Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 settembre 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» con decreto 24 gennaio 2003 e' stata prorogata fino al 20 ottobre 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 29 maggio 2003, 10 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 ottobre 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2004 Il direttore generale: Abate |
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