alla riscossione e determini le
modalita' di impiego delle somme riscosse. g. Numero di conto corrente bancario o postale completo delle
coordinate ABI e CAB e della firma del o dei
beneficiari/intestatari del conto, (in caso di conto corrente
cointestato occorrono le firme di tutti i cointestatari del C/C). h. In caso di piu' eredi, eventuale delega alla riscossione.

B. Pagamento assegno di reversibilita' o di una tantum agli aventi diritto

Documentazione amministrativa

Dai documenti si deve evincere chi sono gli aventi diritto.

a. Certificato di morte, o dichiarazione sostitutiva di
certificazione. b. Stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' redatto ai sensi degli artt.
38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42). c. Certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione
sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46
del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42). d. Codice fiscale del o degli aventi diritto, o dichiarazione
sostitutiva di certificazione. e. Provvedimento del Giudice Tutelare qualora tra gli eredi vi siano
minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti
del minore o dell'interdetto alla riscossione e determini le
modalita' di impiego delle somme riscosse. f. Codice fiscale di chi esercita la potesta' parentale o la tutela,
o dichiarazione sostitutiva di certificazione. g. In caso di piu' aventi diritto, eventuale delega alla riscossione.

Documentazione sanitaria

La documentazione sanitaria deve dimostrare il nesso di causalita' tra:

- vaccinazioni/ trasfusioni sangue / somministrazione emoderivati e
l'infermita'; - tra l'infermita' e la morte.

-------------------------------------------------------------------- Documenti sanitari da allegare per una tantum o, in alternativa, reversibilita' per 15 anni

Decesso prima della presentazione della domanda di indennizzo

- I documenti relativi ai casi specifici - Cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al
di fuori di strutture ospedaliere, scheda di morte ISTAT (modello
ISTAT / D / 4 ) in copia conforme.

Decesso successivo alla presentazione della domanda di indennizzo

- Copia conforme della cartella clinica relativa al decesso ovvero,
in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, scheda di
morte ISTAT (modello ISTAT / D / 4 ) in originale o in copia
conforme. --------------------------------------------------------------------

7. Giudizio medico-legale

Di seguito all'istruttoria espletata dalla ASL, la Commissione Medica Ospedaliera redige un verbale modello ML/V, con indicato tra l'altro:

a. La composizione della commissione. b. Gli accertamenti eseguiti. c. Il giudizio diagnostico sulle infermita' e sulle lesioni
riscontrate con indicata la data in cui si e' manifestata la
menomazione psico-fisica permanente (manifestazione evento
dannoso). d. Il giudizio sanitario sul nesso causa-effetto. e. Il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita'
permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre
1081, n. 834. f. Il giudizio di tempestivita' di presentazione della domanda.

8. Notifica del giudizio medico-legale

Il giudizio va notificato, all'interessato o agli aventi diritto, a mezzo raccomandata AR, stante la necessita' di valutare la tempestivita' del ricorso eventualmente presentato, oppure con raccomandata a mano nel caso si ritenesse opportuno invitare il cittadino presso gli uffici della ASL, al fine di garantire la privacy e la qualita' dei rapporti cittadino-amministrazione.
Alla notifica va allegata copia conforme del verbale della CMO e, qualora sia previsto l'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari per la liquidazione della somma.
Nel redigere la notifica e' opportuno verificare la correttezza tra quanto riportato nel verbale ed i dati agli atti nel fascicolo (es. dati anagrafici, tipo di evento che ha causato il danno, tipo di danno denunciato, data del verificarsi dell'evento dannoso, ecc.). Importante e' poi verificare presso quale domicilio l'interessato vuole ricevere le comunicazioni: proprio o altrui domicilio, patronato o studio legale (in questo caso bisogna sempre controllare il mandato conferito per scritto dal danneggiato), verificare che la domanda di indennizzo sia in originale, datata, protocollata e sottoscritta, altro.
I punti fondamentali da osservare nel verbale sono i seguenti.

1. "ESAME CLINICO": nella "ANAMNESI SPECIFICA" viene fornita la data
del manifestarsi della menomazione e nel "GIUDIZIO DIAGNOSTICO"
viene indicata la patologia riscontrata; 2. "CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI": vengono espresse le considerazioni
sul nesso di causalita' tra l'infermita' o la menomazione e
l'evento che ha causato il danno; 3. QUADRO A/1: riporta il giudizio sul nesso di causalita' (si/no)
tra il tipo di evento che ha causato il danno (vaccinazione/
trasfusione/ contatto con sangue durante il servizio/
somministrazione di emoderivati) e l'infermita' riportata nel
"GIUDIZIO DIAGNOSTICO", l'aggravamento/ la doppia patologia/ la
morte. 4. QUADRO A/3: viene espresso il giudizio di tempestivita' della
domanda (si/no); 5. QUADRO C: riporta il giudizio di irreversibilita' del danno,
indicando l'ascrivibilita' tabellare dalla prima all'ottava
categoria in ordine decrescente di gravita' della patologia,
oppure l'ascrivibilita' in nessuna categoria nel caso in cui la
C.M.O. rilevi che la menomazione psico-fisico non e' permanente. 6. QUADRO A/2 riguarda sia il giudizio di aggravamento
dell'interessato, sia l'evento morte, inteso o meno come
aggravamento e quindi conseguenza diretta dell'evento dannoso.

9. Ricorso amministrativo

Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera, l'interessato, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 210/92, puo' presentare ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all'Ente (ASL o Regione,) che ha notificato il giudizio della C.M.O.
Il ricorso va inoltrato, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Gli Enti notificatori, una volta verificato il rispetto dei termini di presentazione del ricorso, provvedono ad inviare al Ministero della Salute, in originale, tenendone copia presso il proprio archivio:

a) il ricorso; b) il fascicolo dell'interessato; c) eventuale ulteriore documentazione prodotta dall'interessato
medesimo.

L'Ente notificatore, in attesa della decisione dei Ministro della Salute, sospende il procedimento. La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso dovra' essere comunicata dai Ministero anche all'ASL o Regione competente.
In caso di accoglimento del ricorso amministrativo il Ministero ritrasmette il relativo fascicolo all'organo competente che provvede all'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto.

10. Quantificazione e liquidazione indennizzo

L'indennizzo vitalizio e' composto da due elementi:

- da un importo determinato in base alla tabella B allegata alla L.
29 aprile 1976, n. 177, cosi' come modificata dall'articolo 8 della
L. 2 maggio 1984, n. 111, compatibile con ogni altro reddito e
rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmato (tip); - dall'importo di euro 6.171,96, corrispondente all'indennita'
integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 e
successive modifiche, prevista per la prima qualifica funzionale
degli impiegati civili dello Stato.

Per la quantificazione dell'importo di indennizzo si fa riferimento alle tabelle utilizzate dal Ministero della Salute.

Decorrenza pagamento indennizzo

L'indennizzo, ai sensi dell'articolo 3 della L. 210/92, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande che arrivano a mezzo posta occorre allegare sempre la busta alla documentazione.
La ASL competente per l'indennizzo e' quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato.

Modalita' di erogazione

Il rateo arretrato e l'una tantum vengono erogati in un'unica soluzione mentre il vitalizio con rate periodiche posticipate.
L'ente erogatore provvede ad accertare periodicamente, presso gli uffici comunali competenti, l'esistenza in vita delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex L. 210/92.
Nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato che percepisce il vitalizio trasferisca la propria residenza in altra regione, l'ASL o Regione che ha in carico il ruolo, continuera' ad erogare l'indennizzo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, dandone contestuale notizia alla nuova Regione di competenza. Anche il relativo fascicolo, in originale, viene trasmesso alla nuova Regione di residenza per il pagamento dell'indennizzo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Archiviazione delle pratiche

L'archiviazione delle pratiche avverra' presso l'Ente che ne ha curato la definizione.

Trattenute assistenziali e ritenute fiscali

Con nota del 3 maggio 1994, prot 500 U.S./L.210/AG/3/489, il Ministero della Sanita' precisa:
"Gli indennizzi previsti dalla legge di che trattasi hanno natura risarcitoria e non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale ne' ad alcuna ritenuta fiscale come precisato dal Ministero delle Finanze con nota del 15 aprile 1994, III-5-393/94, inoltre, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi compatibili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito (L. 210/92, articolo 2, comma 1).

Interessi legali

Per quanto riguarda eventuali richieste relative alla corresponsione di interessi legali sulle somme corrispondenti agli indennizzi dovuti ai sensi della legge in oggetto, si rileva che in assenza di specifica normativa di legge, simile a quella prevista nel D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici, l'ente competente al procedimento amministrativo di riconoscimento degli indennizzi in parola non e' tenuto a corrispondere gli interessi legali su somme arretrate liquidate.
I benefici ex legge 210/92 hanno natura solidale e quindi non sono equiparabili alle fattispecie previste dall'art. 7 della legge n. 533/73, attinenti a materia di accessori su crediti previdenziali e/o assistenziali. Il beneficio economico di cui alla legge 210/92 non e' dovuto a fronte di uno stato di bisogno dell'avente diritto ne' attiene al sistema della "sicurezza sociale" bensi' costituisce un ristoro corrisposto nel caso in cui un soggetto abbia subito un danno, seppure incolpevole alla salute, dovuto indipendentemente da risarcimento in senso proprio che eventualmente puo' essere richiesto dall'interessato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2043 del codice civile.
I crediti spettanti ai sensi della legge in parola hanno natura indennitaria, come confermato dalla Corte Costituzionale in occasione delle sentenze n. 118/1996 e 27/1998.

11. Quadro normativo di riferimento

L. 25 febbraio 1992, n. 210 (G.U. 6.3.92, n.55), successive modifiche ed integrazioni, "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati".

Norme di modifica ed integrazione della L. 210/92

D.L. 28 agosto 1995, n. 362, articolo 6 (convertito in legge L. 238/97)
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e sanita'

D.L. 1 luglio 1996, n. 344, articolo 6 (in nota al D.L. 548/96)
Modifiche ed integrazioni della L. 210/92

D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7
Modifica e integrazione della L. 210/92

L. 20 dicembre 1996 n.641
Modifica e integrazione della L. 210/92

D.L. 4 aprile 1997, n. 92 (non convertito in legge)
Modifiche e integrazioni della L. 210/92

L. 25 luglio 1997, n. 238
Modifiche ed integrazioni al L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

L. 14 ottobre 1999, n. 362 - Articolo 3, commi 3 e 4
Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

L. 24 dicembre 2003, n. 350 (L. F. 2004) - Articolo 3, comma 145
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Circolari, pareri

Circolare 10 aprile 1992, n. 500. VII/AG.3/6274-bis (Ministero Sanita)
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; L. 210/92.

Circolare 3 maggio 1994, 500 U.S./L.210/AG/3/489 (Ministero Sanita)
Liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 210/92

Parere Consiglio Superiore della Sanita' 15 maggio 1996

1. Interpretazione articolo 7, comma 2 della L. 210/92.
2. Esami radiografici con mezzi di contrasto.

Circolare 26 maggio 1994, prot. 16169 (Ministero del Tesoro)
Liquidazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Circolare 14 novembre 1996, n. 900. U.S./L.210/AG/3/6072 (Ministero sanita)
L. 210/92, Direttive alle Unita' sanitarie locali in attuazione dell'articolo 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n.548.

Decreto Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanita' del 10 giugno 1997
Indennizzo L.210/92 per soggetti con "doppia patologia"

Direttiva tecnica interministeriale Ministero della Difesa e Ministero della Sanita' del 28 dicembre 1992
Procedure connesse all'erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. 210/92.

Circolare 9 aprile 1998, n. 49 (Ministero del Lavoro)
Denuncia ai procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

Commissione Medica Ospedaliera

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 165 - "Commissioni mediche ospedaliere";

D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, articolo 6 - "Accertamenti sanitari"

Circolare 4 febbraio 1997, n. 300/97/ML-5/20 (Ministero della Difesa)
L. 210/92 - Nuovi adempimenti demandati alle C.M.O.

Sentenze Corte Costituzionale

Sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118
Sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27
Sentenza 08-22 giugno 2000, n. 226
Sentenza 09 ottobre 2000, n. 423
Sentenza 20 novembre 2002, n. 476

Importo indennizzo

L. 27 maggio 1959, n. 324
Determinazione dell'importo integrativo dell'indennizzo;

L. 29 aprile 1976, n. 177
Tabella B per la determinazione della misura dell'indennizzo

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*)
Tabella A "Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo",
(*) aggiornata dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

L. 26 gennaio 1980, n. 9
Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875 (2), e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (2/a).

L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8
Pensione o assegno privilegiato tabellare": modifica le pensioni di cui alla tab. B - L. 29 aprile 1976, n. 177

L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, commi 14, 15
Esenzioni dalla partecipazioni alla spesa sanitaria

L. 23 dicembre 1994, n.724, art. 1
Esenzioni dalla partecipazioni alla spesa sanitaria

Circolare 11 marzo 1996, n.13/NC - "Variazione della misura degli indennizzi, previsti dalla legge 210/92"

Trasferimento delle funzioni relative agli indennizzi L. 210/92

D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (*)
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(*) Ripubblicazione G.U. 21 maggio 1998)

D.P.C.M. 26 maggio 2000
Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

D.P.C.M. 13 novembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria DPCM 26 maggio 2000

D.P.C.M. 22 dicembre 2000
Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione.

Accordo 8 agosto 2001
Accordo tra Governo e Regioni concernente il trasferimento delle risorse a regioni ed enti locali in materia di salute umana e sanita' veterinaria. G.U. n. 208 del 7.9.2001.

DPCM 8 gennaio 2002
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

DPCM 24 luglio 2003
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.
 
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