Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 ottobre 2004
Criteri di compilazione e modalita' di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 18 che prevede l'obbligo della presentazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione vino;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95 del 7 luglio 1995, che definisce le funzioni e le competenze degli organismi pagatori in materia di gestione ed attuazione degli adempimenti connessi all'erogazione degli aiuti comunitari;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2392/86 del 24 luglio 1986 e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario viticolo;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000 recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2000, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e i) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1987 che attribuisce all'AIMA, ora AGEA, la gestione dello schedario viticolo;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 1° agosto 1995, del 28 novembre 1995, del 6 agosto 1997 e del 16 ottobre 2001, con i quali sono stati stabiliti i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione annuale di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli ed e' stato previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale di raccolta delle uve e di produzione del vino;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 recante modalita' di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti tenuti alle dichiarazioni

1. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola i produttori indicati agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 e coloro che, nel corso della campagna, hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.
2. Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.
3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, sono esonerati dalla presentazione della parte della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola, relativa alla sola raccolta delle uve, i produttori che cedono la totalita' delle uve di propria produzione ad un unico organismo associativo.
4. I produttori di cui al comma 3 sono tenuti a compilare l'apposito modello che sara' allegato alla dichiarazione dell'organismo associativo.
5. I produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, in luogo del prescritto registro di carico e scarico.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle dichiarazioni

1. I modelli delle dichiarazioni ed i relativi criteri di compilazione e le modalita' di presentazione saranno definiti dall'organismo di coordinamento AGEA, di concerto con gli organismi pagatori competenti, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale e saranno anch'essi oggetto di pubblicazione, ai fini dell'efficacia nei confronti di ogni terzo interessato, secondo le modalita' proprie di ogni organismo pagatore.
2. I dati relativi alle dichiarazioni sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA, per gli adempimenti e controlli di competenza, entro i termini comunitari:
all'Ispettorato centrale repressione frodi;
agli assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio;
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. L'AGEA, in qualita' di organismo di coordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, assicura l'applicazione armonizzata del presente decreto ministeriale da parte degli organismi pagatori competenti.
4. L'inosservanza di quanto disposto dall'AGEA ai sensi del comma 1 e la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola agli organismi pagatori competenti oltre il termine del 10 dicembre di ciascun anno, comporta l'applicazione delle sanzioni fissate dagli articoli 12 e 13 del predetto regolamento (CE) n. 1282/2001 e dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni.
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono valide le dichiarazioni pervenute ai comuni ai sensi del decreto ministeriale 16 ottobre 2001 entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale.
2. I comuni, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale, trasmettono agli organismi pagatori competenti, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 1 dell'art. 2, le dichiarazioni pervenute entro la data di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono abrogati i decreti ministeriali 1° agosto 1995, 28 novembre 1995, 6 agosto 1997 e 16 ottobre 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 8 ottobre 2004
Il Ministro: Alemanno
 
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